CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28031-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] BARI; - intimato- avverso l'ordinanza 5418/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28031 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO - che, con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., ritualmente notificato il 30 ottobre 2020, tenuto conto della sospensione di termini disposta a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'ordinanza n. 5418/2020 resa da questa Corte nell'adunanza camerale dell'Il dicembre 2019 e depositata il 27 febbraio 2020, con la quale la Corte medesima dichiarava l'inammissibilità del ricorso per cassazione dalla stessa Losito proposto avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari di rigetto della domanda proposta dalla Losito nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bari, avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di adottare l'atto deliberativo conclusivo di scorrimento della graduatoria relativa al concorso per la copertura di due posti di operatore professionale terapista della riabilitazione- fisiopatologia respiratoria e la condanna dell'Amministrazione medesima all'adozione di siffatto atto deliberativo conclusivo di scorrimento della graduatoria; - che il Collegio ritiene non ricorrere nella specie le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, nn. 1) e 5) c.p.c. e di doversi pertanto conformare al disposto dell'art. 380 bis, rimettendo la causa alla sezione semplice; P.Q.M. La Corte, visto l'art. 391 bis, comma 4, c.p.c., rimette la causa alla sezione semplice Così deciso in Roma, nell'adunanza carr erale del 31 marzo