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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 29536/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa il 14 dicembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alle pene di giustizia in relazione ai reati di furto aggravato di utensili da lavoro e ricettazione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte escluso che la recidiva specifica fr), infraquinquennale potesse essere ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, che risulta contestata come specifica ed infraquinquennale.

Nell'atto di appello era stato chiesto che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee fosse modificato nel senso di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

La Corte ha ritenuto infondato il motivo sostenendo che «le attenuanti ai sensi dell'art. 69 cod.pen. non possono prevalere sulla recidiva specifica i nfraqu inquen na le».

Se ne deve dedurre che la sentenza, con tale scarna motivazione, ha fatto riferimento al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 69, quarto comma, cod.pen., norma che, però, richiamando soltanto l'art. 99, quarto comma, cod.pen., si applica alla recidiva reiterata e non a quella specifica infraquinquennale.

Ne consegue l'integrazione di una violazione di legge e, al contempo, di un vizio motivazionale non superabile attraverso la lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.06.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] in Cancelieda 3ggí, z IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa il 14 dicembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alle pene di giustizia in relazione ai reati di furto aggravato di utensili da lavoro e ricettazione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte escluso che la recidiva specifica fr), infraquinquennale potesse essere ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, che risulta contestata come specifica ed infraquinquennale. Nell'atto di appello era stato chiesto che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee fosse modificato nel senso di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sostenendo che «le attenuanti ai sensi dell'art. 69 cod.pen. non possono prevalere sulla recidiva specifica i nfraqu inquen na le». Se ne deve dedurre che la sentenza, con tale scarna motivazione, ha fatto riferimento al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 69, quarto comma, cod.pen., norma che, però, richiamando soltanto l'art. 99, quarto comma, cod.pen., si applica alla recidiva reiterata e non a quella specifica infraquinquennale. Ne consegue l'integrazione di una violazione di legge e, al contempo, di un vizio motivazionale non superabile attraverso la lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.06.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] in Cancelieda 3ggí, z IL
Sentenza Cassazione n. 29536/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris