CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19418/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale hanno domiciliazionetelematica-controricorrenti-e contropresso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-Numero registro generale 22948/2025Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 19418/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.672/2025depositata il 23/7/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, vanno rifuse ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquidaper ciascun controricorrente in euro 2.600 per compensi ed euro 200 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori dilegge, con distrazione delle spese al difensore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA], in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi