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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11600/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17260- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 13,presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Famagosta 8, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n. 17260sez.

S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 2 - avverso la sentenza n. 3323/2018della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 4/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 17.07.2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio,dinanzi al Tribunale di Treviso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’usucapione, in suo favore, del fondo di natura boschiva e del rustico, a lui appartenent i , identificat i nel catasto del Comune di Farra di Soligo, al fgl 22, p.lle 331, 332, 333 e 334, asserendo diaverli possedut i dal 1985, perché aveva provveduto al la manutenzione del boscoe al taglio e al la raccolta della legna.

Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] che rappresentò di non frequentare costantemente i luoghi, risiedendo in altra provincia, istruita la causa con l’acquisizione di documenti e prova per testi, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1438/2017,accolse la domanda, dichiarando l’usucapione.

2. Con sentenza n.3323/2018, la Corte d’appello rigettò l’impugnazione, confermando in fatto la sussistenza del possesso secondo quanto già ritenuto dal Tribunale.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la falsa applicazionedell’art. 1158 cod. civ., in relazione agli artt. 1140, 2697 e 832 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 42 Cost. per aver ritenuto sufficiente, al fine di riconoscerel’esercizio di un possesso ad Ric. 2019n. 17260sez.

S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 3 - usucapionem, l’espletamento del taglio della legna senza che quest’attività risultasse congiunta ad altri segni esteriori e inequivocabili dell’esercizio di una relazione di fatto con il bene, in opposizione al proprietario; in tal senso non avrebbe considerato che il taglio del bosco è comunque regolamentato dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale che impongono una preventiva dichiarazione di taglio che nella specie non risulta essere stata mai effettuata.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione efalsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ., in relazione agli artt. 1140 e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 42 Cost., per avere la Corte territoriale individuato quando sia iniziato l’esercizio del possesso ma non accertato sesia proseguito nel ventennioe, per giunta, su tutte le parti del compendio immobiliare , omettendo di considerare l’epoca in cui era stato ripristinato il sentiero di accesso, non percorribile in seguito ad una frana.

1.3. Con il terzo motivo,articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.e 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1158 cod. civ., 116 cod. proc. civ.e 42 Cost. per avere la Corte d’appello invertito l’onere probatorio, dando rilevanza alla non idoneità quale prova contraria delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta.

1.4. Con il quarto motivo,articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha infine sostenuto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1140 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. , in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ.e 42 Cost. per avere la Corte d’appellodichiarato l’usucapione Ric. 2019n. 17260sez.

S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 4 - anche del rustico insistente sul mappale n. 331, seppure non risulti neppure spiegato in che cosa ne sia consistito il possesso.

2. Il primo e il quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati in riferimento alle censure di violazione di legge ex n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ..

Innanzitutto deve considerarsi che dalla motivazione della sentenza non risulta la portata e la frequenza del taglio del bosco ritenuto significativo per l’esercizio di un possesso ad usucapionem, né aquale tipologia questa attività di taglio sia stata ricondott a tra quelle previste all’art. 4 delle Prescrizioni di massima di [OSCURATO:PERSONA] approvate con delibera del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83, vigenti fino all’entrata in vigore del Regolamento regionale Veneto 07/02/2020 n. 2; nell’articolo 4, infatti, sono previsti più tipi di tagli, ma anche le ripuliture e gli sfolli che richiedono un differente lavoro sul fondo e non implicavano la presentazione della «dichiarazione di taglio» al Servizio forestale regionale.

Ricostruitonelle sue caratteristiche, dunque, il taglio in un fondo di natura boschiva, nelle sue diverse modalità di svolgimento, costituisce una attività di coltivazione che tuttavia, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corteelaborata in riferimento alla coltivazione dei fondi agricoli, non può per sé sola costituire prova dell’esercizio del possesso utile ad usucapire.

La mera coltivazione, infatti, è attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, per sé sola, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che, invece, costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2,n. 1796 del 20/01/2022; Sez. 2, n. 18215 del 29/07/2013).

Ric. 2019n. 17260sez.

S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 5 - È necessario, allora,che il Giudice individui in che modo sia stata manifestata «l’opposizione al proprietario», perché «a fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - l'intento del coltivatore di possedere deve realizzarsi in un’attività materiale inequivocabilmente svolta uti dominus: l'interversione nel possesso non può avere luogo, infatti, mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. Sez. 2, n. 17376 del 03/07/2018).

Costituisce, quindi, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario(Cass. Sez. 6 -2, n. 6123 del 05/03/2020).

Nella sentenza impugnata, invece, non risulta esattamente ricostruitoche tipo di attività sia stata svolta, con quale frequenza sia stata compiuta a far data dal 1980 e, soprattutto, in che modo sia stata manifestata la suindicata «opposizione al proprietario».

2.2. Anche il quarto motivo è, in tal senso, fondato.

Relativamente al rustico, la Corte territoriale non ha proprio chiarito in quale attività si sia manifestato il possesso, limitandosi ad affermare che l’immobile, proprio perché diroccato, costituisce un tutt’uno con il resto del fondo e «in ogni caso, anche per questa porzione immobiliare, l’attrice ha provato, svolgendo la manutenzione e le opere di Ric. 2019n. 17260sez.

S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 6 - conservazione dell’accesso, di averne tratto complessivamente l’utilità compatibile con la sua condizione».

È evidente, per i principi su riportati, che in sé non sono significativi per identificare un possesso utile ad usucapire,l’«accesso» ad un fondo e la possibilità, così,di «trarne un’utilità» generica : come detto, infatti,il possesso ad usucapionem deve avere la connotazione inequivoca di un potere sul bene esercitato uti dominus , contro il proprietario; in tal senso sarebbe stato ancor prima necessario verificare - e ciò non risulta essere stato fatto - se rustico e fondo boschivo, identificati separatamente in catasto , costituiscano o non entità autonome, se possano essere o non oggetto di proprietà separata e se fossero o non suscettibili di separata acquisizione per usucapione per loro ubicazione, funzione, conformazione (caratteristiche qui individuate a titolo meramente esemplificativo).

6. Dall’accoglimento dei suesposti profili del primo e del quarto motivo deriva l’assorbimento delle restanticensure .

Il ricorso è, perciò, accoltoe la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché statuisca sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei principi suesposti, decidendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17260- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 13,presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Famagosta 8, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n. 17260sez. S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 2 - avverso la sentenza n. 3323/2018della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 4/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 17.07.2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio,dinanzi al Tribunale di Treviso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’usucapione, in suo favore, del fondo di natura boschiva e del rustico, a lui appartenent i , identificat i nel catasto del Comune di Farra di Soligo, al fgl 22, p.lle 331, 332, 333 e 334, asserendo diaverli possedut i dal 1985, perché aveva provveduto al la manutenzione del boscoe al taglio e al la raccolta della legna. Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] che rappresentò di non frequentare costantemente i luoghi, risiedendo in altra provincia, istruita la causa con l’acquisizione di documenti e prova per testi, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1438/2017,accolse la domanda, dichiarando l’usucapione. 2. Con sentenza n.3323/2018, la Corte d’appello rigettò l’impugnazione, confermando in fatto la sussistenza del possesso secondo quanto già ritenuto dal Tribunale. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la falsa applicazionedell’art. 1158 cod. civ., in relazione agli artt. 1140, 2697 e 832 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 42 Cost. per aver ritenuto sufficiente, al fine di riconoscerel’esercizio di un possesso ad Ric. 2019n. 17260sez. S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 3 - usucapionem, l’espletamento del taglio della legna senza che quest’attività risultasse congiunta ad altri segni esteriori e inequivocabili dell’esercizio di una relazione di fatto con il bene, in opposizione al proprietario; in tal senso non avrebbe considerato che il taglio del bosco è comunque regolamentato dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale che impongono una preventiva dichiarazione di taglio che nella specie non risulta essere stata mai effettuata. 1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione efalsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ., in relazione agli artt. 1140 e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 42 Cost., per avere la Corte territoriale individuato quando sia iniziato l’esercizio del possesso ma non accertato sesia proseguito nel ventennioe, per giunta, su tutte le parti del compendio immobiliare , omettendo di considerare l’epoca in cui era stato ripristinato il sentiero di accesso, non percorribile in seguito ad una frana. 1.3. Con il terzo motivo,articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.e 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1158 cod. civ., 116 cod. proc. civ.e 42 Cost. per avere la Corte d’appello invertito l’onere probatorio, dando rilevanza alla non idoneità quale prova contraria delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta. 1.4. Con il quarto motivo,articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha infine sostenuto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1140 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. , in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ.e 42 Cost. per avere la Corte d’appellodichiarato l’usucapione Ric. 2019n. 17260sez. S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 4 - anche del rustico insistente sul mappale n. 331, seppure non risulti neppure spiegato in che cosa ne sia consistito il possesso. 2. Il primo e il quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati in riferimento alle censure di violazione di legge ex n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.. Innanzitutto deve considerarsi che dalla motivazione della sentenza non risulta la portata e la frequenza del taglio del bosco ritenuto significativo per l’esercizio di un possesso ad usucapionem, né aquale tipologia questa attività di taglio sia stata ricondott a tra quelle previste all’art. 4 delle Prescrizioni di massima di [OSCURATO:PERSONA] approvate con delibera del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83, vigenti fino all’entrata in vigore del Regolamento regionale Veneto 07/02/2020 n. 2; nell’articolo 4, infatti, sono previsti più tipi di tagli, ma anche le ripuliture e gli sfolli che richiedono un differente lavoro sul fondo e non implicavano la presentazione della «dichiarazione di taglio» al Servizio forestale regionale. Ricostruitonelle sue caratteristiche, dunque, il taglio in un fondo di natura boschiva, nelle sue diverse modalità di svolgimento, costituisce una attività di coltivazione che tuttavia, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corteelaborata in riferimento alla coltivazione dei fondi agricoli, non può per sé sola costituire prova dell’esercizio del possesso utile ad usucapire. La mera coltivazione, infatti, è attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, per sé sola, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che, invece, costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2,n. 1796 del 20/01/2022; Sez. 2, n. 18215 del 29/07/2013). Ric. 2019n. 17260sez. S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 5 - È necessario, allora,che il Giudice individui in che modo sia stata manifestata «l’opposizione al proprietario», perché «a fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - l'intento del coltivatore di possedere deve realizzarsi in un’attività materiale inequivocabilmente svolta uti dominus: l'interversione nel possesso non può avere luogo, infatti, mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. Sez. 2, n. 17376 del 03/07/2018). Costituisce, quindi, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario(Cass. Sez. 6 -2, n. 6123 del 05/03/2020). Nella sentenza impugnata, invece, non risulta esattamente ricostruitoche tipo di attività sia stata svolta, con quale frequenza sia stata compiuta a far data dal 1980 e, soprattutto, in che modo sia stata manifestata la suindicata «opposizione al proprietario». 2.2. Anche il quarto motivo è, in tal senso, fondato. Relativamente al rustico, la Corte territoriale non ha proprio chiarito in quale attività si sia manifestato il possesso, limitandosi ad affermare che l’immobile, proprio perché diroccato, costituisce un tutt’uno con il resto del fondo e «in ogni caso, anche per questa porzione immobiliare, l’attrice ha provato, svolgendo la manutenzione e le opere di Ric. 2019n. 17260sez. S2 - ud. 26 - 10 - 20 2 3 - 6 - conservazione dell’accesso, di averne tratto complessivamente l’utilità compatibile con la sua condizione». È evidente, per i principi su riportati, che in sé non sono significativi per identificare un possesso utile ad usucapire,l’«accesso» ad un fondo e la possibilità, così,di «trarne un’utilità» generica : come detto, infatti,il possesso ad usucapionem deve avere la connotazione inequivoca di un potere sul bene esercitato uti dominus , contro il proprietario; in tal senso sarebbe stato ancor prima necessario verificare - e ciò non risulta essere stato fatto - se rustico e fondo boschivo, identificati separatamente in catasto , costituiscano o non entità autonome, se possano essere o non oggetto di proprietà separata e se fossero o non suscettibili di separata acquisizione per usucapione per loro ubicazione, funzione, conformazione (caratteristiche qui individuate a titolo meramente esemplificativo). 6. Dall’accoglimento dei suesposti profili del primo e del quarto motivo deriva l’assorbimento delle restanticensure . Il ricorso è, perciò, accoltoe la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché statuisca sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei principi suesposti, decidendo anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spes
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