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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2024

Cassazione n. 37421/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Foggia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 17 giugno 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena oggetto dell'accordo fra le parti in ordine ai reati di associazione a delinquere e riciclaggio agli stessi contestati.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, che, con separati atti, deducevano l'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, alla responsabilità ed alla determinazione della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 — 01).

Quanto poi alla contestazione della qualificazione giuridica che pure i ricorsi , cte41,,,,r,,„,› si ricorda che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 — 01).

E . caso in esame, tale errore manifesto non appare sussistere, avendo il giudice della sentenza di patteggiamento esposto ampiamente gli elementi di prova sulla base dei quali ritenere che gli imputati fossero stabilmente coinvolti in attività dirette alla sottrazione di veicoli e successivo assemblaggio di mezzi di provenienza illecita. 4, Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ,Pell?grino ,4 /1-4 [OSCURATO:PERSONA] PENALEi O OTT. 2024 Q FUNZIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Foggia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 17 giugno 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena oggetto dell'accordo fra le parti in ordine ai reati di associazione a delinquere e riciclaggio agli stessi contestati. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, che, con separati atti, deducevano l'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, alla responsabilità ed alla determinazione della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 — 01). Quanto poi alla contestazione della qualificazione giuridica che pure i ricorsi , cte41,,,,r,,„,› si ricorda che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 — 01). E . caso in esame, tale errore manifesto non appare sussistere, avendo il giudice della sentenza di patteggiamento esposto ampiamente gli elementi di prova sulla base dei quali ritenere che gli imputati fossero stabilmente coinvolti in attività dirette alla sottrazione di veicoli e successivo assemblaggio di mezzi di provenienza illecita. 4, Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ,Pell?grino ,4 /1-4 [OSCURATO:PERSONA] PENALEi O OTT. 2024 Q FUNZIO
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