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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24850/2026

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ello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreCinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bolognaconfermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 21 novembre 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agliartt. 385 e 495, c cod. pen., di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.2.

Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a seimotivi, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge inrelazione all’art.495 cod. pen., con riguardo alla offensività in concreto dellacondotta, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, tenuto contodella conoscenza personale dell’imputato da parte degli operanti, dell’avvenutacattura ed identificazione prima dell’indicazione delle false generalità, e dunquedella inidoneità ex ante ad ingannare gli agenti né ad incidere sull’attivitàamministrativa o sulla funzione documentale.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, apparenza eillogicità della motivazione in relazione alla ritenuta offensività della condotta,tenuto conto della conoscenza personale dell’imputato da parte degli operanti,della totale inutilità della falsa dichiarazione, dell’impossibilità concreta di trarrein errore gli agenti, nonché al mancato confronto con le doglianze formulate nelmotivo di appello.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea applicazione di leggein relazione all’art.131 bis cod. pen., con riguardo al reato di evasione.

Si duoledella mancata considerazione delle doglianze contenute nel motivo di appello inpunto di condizioni soggettive dell’imputato (allontanamento determinato da crisidi astinenza), di valutazione della giurisprudenza sulle cause ostative e sullarecidiva.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, contraddittorietàe di illogicità della motivazione in relazione al diniego dell’applicazionedell’art.131 bis cod. pen.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge inrelazione all’art.99, comma 4, cod. pen., con riguardo alla mancata esclusionedella recidiva facoltativa sulla base dei precedenti per minaccia, resistenza eporto d’armi, senza tenere conto dei presupposti normativi.2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, contraddittorietà edi illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidivaqualificata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati.2.1 Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, condivisadal Collegio, la figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato difalse dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualitàpersonali (Sez. 4, 12/12/1988, Messora, Rv. 181075; Cass., Sez. 5, Sentenza n.2282 del 18/01/1972, Caprio, Rv. 120736 – 01), in quanto la lesione del benedella fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso in ordinealla propria identità o qualità personali, indipendentemente dalla circostanza cheil pubblico ufficiale cui le dichiarazioni vengono rese sia o meno consapevole, inconcreto, della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, Sentenza n. 49788del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828 – 01).La Corte d’appello, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nel motivodi gravame, ha richiamato la citata giurisprudenza ed ha sottolineato la portataoffensiva della condotta in quanto le generalità fornite dall’imputato erano quelledel parente, segnatamente del fratello, persona con il medesimo cognome, edunque, la idoneità della condotta a indurre in errore gli operanti e a ledere ilbene della fede pubblica.Si sottolinea la offensività in concreto della fattispecie in relazione allafunzione o al servizio esercitato dal destinatario della falsa informazione o deisoggetti ai quali detta informazione sarà propalata, considerato che, nella specie,le false dichiarazioni sulla propria identità erano rese al momentodell’accertamento della polizia giudiziaria al fine di sottrarsi alla sua correttaidentificazione in quanto evaso dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.3.

Il terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili.3.1 La disposizione dell’art. 131 bis cod. pen., nell’interpretazione fornita dacodesta Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa diproscioglimento, vale a dire, la "particolare tenuità" del fatto, la circostanza chela condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma,appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, lalesione del bene giuridico protetto dalla norma violata.

Ciò ricorre quandosussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condottaantigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devonoessere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle suecaratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie (Sez. 5, n.29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009,Scalzo, Sv. 244910).Secondo il dictum delle Sezioni Unite Ubaldi, la pluralità di reati unificati nelvincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale puòessere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva dellafattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previstedall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o perqualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie diindicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti incontinuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive dellecondotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dalperiodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi aifatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presuppostoostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anchesuccessivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri duereati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudiceprocedente, ovvero quando si valuti l’esistenza di analoghe condotte pregresserisultanti dagli atti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez.4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024, Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347 – 01), e non va tenuto conto dei reatiestinti, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendoall'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna(Sez. 5, Sentenza n. 24089 del 05/05/2022, Rv. 283222 – 01; Sez. 4, n. 11732del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705 - 01).3.2 Nella specie, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. èstata negata dalla Corte d’appello, con apprezzamento di fatto, immune dacensure di illogicità, sulla base della intrinseca gravità dei fatti, quali laprotrazione della condotta per un significativo lasso temporale di oltre tre giorni,la consumazione della evasione mediante danneggiamento del dispositivo dicontrollo elettronico (braccialetto elettronico), con il taglio del cinturino, nonchéla condotta successiva, tenuto conto dell’assenza di segni di resipiscenza,desunta dal mancato rientro spontaneo nel luogo degli arresti domiciliari, mentrela interruzione della condotta illecita avveniva per effetto delle ricerche della P.G.in altra città, dove l’imputato si nascondeva, tentando di sottrarsi agli operanti,cui forniva, al momento del controllo, false generalità (del fratello), conintegrazione del reato di cui all’art.495 cod. pen.La Corte di merito ha, inoltre, richiamato le pregresse condanne per reaticontro l’amministrazione della giustizia, da cui è gravato l’imputato, attestanti lanon occasionalità della condotta e l’impossibilità di ricondurre il fatto ad uncomportamento episodico del [OSCURATO:PERSONA], cui è stata riconosciuta la contestatarecidiva qualificata.In ordine alle circostanze di fatto che contestualizzano il reato, esse sonoargomento, di ferrea logica ed intrinseca correttezza ermeneutica, in nullascalfito dalle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, nei quali non vengonoprospettate argomentazioni tali da disarticolarlo, né sotto il profilo della suaeventuale erroneità in punto di stretto diritto, né sotto quello della sua possibileillogicità o della insufficienza della sua espressione motivazionale.

