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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17624/2026

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vegliano (TV),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, constudio in Bologna, via dell’indipendenza n. 20 (codice fiscale: TDS GRG60S21 F839W, pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI),cap 20122, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D), del Foro di Napoli;pec: [OSCURATO:EMAIL], indi domiciliato ex lege inRoma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] N.625/2021 depositata il 29/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 31055/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 17624/2026Data pubblicazione 03/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 2/6/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vegliano (TV),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, constudio in Bologna, via dell’indipendenza n. 20 (codice fiscale: TDS GRG60S21 F839W, pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI),cap 20122, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D), del Foro di Napoli;pec: [OSCURATO:EMAIL], indi domiciliato ex lege inRoma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] N.625/2021 depositata il 29/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 31055/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 17624/2026Data pubblicazione 03/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 2/6/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]