CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 04836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17922/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] D.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la C ancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1361/2016 depositata il12/7/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 53/2010, rigettava l’opposizione proposta dalla AUSL della stessa città avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’azienda sanitaria era stata condannata al pagamento di € 3.575,75 in favore del Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] D.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di rimborso per prestazioni specialistiche erogate in favore di utenti del servizio sanitario nazionale nel mese di dicembre 2007. 2. La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’A.S.P. di Agrigento, revocava il decreto ingiuntivo già emesso e rigettava le domande avanzate dal Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] D.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’azienda sanitaria. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 12 luglio 2016, ha proposto ricorso il Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] D.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’A.S.P. di Agrigento. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare il difetto della procura speciale prescritta dall’art. 365 cod. proc. civ. per la presentazione del ricorso per cassazione. Infatti, malgrado nell’epigrafe del ricorso sia stato indicato che il difensore ha agito “giusta mandato a margine”, nell’originale dell’atto non è presente, a margine o in calce, alcuna procura speciale in suo favore. Non giova a sanare questo difetto il fatto che il medesimo difensore sia stato destinatario, a margine dell’originario ricorso per decreto ingiuntivo, di una procura alle liti riferita a “ogni fase, stato e grado del presente giudizio”. In vero, “ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass. 7084/2006; si vedano, nello stesso senso, Cass. 8741/2017, Cass. 7014/2017). La procura per proporre ricorso per cassazione, perciò, non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore legittimato da una procura ottenuta nel corso del primo grado di giudizio (cfr. Cass. 27540/2017). In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, delle doglianze presentate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. In difetto di una valida procura rilasciata il favore del difensore, la sua opera non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità; di conseguenza sul medesimo e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass., Sez. U., 10706/2006; nello stesso senso Cass. 34638/2021, Cass.32008/2019, Cass. 25435/2019). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.800, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu