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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15790/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9664-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2841/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 09664 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 9664/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Nella controversia originata dall'impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo di imposta per l'anno 2008 ai sensi dell'ad 38 del D.P.R. nr 600/1973 ( vecchio redditometro) l'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che resiste con controricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, rigettandone l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

In particolare, il Giudice di appello riteneva la nullità dell'atto impositivo fondato sullo scostamento relativo ad annualità rispetto alle quali l'Ufficio era decaduto dalla potestà impositiva.

Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'alt 38,comma quarto e dell'art 5 del D:p.R. 600/1973 nella versione ratione temporis applicabile in una con l'art 2697 c.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la CTR che per accertare il reddito nella versione temporalmente applicabile le due annualità devono essere concretamente accertabili da parte dell'Ufficio e non possono essere prescritte.

L'unico motivo prospettante violazione di legge è fondato.

Questa Corte (Cass. ord. n. 28171/2017; 2018 nr315/2018) ha già avuto modo di rilevare, alla luce dei principi fissati da Cass. n. 26541 del 05/11/2008 ("ai fini dell'accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico") la legittimità dell'accertamento operato facendo riferimento ai fini dello scostamento anche ad altra annualità per la quale era intervenuta la decadenza dal potere impositivo.

Alla luce di tali principi, condivisi dal Collegio, la sentenza impugnata, che se ne è discostata merita la cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame ed alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame ed alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

Roma 13.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] ( d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9664-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2841/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09664 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 9664/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Nella controversia originata dall'impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo di imposta per l'anno 2008 ai sensi dell'ad 38 del D.P.R. nr 600/1973 ( vecchio redditometro) l'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che resiste con controricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, rigettandone l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso. In particolare, il Giudice di appello riteneva la nullità dell'atto impositivo fondato sullo scostamento relativo ad annualità rispetto alle quali l'Ufficio era decaduto dalla potestà impositiva. Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'alt 38,comma quarto e dell'art 5 del D:p.R. 600/1973 nella versione ratione temporis applicabile in una con l'art 2697 c.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la CTR che per accertare il reddito nella versione temporalmente applicabile le due annualità devono essere concretamente accertabili da parte dell'Ufficio e non possono essere prescritte. L'unico motivo prospettante violazione di legge è fondato. Questa Corte (Cass. ord. n. 28171/2017; 2018 nr315/2018) ha già avuto modo di rilevare, alla luce dei principi fissati da Cass. n. 26541 del 05/11/2008 ("ai fini dell'accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico") la legittimità dell'accertamento operato facendo riferimento ai fini dello scostamento anche ad altra annualità per la quale era intervenuta la decadenza dal potere impositivo. Alla luce di tali principi, condivisi dal Collegio, la sentenza impugnata, che se ne è discostata merita la cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame ed alla regolamentazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame ed alla regolamentazione delle spese di questo giudizio. Roma 13.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] ( d