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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06480/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva prosciolto gli imputati per particolare tenuità del fatto in ordine al reato di violazione di domicilio; Considerato che, con dichiarazione trasmessa il 7 novembre 2025, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; Rilevato che i ricorsi, a seguito della rinuncia, debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva prosciolto gli imputati per particolare tenuità del fatto in ordine al reato di violazione di domicilio; Considerato che, con dichiarazione trasmessa il 7 novembre 2025, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; Rilevato che i ricorsi, a seguito della rinuncia, debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026.
Sentenza Cassazione n. 06480/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris