Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17005/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/02/2023 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Torino, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.

2. All'imputato, amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - destinata a rilevare con contratto di affitto un ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -, è contestato di aver ricevuto un assegno dell'importo di euro 9.500, oltre iva e ritenuta di acconto, regolarmente fatturato, per «ricerca di mercato, marketing, consulenza commerciale» finalizzata «alla verifica di acquisizione di parziale ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA]», ma, in realtà, destinato a fornire una provvista per le spese di costituzione e di avviamento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si inseriva in un più ampio progetto volto a svuotare il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che versava in gravi difficoltà, così da consentirle di proseguire l'attività sotto una diversa denominazione sociale, appunto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3. La difesa articola due motivi di ricorso: 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, condividendo il ragionamento del giudice di primo grado, ha ritenuto l'imputato consapevole e concorde nella realizzazione dell'operazione, da altri progettata, sulla base di un'unica intercettazione telefonica - nel corso della quale il Collorafi accettava l'investitura di amministratore solo formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad un compenso dimezzato rispetto al dovuto -, nonché della ricezione del bonifico di euro 9.500, regolarmente fatturato, per «ricerca di mercato», risultata fittizia, senza considerare che l'imputato, invece, era all'oscuro delle reali intenzioni dei consociati. 3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 219, ultimo comma, legge fall., lamenta che la corte territoriale non ha concesso l'attenuante, invece ampiamente giustificata dalla tenuità del danno patrimoniale conseguito alla condotta dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato.

I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

3. Privo di pregio è il primo motivo. 3.1 La lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di merito evidenzia due fatti inconfutabili : - l'intercettazione telefonica nel corso della quale l'imputato accettava l'investitura, meramente formale e senza ingerenza effettiva nella compagine gestoria e amministrativa, di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a fronte di un compenso dimezzato rispetto al dovuto; - la ricezione da parte del Collorafi di un bonifico di euro 9.500, regolarmente fatturato, per «ricerca di mercato», risultata fittizia. 3.2 A riscontro della affermazione della penale responsabilità dell'imputato e, in particolare, della consapevolezza dello stesso in merito all'operazione volta a svuotare il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che versava in gravi difficoltà, e a riversarlo nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. così da consentire alla prima di proseguire l'attività sotto la diversa denominazione sociale, i giudici di merito hanno dato atto di ulteriori elementi probatori che hanno individuato: - in una mail del 20 luglio 2016, inoltrata anche all'imputato, nella quale si progettava il «passaggio graduale di ordini a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e, dunque, il depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., convogliando progressivamente nella prima i clienti, i beni aziendali e l'avviamento della seconda; - in numerose intercettazioni nel corso delle quali: a) si valutava l'entità di quote da attribuire all'imputato; b) si chiedeva all'imputato di individuare un soggetto disponibile a far parte della nuova compagine come socio di capitale; c) si individuava l'imputato come soggetto «pulito» al quale attribuire il ruolo di amministratore di diritto, così da dare credibilità alla nuova compagine sociale presso gli istituti bancari; d) l'imp‘to evidenziava la necessità di drenare ulteriori risorse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - nella predisposizione da parte dell'imputato di un prospetto utile a non far apparire nel contratto di affitto di ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i debiti assunti dalla stessa, in quanto, diversamente, l'operazione volta alla creazione dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe avuto senso. 3.3 Da tali elementi probatori — che provano la disponibilità del Collorafi ad assumere la carica di amministratore formale proprio quando erano in corso discussioni in merito sia alla predisposizione del contratto di affitto di azienda, sia alla suddivisione delle quote della nuova compagine sociale, sia alla individuazione di soci di capitale, sia alle modalità di graduale depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., gravata da una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario -, con motivazioni articolate, complesse, logiche e complete, con le quali il ricorrente non si confronta, i giudici di merito hanno desunto la piena consapevolezza dell'imputato delle attività distrattive e della reale finalità dell'intera operazione, realizzata quando egli stesso ricopriva la carica di amministratore e, pertanto, hanno ritenuto illecito ogni movimento di denaro, in quanto volto a realizzare l'operazione di depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e, dunque, anche il bonifico di euro 9.500, regolarmente fatturato, per «ricerca di mercato», in favore del Collorafi.

4. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, che involge la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. 4.1 Nella pronuncia in verifica - che, per le ragioni già dette, deve essere letta congiuntamente a quella resa dal giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato - la corte territoriale, riportandosi alla pronuncia di primo grado, ha implicitamente rigettato la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., ritenendo congrua la pena finale inflitta al Collorafi, il cui ruolo, alla luce dell'intera vicenda e dell'ammontare complessivo delle somme movimentate, risultava tutt'altro che marginale.

La corte territoriale ha evidenziato che il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado era stato determinato nel minimo edittale in considerazione anche dei precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, così implicitamente dando conto dell'impossibilità di addivenire a una mitigazione della pena inflitta e, dunque, alla concessione di ulterWi benefici. 4.2 La giurisprudenza di legittimità, invero, è orientata nell'affermare che ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., «fermo restando che la valutazione deve riguardare il pregiudizio economico arrecato ai creditori dai fatti di bancarotta», non può prescindersi dal considerare anche le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo (Sez. 5, n. 21353 del 09/04/2003, Muschitiello, Rv. 224889), sicché il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del soggetto ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063).

5. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/02/2023 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Torino, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva. 2. All'imputato, amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - destinata a rilevare con contratto di affitto un ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -, è contestato di aver ricevuto un assegno dell'importo di euro 9.500, oltre iva e ritenuta di acconto, regolarmente fatturato, per «ricerca di mercato, marketing, consulenza commerciale» finalizzata «alla verifica di acquisizione di parziale ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA]», ma, in realtà, destinato a fornire una provvista per le spese di costituzione e di avviamento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si inseriva in un più ampio progetto volto a svuotare il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che versava in gravi difficoltà, così da consentirle di proseguire l'attività sotto una diversa denominazione sociale, appunto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. La difesa articola due motivi di ricorso: 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, condividendo il ragionamento del giudice di primo grado, ha ritenuto l'imputato consapevole e concorde nella realizzazione dell'operazione, da altri progettata, sulla base di un'unica intercettazione telefonica - nel corso della quale il Collorafi accettava l'investitura di amministratore solo formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad un compenso dimezzato rispetto al dovuto -, nonché della ricezione del bonifico di euro 9.500, regolarmente fatturato, per «ricerca di mercato», risultata fittizia, senza considerare che l'imputato, invece, era all'oscuro delle reali intenzioni dei consociati. 3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 219, ultimo comma, legge fall., lamenta che la corte territoriale non ha concesso l'attenuante, invece ampiamente giustificata dalla tenuità del danno patrimoniale conseguito alla condotta dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato. I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Privo di pregio è il primo motivo. 3.1 La lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di merito evidenzia due fatti inconfutabili : - l'intercettazione telefonica nel corso della quale l'imputato accettava l'investitura, meramente formale e senza ingerenza effettiva nella compagine gestoria e amministrativa, di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a fronte di un compenso dimezzato rispetto al dovuto; - la ricezione da parte del Collorafi di un bonifico di euro 9.500, regolarmente fatturato, per «ricerca di mercato», risultata fittizia. 3.2 A riscontro della affermazione della penale responsabilità dell'imputato e, in particolare, della consapevolezza dello stesso in merito all'operazione volta a svuotare il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che versava in gravi difficoltà, e a riversarlo nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. così da consentire alla prima di proseguire l'attività sotto la diversa denominazione sociale, i giudici di merito hanno dato atto di ulteriori elementi probatori che hanno individuato: - in una mail del 20 luglio 2016, inoltrata anche all'imputato, nella quale si progettava il «passaggio graduale di ordini a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e, dunque, il depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., convogliando progressivamente nella prima i clienti, i beni aziendali e l'avviamento della seconda; - in numerose intercettazioni nel corso delle quali: a) si valutava l'entità di quote da attribuire all'imputato; b) si chiedeva all'imputato di individuare un soggetto disponibile a far parte della nuova compagine come socio di capitale; c) si individuava l'imputato come soggetto «pulito» al quale attribuire il ruolo di amministratore di diritto, così da dare credibilità alla nuova compagine sociale presso gli istituti bancari; d) l'imp‘to evidenziava la necessità di drenare ulteriori risorse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - nella predisposizione da parte dell'imputato di un prospetto utile a non far apparire nel contratto di affitto di ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i debiti assunti dalla stessa, in quanto, diversamente, l'operazione volta alla creazione dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe avuto senso. 3.3 Da tali elementi probatori — che provano la disponibilità del Collorafi ad assumere la carica di amministratore formale proprio quando erano in corso discussioni in merito sia alla predisposizione del contratto di affitto di azienda, sia alla suddivisione delle quote della nuova compagine sociale, sia alla individuazione di soci di capitale, sia alle modalità di graduale depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., gravata da una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario -, con motivazioni articolate, complesse, logiche e complete, con le quali il ricorrente non si confronta, i giudici di merito hanno desunto la piena consapevolezza dell'imputato delle attività distrattive e della reale finalità dell'intera operazione, realizzata quando egli stesso ricopriva la carica di amministratore e, pertanto, hanno ritenuto illecito ogni movimento di denaro, in quanto volto a realizzare l'operazione di depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e, dunque, anche il bonifico di euro 9.500, regolarmente fatturato, per «ricerca di mercato», in favore del Collorafi. 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, che involge la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. 4.1 Nella pronuncia in verifica - che, per le ragioni già dette, deve essere letta congiuntamente a quella resa dal giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato - la corte territoriale, riportandosi alla pronuncia di primo grado, ha implicitamente rigettato la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., ritenendo congrua la pena finale inflitta al Collorafi, il cui ruolo, alla luce dell'intera vicenda e dell'ammontare complessivo delle somme movimentate, risultava tutt'altro che marginale. La corte territoriale ha evidenziato che il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado era stato determinato nel minimo edittale in considerazione anche dei precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, così implicitamente dando conto dell'impossibilità di addivenire a una mitigazione della pena inflitta e, dunque, alla concessione di ulterWi benefici. 4.2 La giurisprudenza di legittimità, invero, è orientata nell'affermare che ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., «fermo restando che la valutazione deve riguardare il pregiudizio economico arrecato ai creditori dai fatti di bancarotta», non può prescindersi dal considerare anche le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo (Sez. 5, n. 21353 del 09/04/2003, Muschitiello, Rv. 224889), sicché il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del soggetto ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063). 5. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
Sentenza Cassazione n. 17005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris