CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ubordinazione ORDINANZA sul ricorso 7093-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, ora in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, elegge domicilio - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell'Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - per la cassazione della sentenza n. 654 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 14 giugno 2016 e pubblicata il 22 agosto 2016 (R.G.N. 993 e 1023/2012). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- In seguito all'accertamento ispettivo del 27 giugno 2008, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. è stato intimato il pagamento dell'importo di Euro 167.631,57, per contributi previdenziali e somme aggiuntive, e di Euro 2.191,16, in relazione a premi INAIL e accessori (pagina 4 del ricorso per cassazione). Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 20 giugno 2012, n. 141, ha accolto le opposizioni instaurate da [OSCURATO:SOCIETA]. contro le iscrizioni a ruolo derivanti dal menzionato accertamento ispettivo e ha escluso che si potessero riqualificare come rapporti di lavoro subordinato i rapporti di collaborazione a progetto di [OSCURATO:PERSONA] (così riporta il nome la sentenza impugnata per cassazione) per il periodo dal 10 marzo 2003 al 30 aprile 2008 e di [OSCURATO:PERSONA] dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2008.2.- Con sentenza pubblicata il 22 agosto 2016, con il numero 654/2016, la Corte d'appello di Bologna, dopo avere riunito i gravami proposti dall'INPS e dall'INAIL, li ha accolti e, per l'effetto, ha riformato la sentenza del Tribunale di Forlì. La Corte territoriale ha dichiarato che [OSCURATO:SOCIETA]. è obbligata a corrispondere gl'importi per contributi, premi e interessi di mora, nei termini stabiliti dalle cartelle opposte, e le somme aggiuntive rideterminate nei limiti fissati dall'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I giudici d'appello hanno ravvisato gli estremi di una omissione contributiva, in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha qualificato come rapporti di lavoro a progetto quelli intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a dispetto della natura subordinata del rapporto di lavoro. La Corte bolognese ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio «in ragione dei margini d'incertezza cui la fattispecie si prestava e della parziale soccombenza reciproca in relazione al complesso delle contrapposte domande ed eccezioni» (pagina 6 della sentenza). 3.- Con ricorso notificato il 22 febbraio 2017 e affidato a sette motivi, illustrati da memoria, [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la citata sentenza della Corte d'appello di Bologna. 4.- Resistono con distinti controricorsi l'INPS e l'INAIL. 5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 7.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, sulla base di sette motivi, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la società deduce violazione dell'art.342 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e nullità della sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), che avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di genericità dei motivi d'appello formulati dall'INPS. 1.2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la nullità della sentenza d'appello, che avrebbe errato nel dichiarare ammissibile il gravame interposto dall'INPS. 1.3.- Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'art. 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e dell'art. 2909 cod. civ. e imputa alla Corte d'appello di avere erroneamente ricondotto alla tipologia del lavoro subordinato le collaborazioni della Filipetto e del Valbonesi, senza considerare, per la Filipetto, la libertà di organizzare la prestazione e la posizione di agente e, per il Valbonesi, la carenza di esclusività del rapporto di lavoro con la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla qualifica di agente della Filipetto, le statuizioni del giudice di primo grado, in difetto di specifiche censure, sarebbero oramai irretrattabili. 1.4.- Con il quarto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), [OSCURATO:SOCIETA]. censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., sul presupposto che la Corte di merito abbia omesso di valutare con prudente apprezzamento le risultanze probatorie ritualmente acquisite e abbia fatto leva su elementi contestati, in violazione della regola che attribuisce agli enti impositori l'onere della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro. 1.5.- Con la quinta critica, la ricorrente allega violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e nullità della sentenza, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La società si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia ignorato le prove acquisite e non abbia rettamente applicato il principio del libero convincimento. 1.6.- Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost.La ricorrente, in particolare, rimprovera alla Corte di merito di non aver vagliato le prove testimoniali e le prove documentali in ordine all'attività libero-professionale della Filipetto e del Valbonesi, di non avere rilevato l'inammissibilità dell'appello dell'INPS, di avere attribuito rilievo allo svolgimento dell'attività presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA]. e all'impiego di strumenti forniti dalla società, circostanze ininfluenti in difetto degli altri indici rivelatori della subordinazione. 1.7.- Con l'ultima censura, formulata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società si duole dell'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto decisivo consiste nella «valutazione delle risultanze delle prove testimoniali giustapposte alle risultanze delle ispezioni preliminari» (rubrica del motivo, pagina 2 del ricorso). La Corte di merito non avrebbe percepito e non avrebbe comunque esattamente valutato le risultanze delle prove documentali, che, per la Filipetto, attesterebbero un coesistente rapporto d'agenzia e, per il Valbonesi, l'autonomia del rapporto di lavoro, in mancanza di vincoli di orario e di un obbligo di accettare gli appuntamenti fissati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione d'inammissibilità formulata dall'INAIL (pagine 3, 4 e 5 del controricorso), che stigmatizza la tecnica di redazione del ricorso, carente di un'esposizione sommaria dei fatti di causa e della specificazione degli elementi utili a delimitare il tema controverso. L'eccezione non è fondata. La società ricorrente ha ripercorso gli antecedenti processuali rilevanti, sia con riguardo al giudizio di primo grado (punti 1., 1.1., 1.2., 1.3.), sia con riguardo al giudizio d'appello (punti 1.4., 2., 2.1.), e ha consentito così a questa Corte d'inquadrare le censure proposte e di ricostruire l'oggetto del contendere, senza attingere a elementi estranei al ricorso. L'atto introduttivo è dunque conforme alle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 3.- La prima e la seconda censura possono essere esaminate congiuntamente, in quanto pongono la medesima questione della specificità dei motivi d'appello articolati dall'INPS. 3.1.- La parte ricorrente sostiene che l'INPS si sia limitato a riprodurre il contenuto della memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, senza indirizzare critiche di sorta contro la motivazione della pronuncia del Tribunale. 3.2.- I motivi non presentano i profili d'inammissibilità che l'INPS ha eccepito nel controricorso (pagina 4), in ragione del difetto di autosufficienza e dell'intrinseca contraddittorietà delle censure. La ricorrente analizza, in prima battuta, i passaggi salienti della sentenza del Tribunale e dell'atto di gravame (pagine 5, 6, 7, 12 e 13 del ricorso per cassazione) e tale disamina, corredata dai richiami pertinenti, è funzionale a far luce sul vizio denunciato, in ossequio ai canoni di specificità e ai dettami dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Nella prospettazione della ricorrente, che non è inficiata dall'antinomia denunciata dall'INPS nel controricorso, la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 342 cod. proc. civ., in ordine alla specificità dei motivi di gravame, e tale violazione implicherebbe la nullità della sentenza che non abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello. I profili sottesi al primo e al secondo mezzo sono tra loro connessi. 3.3.- I motivi, pur ammissibili, sono infondati. 3.4.- Questa Corte è costante nell'affermare che l'appellante, quando intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice d'appello di valutare ex novo le prove già raccolte e a sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò implichi di per sé l'inammissibilità dell'appello (Cass., sez. VI-3, 8 febbraio 2018, n. 3115). Invero, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è essenziale che la parte, nel rinviare alle ragioni già illustrate in primo grado, consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., sez. I, 12 febbraio 2016, n. 2814). La conformità dei motivi al paradigma dell'art. 342 cod. proc. civ. dev'essere poi vagliata alla stregua della pronuncia appellata, che rappresenta l'imprescindibile termine di paragone (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3194). 3.5.