CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 10614/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29536 -2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/03/2020 R.G.N. 1548/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29536/2020 Cron. Rep. Ud.05/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] che, con la sentenza n. 76/2020, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2024/2017; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a cinque motivi; che la intimata [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che il collegioha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte dellaricorrente; che tale atto risulta accettato dalla controricorrente; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Ro