CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19513/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, DPR 309/1990, deducendo con unico motivo di ricorso, articolato in due punti, violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello affermato la penale responsabilità sulla base del possesso di un solo bilancino, e con il secondo motivo, violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché intrinsecamente generico, non formulando alcuna specifica censura inerente l'affermazione della responsabilità e formulando deduzioni prive di qualsiasi riferimento al caso concreto e riproponibili in astratto in qualsiasi altro ricorso in cui si lamenti l'affermazione della responsabilità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] cA ' 1A 2 2026 Fune, Me