CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 20667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 22/09/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli art. 474 e 648 cod.pen.. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello, nonostante l'appello del solo imputato, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, su richiesta del Procuratore generale di udienza, senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Infatti, relativamente al tema oggetto del ricorso, deve tenersi conto del pacifico insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, rv. 210798), secondo il quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 168 cod.pen., comma 1, ha natura dichiarativa e presuppone il rilievo di natura constatativa della verificazione delle cause risolutive del beneficio, stabilite per legge, il cui effetto si è già prodotto prima ancora della pronuncia giudiziale ed indipendente da essa. Poiché in tale situazione al giudice è rimesso un intervento decisorio privo di contenuti valutativi e di opzioni discrezionali, non dissimile da quello del giudice dell'esecuzione che provveda dopo la formazione dei titoli esecutivi, la sua adozione è consentita anche nel grado di appello e pur a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato, senza che ciò comporti la violazione del divieto di "reformatio in peius" (Cass. sez. 2, n. 37009 del 30/6/2016, Seck, rv. 267913; sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, rv. 262375). A tale situazione viene equiparato il caso in cui la richiesta di revoca sia formulata ai sensi dell'art. 168 cod. pen., comma 3, per il quale la stessa va disposta se il beneficio sia stato concesso in presenza di cause impeditive indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen. e la relativa pronuncia, di carattere dichiarativo, può essere adottata in sede di cognizione, così come in esecuzione (Cass. sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225699; sez. 1, n. 20293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], rv. 239996; sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, rv. 231256). Diverso è, invece, il caso in cui la revoca sia facoltativa e disposta ai sensi dell'art. 168 cod. pen., comma 2, in cui il provvedimento ha natura costitutiva ed implica un giudizio di disvalore motivato dalla reiterazione della condotta criminosa, tale per cui la sua adozione, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, resta preclusa al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione, perché verrebbe a ledere il principio del "favor rei" e quello devolutivo. In ossequio ai superiori principi, la Corte di appello ha quindi correttamente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena posto che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, l'imputato aveva già avuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in due occasioni per reati commessi rispettivamente in data 9 gennaio 2014 e 13 giugno 2014 (sentenze irrevocabili il 20 ottobre 2015 e il 4 novembre 2014), quindi prima della commissione del reato per cui è processo, e in altre due occasioni per reati commessi nel 2018: pertanto, prima della pronuncia della sentenza impugnata, il ricorrente aveva goduto per ben quattro volte della sospensione condizionale della pena, in violazione dell'art. 164 quarto comma cod.pen.: il disposto dell'art. 168, primo comma, c.p., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena, fa "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164", con ciò intendendo che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 cod.pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 20/04/2022 Il consigliere estensore Il Pr4 ii ente Giu