- Dal dato puro e semplice della riproposizione delle argomentazioni addotte nel giudizio di primo grado, non si può desumere per ciò stesso l'inammissibilità dei motivi di censura, soprattutto a fronte di una sentenza che passi in rassegna in maniera sommaria le argomentazioni della parte, quindi reiterate in appello, sulla base del richiamo a un accertamento ispettivo che racchiude precisi elementi di segno contrario. La pronuncia della Corte bolognese ha accolto le censure dell'INPS, volte a denunciare «la sommarietà ed erroneità della valutazione da parte del primo Giudice del materiale probatorio acquisito e della qualificazione dei rapporti di lavoro operata senza riguardo alle prescrizioni dell'art. 61 e ss. del D.Igs. n. 276/2003», e ha evidenziato che la decisione del Tribunale «appare effettivamente affetta da superficialità nella lettura ed interpretazione delle risultanze probatorie offerte dagli Istituti previdenziali» (pagina 2). Valutazione non efficacemente confutata dalla stessa parte ricorrente, che definisce «sintetica» la motivazione della sentenza del Tribunale (pagina 5 del ricorso per cassazione). Di tale elemento occorre tener conto nella valutazione della specificità dei motivi di gravame. Negli stralci che la parte ricorrente riproduce (punto 1.3., pagine 5 e 6), tale motivazione poggia sul dato, di per sé ininfluente, della sussistenza di altri rapporti di lavoro, senza offrire ragguagli in ordine ai tratti distintivi dell'autonomia che ha ritenuto di riconoscere. 3.6.- Allo scopo di confutare l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, l'INPS ha posto in risalto la natura delle mansioni in concreto svolte dalla Filipetto e dal Valbonesi e le particolarità dei rapporti di lavoro intercorsi con la società. Nel dar conto delle critiche formulate dall'INPS (pagine 6 e 7 del ricorso per cassazione, punti b.a. e b.b.), la stessa parte ricorrente dimostra che l'Istituto, nell'appellare la decisione di primo grado, ha rimarcato elementi idonei a ricondurre il rapporto di lavoro nell'alveo della subordinazione e antitetici rispetto a quelli tutt'altro che dirimenti valorizzati dal Tribunale, senza un vaglio approfondito delle contrarie deduzioni dell'Istituto previdenziale, riproposte in appello. Pur nel richiamo alle deduzioni svolte in primo grado e pretermesse dal Tribunale senza un'adeguata confutazione, l'esposizione che sorregge il gravame soddisfa i requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 cod. proc. civ. e ha consentito ai giudici d'appello di cogliere il senso delle critiche e all'odierna ricorrente di dispiegare appieno le proprie difese. Proprio gli elementi enunciati nel giudizio di primo grado e ribaditi nell'atto d'appello hanno condotto la Corte territoriale a riesaminare in una prospettiva diametralmente opposta la fattispecie controversa. Alla luce di tali rilievi, si devono escludere, pertanto, la genericità delle censure e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in forza dell'inammissibilità dell'appello. 4.- Inammissibile è la terza censura, per le ragioni illustrate dalle parti controricorrenti. 4.1.- Pur formalmente intitolata come violazione di legge e, in particolare, come violazione delle disposizioni degli artt. 61, 62 e 63 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 5 della legge n. 204 del 1985 e dell'art. 2909 cod. civ., la censura non addita alcuna specifica violazione delle molteplici disposizioni richiamate. 4.1.1.- Il ricorrente ambisce a rivalutare il merito della controversia, ponendo l'accento, per la Filipetto, sull'attività di agente, compatibile con il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e inconciliabile con un rapporto di lavoro subordinato, e, per il Valbonesi, sulla concorrente attività svolta a favore dei terzi. 4.1.2.- [OSCURATO:SOCIETA] al dedotto giudicato, che conseguirebbe alla mancata impugnazione dell'accertamento della qualità di agente (pagina 16 del ricorso), le allegazioni addotte a sostegno della censura sono irrimediabilmente generiche. Il giudicato si forma su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, e non su ogni affermazione in diritto della sentenza (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565), tanto più quando le conclusioni cui la sentenza è giunta siano state contestate in radice, adottando una prospettiva antitetica a quella privilegiata dalla decisione impugnata. La parte ricorrente neppure specifica le ragioni che inducono ad annettere un'autonoma portata decisoria alle affermazioni sulla qualità di agente. 4.2.- La censura è inammissibile anche perché sprovvista di carattere decisivo. 4.2.1.- Come si desume dall'ampia motivazione della sentenza impugnata (pagine 3, 4 e 5), la ratio decidendi s'incardina sull'esame di una pluralità di dati, che esulano dal mero richiamo all'attività di agente svolta dalla Filipetto. Tale attività - argomenta la Corte territoriale - non riveste alcun rilievo «ai fini della qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra la Filipetto ed [OSCURATO:SOCIETA].» (pagina 5). In questa prospettiva, la Corte ha considerato altri elementi, che possiedono un ben più pregnante significato. [OSCURATO:PERSONA] «ha sempre svolto le mansioni di addetta alla reception (compreso il rilascio degli appuntamenti), di accettazione dei clienti e loro accompagnamento negli ambulatori, nelle cabine e in palestra, di assistenza ai medici e di compilazione dei registri sanitari, nonché di descrizione e vendita dei prodotti» e ha percepito un compenso fisso, commisurato alle ore lavorate, «con un monte ore predeterminato dal datore di lavoro, non superabile e con obbligo di recupero delle eventuali ore non lavorate per esigenze personali» (pagina 3), senza accollarsi alcun rischio. Sulla base di una pluralità di indici, la Corte di merito ravvisa lo svolgimento di una prestazione, con la «messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, tipica del rapporto di lavoro subordinato» (pagina 4). Infine, la sentenza impugnata, dopo una puntuale ricognizione dell'attività prestata, soggiunge che difetta un progetto specifico, autonomo rispetto all'attività aziendale (pagina 3), come emerge dal fatto che i contratti, per la Filipetto, siano stati sic et simpliciter rinnovati, senza alcun mutamento sostanziale. Circostanza che la Corte territoriale reputa emblematica di un «utilizzo non genuino della forma contrattuale» (pagina 5), annoverandola tra gli elementi probanti della subordinazione. La società ricorrente neppure si cura di scalfire la valenza significativa che tale dato presenta, ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. 4.2.2.- [OSCURATO:SOCIETA] alle concomitanti attività lavorative del Valbonesi, le critiche della ricorrente, pur volte a denunciare una violazione di legge, si prefiggono di rovesciare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale alla luce delle prove raccolte e in conformità alla disciplina sul lavoro a progetto dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003. Attiene al piano dell'apprezzamento delle prove la valutazione della Corte bolognese, che ha rilevato come il Valbonesi avesse lavorato «in via quasi esclusiva per [OSCURATO:SOCIETA]. seguendo un orario di lavoro stabilito in base agli appuntamenti presi con cadenza giornaliera, svolgendo la medesima attività di un altro dipendente della Società, inquadrato come lavoratore subordinato» (pagina 5). Circostanza, quest'ultima, che la parte ricorrente neppure ha confutato in maniera circostanziata con riguardo alle inferenze che la Corte territoriale ha ritenuto di poterne trarre. La sentenza impugnata ha comunque argomentato che «la non esclusività del rapporto di lavoro e l'elasticità dell'articolazione oraria delle prestazioni non escludono affatto la natura subordinata del rapporto» (pagina 5), avvalorata, nel caso di specie, dal «pieno inserimento L.] nell'organizzazione aziendale datoriale» (pagina 6). 4.3.- All'esito di un accurato scrutinio del materiale istruttorio, che non si esaurisce nel richiamo al verbale di accertamento ispettivo, i giudici d'appello hanno fatto applicazione dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 e hanno accertato che il rapporto di lavoro a progetto, instaurato ai sensi dell'art. 61, è «venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato» e hanno dichiarato che tale rapporto «si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti». 5.- Le considerazioni appena svolte conducono a ritenere priva di consistenza anche la settima censura, che prospetta l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riguardo all'attività di agente della Filipetto e alla concomitante attività per i terzi svolta dal Valbonesi. 5.1.- A tale riguardo si deve rilevare, anzitutto, che l'esame delle circostanze allegate non è stato trascurato dalla Corte territoriale. L'attività di agente della Filipetto è stata adeguatamente valutata dai giudici d'appello, che hanno attribuito, tuttavia, un rilievo preponderante a un complesso di dati inequivocabili e convergenti. La Corte bolognese non ha neppure tralasciato di soppesare l'attività svolta dal Valbonesi per i terzi e ha puntualizzato, tuttavia, che l'attività era svolta in via pressoché esclusiva a beneficio della [OSCURATO:SOCIETA]. e che la contestualità di altri rapporti di lavoro non esclude la subordinazione. 5.2.- I fatti, inoltre, sono privi del carattere di decisività, in quanto sono contraddetti da altre circostanze che la Corte territoriale ha ritenuto dotate di una maggiore forza di persuasione. La critica della parte ricorrente, anche su tale profilo, si sostanzia nella richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e così travalica i limiti che presidiano il sindacato devoluto a questa Corte. 6.- In parte infondato e in parte inammissibile è il quarto motivo. 6.1.- Il motivo è infondato, nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., che si può denunciare in cassazione solo quando il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella individuata dalla norma che delinea la fattispecie sostanziale (Cass., S.U., 5 agosto 2016, n. 16598, punto 14; di recente, fra le molte, Cass., sez. I, 14 dicembre 2022, n. 36559). Tale situazione non si riscontra nel caso di specie. La Corte bolognese, lungi dal far gravare l'onere della prova della subordinazione sulla società ricorrente, ha ritenuto che, sulla scorta degli elementi probatori ritualmente acquisiti, fosse stata offerta una prova adeguata della subordinazione posta a fondamento delle pretese azionate con le cartelle esattoriali impugnate. 6.2.- La doglianza è, invece, inammissibile nella parte in cui evoca la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 6.2.1.- La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta in cassazione solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi che gli sono riconosciuti (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio). È inammissibile, per contro, la diversa doglianza con cui si lamenta che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, in quanto tale attività valutativa non esorbita dal perimetro dell'art. 116 cod. proc. civ (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). [OSCURATO:SOCIETA] alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., essa può essere utilmente denunciata in cassazione, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento e abbia preteso di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria. La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. può essere ritualmente censurata in sede di legittimità anche quando il giudice abbia dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento una prova assoggettata, per contro, a una regola legale di valutazione. Ove si deduca che il giudice ha soltanto male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (sentenza n. 20867 del 2020, cit.). 6.2.2.- Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia negato rilevanza a precise risultanze istruttorie e non abbia tenuto nel debito conto le contestazioni mosse a più riprese contro altre prove. Tali doglianze si collocano sul piano della valutazione delle risultanze istruttorie, di cui chiedono un riesame in una prospettiva più favorevole, e non adombrano alcuna violazione dei principi consacrati dal codice di rito agli artt. 115 e 116, nei termini rigorosi specificati dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte. 7.- Per le medesime ragioni, è inammissibile la quinta censura, che addebita alla Corte di merito di avere ignorato le prove ritualmente acquisite al giudizio, senza neppure ipotizzare l'inattendibilità dei testi. Come traspare dalle stesse argomentazioni che corredano il motivo, la ricorrente critica il «cattivo uso», ad opera del giudice, «del suo libero convincimento» (pagina 22 del ricorso). Cattivo uso che concerne le valutazioni che sono appannaggio del giudice di merito e trascende i limiti del sindacato demandato a questa Corte. 8.- Non arride miglior sorte alla sesta critica, che prospetta la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione delle norme richiamate nell'illustrazione dei precedenti motivi. [OSCURATO:SOCIETA] alla circostanza dello svolgimento della prestazione nei locali della società ricorrente e all'impiego di strumenti che la stessa società ricorrente ha fornito, non si tratta degli unici elementi che la sentenza impugnata ha menzionato, nell'ambito di una valutazione complessiva del reale atteggiarsi del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Né si può ravvisare - nell'ampio percorso argomentativo della sentenza impugnata - quella motivazione apparente, imperniata su affermazioni antitetiche e inintelligibili, che la parte ricorrente tratteggia nella memoria illustrativa (pagine 17 e 18). La dedotta nullità della sentenza dissimula il dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie e l'impropria richiesta di un suo riesame, precluso in questa sede. Si deve ribadire, in ultima analisi, che il ricorso per cassazione non demanda al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Al giudice di merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, considerando così prevalente l'uno o l'altro dei mezzi di prova acquisiti, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (fra le molte, di recente, Cass., sez. I, 12 dicembre 2022, n. 36149). Donde l'inammissibilità anche della doglianza veicolata con il sesto mezzo. 9.- Dai rilievi svolti, discende che il ricorso, nel suo complesso, dev'essere rigettato. 10.- La parte ricorrente dev'essere condannata a rifondere le spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura indicata in dispositivo, alla stregua delle diverse posizioni che vengono in rilievo per ciascuna delle parti. 11.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e INAIL, che liquida per l'INPS in Euro 6.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, e per l'INAIL in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00