Ed invero nonrisulta una allegazione di fatti specifici da parte dell’imputato che possano essereletti in segno contrario.

In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cuiall'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fattomedesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto adallegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementispecifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Rv. 286101 – 02).4.

Il quinto e sesto motivo di ricorso sono inammissibili.Con riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva, conmotivazione è immune da vizi e censure, la Corte di merito, in doppia conforme,ha innanzitutto richiamato i precedenti penali per reati di minaccia, resistenza apubblico ufficiale e porto d’armi, indici di una condotta di vita non occasionale edi una reiterata inosservanza dei precetti penali.La motivazione, inoltre, dà conto che la condotta di evasione, di per séespressione di una aumentata e attuale pericolosità sociale dell’imputato, ed hasottolineato che questi non solo si sottraeva alla misura applicata macommetteva, altresì, il reato di danneggiamento del dispositivo di controlloelettronico, oltre a quello di false dichiarazioni sull’identità, con lo scopo disfuggire ai dettami dell’[OSCURATO:PERSONA], con una escalation delittuosa indicedella refrattarietà ai provvedimenti restrittivi che giustifica l’applicazione dellacontestata recidiva qualificata.Il ragionamento risulta, quindi, conforme ai dettami della giurisprudenza dilegittimità e calibrato ed esente da vizi logici.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreCinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bolognaconfermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 21 novembre 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agliartt. 385 e 495, c cod. pen., di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a seimotivi, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge inrelazione all’art.495 cod. pen., con riguardo alla offensività in concreto dellacondotta, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, tenuto contodella conoscenza personale dell’imputato da parte degli operanti, dell’avvenutacattura ed identificazione prima dell’indicazione delle false generalità, e dunquedella inidoneità ex ante ad ingannare gli agenti né ad incidere sull’attivitàamministrativa o sulla funzione documentale.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, apparenza eillogicità della motivazione in relazione alla ritenuta offensività della condotta,tenuto conto della conoscenza personale dell’imputato da parte degli operanti,della totale inutilità della falsa dichiarazione, dell’impossibilità concreta di trarrein errore gli agenti, nonché al mancato confronto con le doglianze formulate nelmotivo di appello.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea applicazione di leggein relazione all’art.131 bis cod. pen., con riguardo al reato di evasione. Si duoledella mancata considerazione delle doglianze contenute nel motivo di appello inpunto di condizioni soggettive dell’imputato (allontanamento determinato da crisidi astinenza), di valutazione della giurisprudenza sulle cause ostative e sullarecidiva.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, contraddittorietàe di illogicità della motivazione in relazione al diniego dell’applicazionedell’art.131 bis cod. pen.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge inrelazione all’art.99, comma 4, cod. pen., con riguardo alla mancata esclusionedella recidiva facoltativa sulla base dei precedenti per minaccia, resistenza eporto d’armi, senza tenere conto dei presupposti normativi.2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, contraddittorietà edi illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidivaqualificata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati.2.1 Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, condivisadal Collegio, la figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato difalse dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualitàpersonali (Sez. 4, 12/12/1988, Messora, Rv. 181075; Cass., Sez. 5, Sentenza n.2282 del 18/01/1972, Caprio, Rv. 120736 – 01), in quanto la lesione del benedella fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso in ordinealla propria identità o qualità personali, indipendentemente dalla circostanza cheil pubblico ufficiale cui le dichiarazioni vengono rese sia o meno consapevole, inconcreto, della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, Sentenza n. 49788del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828 – 01).La Corte d’appello, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nel motivodi gravame, ha richiamato la citata giurisprudenza ed ha sottolineato la portataoffensiva della condotta in quanto le generalità fornite dall’imputato erano quelledel parente, segnatamente del fratello, persona con il medesimo cognome, edunque, la idoneità della condotta a indurre in errore gli operanti e a ledere ilbene della fede pubblica.Si sottolinea la offensività in concreto della fattispecie in relazione allafunzione o al servizio esercitato dal destinatario della falsa informazione o deisoggetti ai quali detta informazione sarà propalata, considerato che, nella specie,le false dichiarazioni sulla propria identità erano rese al momentodell’accertamento della polizia giudiziaria al fine di sottrarsi alla sua correttaidentificazione in quanto evaso dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.3. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili.3.1 La disposizione dell’art. 131 bis cod. pen., nell’interpretazione fornita dacodesta Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa diproscioglimento, vale a dire, la "particolare tenuità" del fatto, la circostanza chela condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma,appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, lalesione del bene giuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quandosussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condottaantigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devonoessere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle suecaratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie (Sez. 5, n.29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009,Scalzo, Sv. 244910).Secondo il dictum delle Sezioni Unite Ubaldi, la pluralità di reati unificati nelvincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale puòessere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva dellafattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previstedall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o perqualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie diindicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti incontinuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive dellecondotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dalperiodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi aifatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presuppostoostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anchesuccessivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri duereati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudiceprocedente, ovvero quando si valuti l’esistenza di analoghe condotte pregresserisultanti dagli atti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez.4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024, Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347 – 01), e non va tenuto conto dei reatiestinti, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendoall'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna(Sez. 5, Sentenza n. 24089 del 05/05/2022, Rv. 283222 – 01; Sez. 4, n. 11732del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705 - 01).3.2 Nella specie, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. èstata negata dalla Corte d’appello, con apprezzamento di fatto, immune dacensure di illogicità, sulla base della intrinseca gravità dei fatti, quali laprotrazione della condotta per un significativo lasso temporale di oltre tre giorni,la consumazione della evasione mediante danneggiamento del dispositivo dicontrollo elettronico (braccialetto elettronico), con il taglio del cinturino, nonchéla condotta successiva, tenuto conto dell’assenza di segni di resipiscenza,desunta dal mancato rientro spontaneo nel luogo degli arresti domiciliari, mentrela interruzione della condotta illecita avveniva per effetto delle ricerche della P.G.in altra città, dove l’imputato si nascondeva, tentando di sottrarsi agli operanti,cui forniva, al momento del controllo, false generalità (del fratello), conintegrazione del reato di cui all’art.495 cod. pen.La Corte di merito ha, inoltre, richiamato le pregresse condanne per reaticontro l’amministrazione della giustizia, da cui è gravato l’imputato, attestanti lanon occasionalità della condotta e l’impossibilità di ricondurre il fatto ad uncomportamento episodico del [OSCURATO:PERSONA], cui è stata riconosciuta la contestatarecidiva qualificata.In ordine alle circostanze di fatto che contestualizzano il reato, esse sonoargomento, di ferrea logica ed intrinseca correttezza ermeneutica, in nullascalfito dalle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, nei quali non vengonoprospettate argomentazioni tali da disarticolarlo, né sotto il profilo della suaeventuale erroneità in punto di stretto diritto, né sotto quello della sua possibileillogicità o della insufficienza della sua espressione motivazionale. Ed invero nonrisulta una allegazione di fatti specifici da parte dell’imputato che possano essereletti in segno contrario. In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cuiall'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fattomedesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto adallegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementispecifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Rv. 286101 – 02).4. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono inammissibili.Con riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva, conmotivazione è immune da vizi e censure, la Corte di merito, in doppia conforme,ha innanzitutto richiamato i precedenti penali per reati di minaccia, resistenza apubblico ufficiale e porto d’armi, indici di una condotta di vita non occasionale edi una reiterata inosservanza dei precetti penali.La motivazione, inoltre, dà conto che la condotta di evasione, di per séespressione di una aumentata e attuale pericolosità sociale dell’imputato, ed hasottolineato che questi non solo si sottraeva alla misura applicata macommetteva, altresì, il reato di danneggiamento del dispositivo di controlloelettronico, oltre a quello di false dichiarazioni sull’identità, con lo scopo disfuggire ai dettami dell’[OSCURATO:PERSONA], con una escalation delittuosa indicedella refrattarietà ai provvedimenti restrittivi che giustifica l’applicazione dellacontestata recidiva qualificata.Il ragionamento risulta, quindi, conforme ai dettami della giurisprudenza dilegittimità e calibrato ed esente da vizi logici.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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