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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28382/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. n Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento penale nel quale era stata contestata alla richiedente, in concorso con il coniuge BRANCATO Domenico, la detenzione di quasi quattro chilogrammi di cocaina, occultati sull'autovettura, a bordo della quale la donna viaggiava in compagnia del predetto, provenendo dall'Austria, reato dal quale era stata assolta per non aver commesso il fatto per difetto di elementi attestanti un suo contributo concorsuale alla condotta del marito o la sua consapevolezza circa la presenza della droga sull'autovettura.

Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda ritenendo un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, consistito in una ingiustificabile leggerezza della donna per non essersi interrogata sulle circostanze di quel viaggio insieme al marito (avendo i due utilizzato l'auto solo in andata, pernottato nel suo abitacolo e sconoscendo la donna il nome dell'albergo presso il quale avrebbero dovuto pernottare).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione, ritenuta astratta e aprioristica: l'uso dell'auto solo per il viaggio di andata era stato spiegato con la finalità di piacere del viaggio effettuato con il marito, avendo i due preso in prestito un'auto messa a disposizione da terzi per risparmiare sui costi del viaggio; anche la circostanza di non ricordare il nome dell'albergo era stata spiegata alla luce del fatto che era stato il marito, originario dell'Italia, a fare le prenotazioni; la sussistenza di un rapporto di coniugio, inoltre, avrebbe reso più labile la rimproverabilità della condotta ritenuta in capo alla BRANCATO, essendosi costei fidata del proprio coniuge e non di un estraneo.

Sotto altro profilo, si è contestata la osservazione secondo la quale, nei contesti del narcotraffico, l'auto sulla quale è trasportata la droga non viene mai lasciata incustodita, ragion per cui i due avevano pernottato in auto.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto G. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il giudice della riparazione ha preso le mosse dagli elementi rimasti confermati nella sentenza assolutoria, rilevando che, nella specie, i due coniugi avevano fornito dichiarazioni parzialmente discordanti, il marito avendo ammesso l'addebito solo dopo aver conosciuto il contenuto delle intercettazioni incriminanti, escludendo la consapevolezza della moglie in ordine alla presenza della droga.

L'assoluzione, pertanto, era discesa dal difetto di elementi comprovanti un contributo concorsuale di questa o la sua consapevolezza circa la natura del trasporto effettuato, avendo i giudici del merito richiamato anche una conversazione tra il marito e il soggetto al quale la droga doveva essere consegnata, ritenuta espressiva di tale estraneità.

Tuttavia, quel giudice ha valorizzato, al fine della verifica circa la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 134, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., alcuni elementi rimasti accertati nel processo e rinvenuto, sulla scorta dell'atteggiamento serbato rispetto ad essi dalla richiedente, un suo comportamento improntato a grave negligenza.

Costei, anche a prescindere dalle rilevate discrasie tra il suo racconto e quello fornito dal marito, aveva dichiarato che si era trattato di un viaggio di piacere, il che è stato ritenuto in contrasto con le modalità del trasferimento dei due (uso della autovettura solo in andata), ma anche con il pernottamento all'interno dell'abitacolo, che la donna peraltro aveva omesso di riferire, ma anche con la sua asserita ignoranza circa il nome dell'albergo, ove, a suo dire, il marito aveva prenotato per la notte successiva.

Anche il giudice dell'assoluzione, peraltro, aveva sottolineato la plausibile ragione del pernottamento in auto durante il tragitto dall'Olanda a Roma proprio con la necessità di non lasciare il veicolo incustodito.

3. Il motivo è infondato.

In linea generale, si rileva intanto che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez.

U. n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, chiarito che «la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale», dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico» (in motivazione, Sez.

U, n. 32383 del 27/5/2010, Nicosia, Rv. 247664).

E ha aggiunto, con riferimento alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, che il « il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto» (richiama, in sentenza, Sez.

U, n. 34599, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

4. Il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata dà congruamente conto del rilievo assegnato, anche in termini di efficienza causale rispetto alla restrizione della libertà, alle circostanze che avrebbero dovuto far interrogare la donna in ordine alla reale natura del viaggio effettuato con il marito, tenuto conto che la stessa non aveva riferito del pernottamento a bordo del mezzo, ritenuto collidente proprio con la natura del viaggio che la stessa aveva invece indicato.

