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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29854/2025

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iato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 / 11 /19 76 , avverso la sentenzain data 11/03/2024 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso, letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 11 marzo 2024 il Tribunale d i Catania ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 30 legge n. 394 del 1991, perché, senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, si era introdotto con il suo sodale nell’area protetta del Parco naturale regionale dei Nebrodi, località [OSCURATO:PERSONA], con armi e relativo munizionamento e aveva catturato e ucciso un suino nero dei Nebrodi di due anni circa e del peso di 80 chili.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la decisione era stata fondata su deduzioni e sillogismi non verificati e perché non era stata accertata l’esistenza del divieto di praticare la caccia in quei posti (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento della prova in merito al punto preciso ove era stato ucciso l’animale (secondo motivo), la violazione di legge per omessa pronuncia in ordine alla restituzione delle cose sequestrate o all’eventuale confisca (terzo motivo), il vizio di motivazione per diniego del minimo della pena, delle generiche e della sospensione condizionale della pena (quarto motivo).

Nella memoria il difensore ribadisce le ragioni già argomentate. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso èmanifestamente infondato .

I primi due motivi di ricorso sono generici e propongono un’interpretazione alternativa dei fatti il cui esame è precluso al giudice di legittimità che è chiamato a verificare la non manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite nel processo.

Il terzo motivo è inconsistente.

Il ricorrente ha rappresentato che il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria non era stato convalidato dal P.m. che aveva comunque disposto il sequestro probatorio e ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla restituzione delle cose sequestrate o sulla loro confisca.

A prescindere dal fatto che nel corso del procedimento il ricorrente non ha chiesto la restituzione delle cose al P.m. per poi impugnare con l’appello cautelare, è dirimente che la confisca non sia stata disposta dal giudice della cognizione in sentenza, per cui le relative doglianze vanno ormai rivolte al giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464 – 01).

Il quarto motivo è del pari generico.

E’ stata irrogata la pena dell’ammenda che non richiede motivazioni soverchie rispetto al riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen., trattandosi di reato punito con pena alternativa (Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264726 – 01).

Quanto alle generiche e alla sospensione condizionale della pena, il ricorrente non ha allegato di averne fatto richiesta in sede di conclusioni e ha impostato il motivo come censura della mancata attivazione di poteri officiosi del giudice.

Tale omissione non integra però una violazione di legge e non può essere corretta in assenza di elementi decisivi, ictu oculi di segno favorevole, tali non essendo la positiva personalità, l’assenza di precedenti e il comportamento collaborativo nella fase delle indagini.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 / 11 /19 76 , avverso la sentenzain data 11/03/2024 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso, letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 11 marzo 2024 il Tribunale d i Catania ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 30 legge n. 394 del 1991, perché, senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, si era introdotto con il suo sodale nell’area protetta del Parco naturale regionale dei Nebrodi, località [OSCURATO:PERSONA], con armi e relativo munizionamento e aveva catturato e ucciso un suino nero dei Nebrodi di due anni circa e del peso di 80 chili. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la decisione era stata fondata su deduzioni e sillogismi non verificati e perché non era stata accertata l’esistenza del divieto di praticare la caccia in quei posti (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento della prova in merito al punto preciso ove era stato ucciso l’animale (secondo motivo), la violazione di legge per omessa pronuncia in ordine alla restituzione delle cose sequestrate o all’eventuale confisca (terzo motivo), il vizio di motivazione per diniego del minimo della pena, delle generiche e della sospensione condizionale della pena (quarto motivo). Nella memoria il difensore ribadisce le ragioni già argomentate. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso èmanifestamente infondato . I primi due motivi di ricorso sono generici e propongono un’interpretazione alternativa dei fatti il cui esame è precluso al giudice di legittimità che è chiamato a verificare la non manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite nel processo. Il terzo motivo è inconsistente. Il ricorrente ha rappresentato che il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria non era stato convalidato dal P.m. che aveva comunque disposto il sequestro probatorio e ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla restituzione delle cose sequestrate o sulla loro confisca. A prescindere dal fatto che nel corso del procedimento il ricorrente non ha chiesto la restituzione delle cose al P.m. per poi impugnare con l’appello cautelare, è dirimente che la confisca non sia stata disposta dal giudice della cognizione in sentenza, per cui le relative doglianze vanno ormai rivolte al giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464 – 01). Il quarto motivo è del pari generico. E’ stata irrogata la pena dell’ammenda che non richiede motivazioni soverchie rispetto al riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen., trattandosi di reato punito con pena alternativa (Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264726 – 01). Quanto alle generiche e alla sospensione condizionale della pena, il ricorrente non ha allegato di averne fatto richiesta in sede di conclusioni e ha impostato il motivo come censura della mancata attivazione di poteri officiosi del giudice. Tale omissione non integra però una violazione di legge e non può essere corretta in assenza di elementi decisivi, ictu oculi di segno favorevole, tali non essendo la positiva personalità, l’assenza di precedenti e il comportamento collaborativo nella fase delle indagini. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitat
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