CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 14719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 03/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; FiITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi, che possono essere descritti congiuntamente.Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La motivazione della sentenza sarebbe silente in relazione alla questione, devoluta con l'atto di appello, della insussistenza del reato di evasione per la mancanza di comunicazione all'imputato dello stato di arresto al momento in cui la condotta fu commessa; detta comunicazione sarebbe stata compiuta solo successivamente e, dunque, l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza del suo stato detentivo. Non diversamente, sarebbero state ignorate le doglianze difensive relative alla mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato della qualità di pubblici ufficiali dei soggetti nei cui riguardi fu rivolta la condotta violenta di resistenza, atteso che gli agenti intervennero a piedi, in abiti civili, senza qualificarsi. La sentenza anche sui punti in questione sarebbe silente. Né ancora la Corte si sarebbe pronunciata sul motivo di appello secondo cui, da una lato, l'inesistenza del reato di resistenza comportava che per il reato di lesioni volontarie, in quanto non connesse con un reato procedibile d'ufficio, difettasse la condizione di procedibilità della querela, e, dall'altro, che del delitto di lesioni sarebbe stato comunque mancante il dolo. Sotto ulteriore profilo la sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha ritenuto non configurabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Dalla lettura dell'atto di appello emerge chiaramente come alla Corte fossero stati devoluti specifici motivi, con cui era stata dedotta: a) la mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato di commettere la condotta in danno dei carabinieri, intervenuti in abiti civili e senza qualificarsi, e dunque la mancanza del dolo del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, in particolare, la mancanza di volontà di opporsi al compimento dei un atto da parte dei pubblici agenti; b) la mancanza di connessione tra il delitto di lesioni volontarie e quello di resistenza e quindi la improcedibilità per il primo reato, attesa la mancanza di querela; c) la mancata conoscenza da parte dell'imputato, quanto al reato di evasione, dello stato di arresto, attesa la mancata comunicazione dello stato detentivo al momento della commissione del fatto; d) la non punibilità del fatto per particolare tenuità. Sui punti devoluti la sentenza è del tutto silente, essendosi la Corte limitata ad affermare, senza neppure richiamare la sentenza di primo grado, che i carabinieri intervennero a seguito di una segnalazione del titolare di un esercizio di ristorazione e contestarono lo stato di ubriachezza all'imputato, il quale pose in essere una serie di condotte anche violente. Nulla è stato spiegato. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio; la Corte di appello procederà ad esaminare tutti i motivi di impugnazione a lei devoluti e verificherà se ed in che limiti sia formulabile un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato per i reati per cui si procede. Il motivo relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto è assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]