Trattasi, a ben vedere, di un apprezzamento di fatto congruamente motivato e non contraddetto dalle risultanze della stessa sentenza assolutoria, oltre che coerente con l'indirizzo consolidato, per il quale il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 22642 del 21/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso in Roma il 5 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. n Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento penale nel quale era stata contestata alla richiedente, in concorso con il coniuge BRANCATO Domenico, la detenzione di quasi quattro chilogrammi di cocaina, occultati sull'autovettura, a bordo della quale la donna viaggiava in compagnia del predetto, provenendo dall'Austria, reato dal quale era stata assolta per non aver commesso il fatto per difetto di elementi attestanti un suo contributo concorsuale alla condotta del marito o la sua consapevolezza circa la presenza della droga sull'autovettura. Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda ritenendo un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, consistito in una ingiustificabile leggerezza della donna per non essersi interrogata sulle circostanze di quel viaggio insieme al marito (avendo i due utilizzato l'auto solo in andata, pernottato nel suo abitacolo e sconoscendo la donna il nome dell'albergo presso il quale avrebbero dovuto pernottare). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione, ritenuta astratta e aprioristica: l'uso dell'auto solo per il viaggio di andata era stato spiegato con la finalità di piacere del viaggio effettuato con il marito, avendo i due preso in prestito un'auto messa a disposizione da terzi per risparmiare sui costi del viaggio; anche la circostanza di non ricordare il nome dell'albergo era stata spiegata alla luce del fatto che era stato il marito, originario dell'Italia, a fare le prenotazioni; la sussistenza di un rapporto di coniugio, inoltre, avrebbe reso più labile la rimproverabilità della condotta ritenuta in capo alla BRANCATO, essendosi costei fidata del proprio coniuge e non di un estraneo. Sotto altro profilo, si è contestata la osservazione secondo la quale, nei contesti del narcotraffico, l'auto sulla quale è trasportata la droga non viene mai lasciata incustodita, ragion per cui i due avevano pernottato in auto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto G. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione ha preso le mosse dagli elementi rimasti confermati nella sentenza assolutoria, rilevando che, nella specie, i due coniugi avevano fornito dichiarazioni parzialmente discordanti, il marito avendo ammesso l'addebito solo dopo aver conosciuto il contenuto delle intercettazioni incriminanti, escludendo la consapevolezza della moglie in ordine alla presenza della droga. L'assoluzione, pertanto, era discesa dal difetto di elementi comprovanti un contributo concorsuale di questa o la sua consapevolezza circa la natura del trasporto effettuato, avendo i giudici del merito richiamato anche una conversazione tra il marito e il soggetto al quale la droga doveva essere consegnata, ritenuta espressiva di tale estraneità. Tuttavia, quel giudice ha valorizzato, al fine della verifica circa la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 134, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., alcuni elementi rimasti accertati nel processo e rinvenuto, sulla scorta dell'atteggiamento serbato rispetto ad essi dalla richiedente, un suo comportamento improntato a grave negligenza. Costei, anche a prescindere dalle rilevate discrasie tra il suo racconto e quello fornito dal marito, aveva dichiarato che si era trattato di un viaggio di piacere, il che è stato ritenuto in contrasto con le modalità del trasferimento dei due (uso della autovettura solo in andata), ma anche con il pernottamento all'interno dell'abitacolo, che la donna peraltro aveva omesso di riferire, ma anche con la sua asserita ignoranza circa il nome dell'albergo, ove, a suo dire, il marito aveva prenotato per la notte successiva. Anche il giudice dell'assoluzione, peraltro, aveva sottolineato la plausibile ragione del pernottamento in auto durante il tragitto dall'Olanda a Roma proprio con la necessità di non lasciare il veicolo incustodito. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, si rileva intanto che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, chiarito che «la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale», dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico» (in motivazione, Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, Nicosia, Rv. 247664). E ha aggiunto, con riferimento alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, che il « il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto» (richiama, in sentenza, Sez. U, n. 34599, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). 4. Il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata dà congruamente conto del rilievo assegnato, anche in termini di efficienza causale rispetto alla restrizione della libertà, alle circostanze che avrebbero dovuto far interrogare la donna in ordine alla reale natura del viaggio effettuato con il marito, tenuto conto che la stessa non aveva riferito del pernottamento a bordo del mezzo, ritenuto collidente proprio con la natura del viaggio che la stessa aveva invece indicato. Trattasi, a ben vedere, di un apprezzamento di fatto congruamente motivato e non contraddetto dalle risultanze della stessa sentenza assolutoria, oltre che coerente con l'indirizzo consolidato, per il quale il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 22642 del 21/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il 5 lug
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