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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30489/2026

Testo disponibile della fonte

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tivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge processuale in relazione alla acquisizione, ex art. 500, comma 4, cod. proc.pen., della querela della persona offesa in assenza dei relativi presupposti, èmeramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamentevalutati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici,che il ricorrente si limita a contestare apoditticamente (si vedano, in proposito,pagg. 16-23 sul compendio probatorio in atti da cui emergono plurimi, gravi,precisi e concordanti elementi concreti in forza dei quali si è ritenuto che la p.o.sia stata sottoposta a intimidazione perché deponesse il falso);considerato altresì che il procedimento incidentale diretto ad accertare se iltestimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia, offerta o promessa didenaro al fine di non deporre o di deporre il falso, non richiede una prova certaoltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un qualunque elementosintomatico della intimidazione subita dal dichiarante, se connotato di precisione,obiettività e significatività (Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264016 – 01), sicché, nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, è del tutto irrilevante la circostanza che il procedimento a caricodell'imputato avviato con la trasmissione degli atti alla Procura da parte delTribunale sia stato archiviato;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente sicontesta il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato, con particolare riguardo ai reati di sfruttamentodella prostituzione e rapina, è finalizzato ad ottenere un’alternativa lettura dellerisultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzatedai giudici di merito che hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentativizi logici e giuridici, a pagine 31-33, le ragioni del loro convincimentosull’attendibilità del narrato della persona offesa e sull’attribuibilità all’imputatodei delitti contestati;ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenzaimpugnata per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,è manifestamente infondato poiché, nel motivare il diniego delle predettecircostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli attima è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi orilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superatitutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 33 e 34);rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti percontinuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misuramedia (si veda, in proposito, pag. 34);ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge processuale in relazione alla acquisizione, ex art. 500, comma 4, cod. proc.pen., della querela della persona offesa in assenza dei relativi presupposti, èmeramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamentevalutati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici,che il ricorrente si limita a contestare apoditticamente (si vedano, in proposito,pagg. 16-23 sul compendio probatorio in atti da cui emergono plurimi, gravi,precisi e concordanti elementi concreti in forza dei quali si è ritenuto che la p.o.sia stata sottoposta a intimidazione perché deponesse il falso);considerato altresì che il procedimento incidentale diretto ad accertare se iltestimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia, offerta o promessa didenaro al fine di non deporre o di deporre il falso, non richiede una prova certaoltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un qualunque elementosintomatico della intimidazione subita dal dichiarante, se connotato di precisione,obiettività e significatività (Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264016 – 01), sicché, nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, è del tutto irrilevante la circostanza che il procedimento a caricodell'imputato avviato con la trasmissione degli atti alla Procura da parte delTribunale sia stato archiviato;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente sicontesta il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato, con particolare riguardo ai reati di sfruttamentodella prostituzione e rapina, è finalizzato ad ottenere un’alternativa lettura dellerisultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzatedai giudici di merito che hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentativizi logici e giuridici, a pagine 31-33, le ragioni del loro convincimentosull’attendibilità del narrato della persona offesa e sull’attribuibilità all’imputatodei delitti contestati;ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenzaimpugnata per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,è manifestamente infondato poiché, nel motivare il diniego delle predettecircostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli attima è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi orilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superatitutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 33 e 34);rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti percontinuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misuramedia (si veda, in proposito, pag. 34);ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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