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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 33631/2023

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la seguente ordinanza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 7 Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Torino il 27 aprile 2021 che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni personali, assolvendolo dal reato di rapina.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente, deducendo vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull'aggravante e in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 2 cod.pen. ; deduce inoltre l' illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc.pen. laddove esclude la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente il ricorso, così restringendo le facoltà della difesa.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Questa Corte ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, 4 comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli arti:. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito). (Sez. 6, Sentenza n. 42062 del 13/09/2017 Cc. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271334 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 9 giugno 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Maria D a [OSCURATO:PERSONA] B ni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 7 Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Torino il 27 aprile 2021 che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni personali, assolvendolo dal reato di rapina. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente, deducendo vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull'aggravante e in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 2 cod.pen. ; deduce inoltre l' illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc.pen. laddove esclude la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente il ricorso, così restringendo le facoltà della difesa. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Questa Corte ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, 4 comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli arti:. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito). (Sez. 6, Sentenza n. 42062 del 13/09/2017 Cc. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271334 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 9 giugno 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Maria D a [OSCURATO:PERSONA] B ni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33631/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris