CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 05077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte, ex artt. 47 e 47-ter Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che nei suoi confronti, con ordinanza del 2/4/2019, era stata revocata altra misura alternativa e che, ai sensi dell'art. 58-quater, comma 3, Ord pen., non risultavano ancora trascorsi 3 anni dalla revoca. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'ingiustificato omesso esame di deduzioni difensive e che il Tribunale di sorveglianza non abbia verificato che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era intervenuta una sentenza di assoluzione in relazione agli addebiti che avevano determinato la revoca della misura alternativa. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto verificare tale circostanza, avvalendosi dei poteri istruttori attribuitigli, senza limitarsi all'esame degli atti presenti nel fascicolo del dibattimento. In conclusione del ricorso, la difesa ha, poi, formulato istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, evidentemente rivolta al Tribunale di sorveglianza ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 58-quater Ord. pen. stabilisce, ai commi 2 e 3, che in caso di revoca di una misura alternativa operi un divieto di concessione di nuovi benefici per un periodo di tre anni, decorrenti dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quando la revoca sia stata disposta in relazione alla segnalazione di un comportamento di rilevanza penale, la successiva pronuncia di assoluzione per quei fatti impone al tribunale di sorveglianza di valutare se la decisione assolutoria debba incidere o no sulla revoca disposta (Sez. 1, n. 42542 del 25/6/2018, Rv. 274336-01). 3. Nel caso di specie, tuttavia, le considerazioni difensive sono in parte generiche e, in altra parte, manifestamente infondate. In primis, la difesa non ha dedotto di aver prospettato al Tribunale di sorveglianza la sopravvenienza della sentenza asseritamente assolutoria avente ad oggetto i fatti che avevano determinato la precedente revoca e, anzi, ha ipotizzato l'attivazione, di ufficio, dei poteri istruttori dello stesso Tribunale. Una tesi, questa, certamente insostenibile in assenza di qualunque prospettazione della parte, non potendo certo porsi a carico all'Organo giudicante un obbligo di esercitare detti poteri in maniera sostanzialmente esplorativa. Sotto altro profilo, dalla lettura del provvedimento di revoca, contenuto nel fascicolo processuale, emerge che le ragioni che ne avevano costituito il fondamento andavano rinvenute non già nella semplice denuncia a carico di [OSCURATO:PERSONA], quanto in una condotta complessivamente inaffidabile tenuta dall'affidato nel corso dell'esecuzione. Pertanto, il ricorso è, sul punto, generico, in quanto non dimostra la decisività della pronuncia asseritamente assolutoria. Infine, e il rilievo è assorbente, la sentenza in questione non contiene affatto delle statuizioni integralmente assolutorie nel merito degli addebiti. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa, infatti, detto provvedimento ha preso atto, per quanto concerne il più grave delitto di atti persecutori, della rituale remissione della querela da parte della persona offesa, di tal che non può certo affermarsi che i fatti a suo tempo ascritti all'odierno ricorrente siano stati definitivamente esclusi. 4. Sulla base (Delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa de