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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37730/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Ancona del 15 settembre 2022 che, pur parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia continuata - artt. 81 cpv., 612 comma 2 cod. pen. - commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'uso, prima, di un coltello di piccole dimensioni e, poi, di un coltello a serramanico. 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, che ha articolato due motivi di ricorso. 1.1.11 primo motivo ha dedotto nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., sull'assunto della impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato di Fermo, via Diaz 237, avendo i Carabinieri competenti comunicato all'autorità giudiziaria che l'imputato non fosse residente o domiciliato nel luogo da circa 9 anni; in realtà, l'atto avrebbe dovuto essere notificato a persona convivente o, in mancanza, al portiere dello stabile o a persona in sua vece, a prescindere dal fatto che il ricorrente fosse o meno residente o domiciliato nel sito in esame, luogo del domicilio dichiarato, od ivi fosse o meno reperibile.

1.2. Il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., con il richiamo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen..

Si sarebbe trattato di condotta episodica, il coltello sarebbe stato "mostrato" a debita distanza e in assenza di tentativo di aggressione fisica delle vittime, non sarebbero ravvisabili abitualità del comportamento o danni di sorta; la Corte territoriale avrebbe disatteso la censura con una motivazione apodittica ed apparente, meramente riproduttiva delle circostanze contestate nell'imputazione.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Mette conto ricordare in premessa che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 2.11 primo motivo di ricorso è aspecifico - in quanto non si confronta, in nulla, con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, che ne ha già disatteso l'accoglibilità - e anche manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha già correttamente esplicitato che i Carabinieri di Fermo hanno acclarato l'impossibilità oggettiva di effettuare la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato dall'imputato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. in quel di Fermo, via Diaz 237, perché ivi non più residente o domiciliato da diversi anni; i Carabinieri hanno altresì accertato, peraltro, l'inesistenza di qualsiasi riferimento, familiare o personale, tale da ricollegare quell'indirizzo all'imputato.

Del tutto correttamente, pertanto, la notificazione dell'atto è stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. all'epoca vigente, atteso del resto il più ampio principio di diritto, espresso dal massimo consesso nomofilattico, secondo il quale "l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). 3.11 secondo motivo è, a sua volta, generico e manifestamente infondato.

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- bis, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34:151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).

Ebbene, la Corte di merito - con motivazione esauriente, congrua ed immune da censure di illogicità, peraltro ben lungi dal ripercorrere il testo della norma incriminatrice contestata - ha già replicato al motivo di impugnazione, puramente iterativo delle medesime argomentazioni, sottolineando, a sostegno della valutazione di "non modesta gravità" dell'episodio:che l'imputato ha minacciato "a più riprese" le vittime con l'ostentazione del coltello e a breve distanza, prospettando più volte di uccidere costoro e anche i presenti in loco, estranei al loro rapporto; che l'imputato ha fatto uso di due coltelli, di cui il secondo a serramanico; che l'imputato non si è allontanato spontaneamente, ma solo dopo che le persone offese hanno chiamato le forze di polizia; che l'imputato è gravato da precedenti penali, anche per reati specifici contro la persona e tanto depone per un giudizio di non occasionalità del comportamento.

Il motivo di ricorso non si misura con il dettaglio delle ragioni così esposte e si limita a riportare un coacervo di massime giurisprudenziali, peraltro puntualmente rispettate dall'ordito motivazionale della pronuncia impugnata. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Ancona del 15 settembre 2022 che, pur parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia continuata - artt. 81 cpv., 612 comma 2 cod. pen. - commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'uso, prima, di un coltello di piccole dimensioni e, poi, di un coltello a serramanico. 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, che ha articolato due motivi di ricorso. 1.1.11 primo motivo ha dedotto nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., sull'assunto della impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato di Fermo, via Diaz 237, avendo i Carabinieri competenti comunicato all'autorità giudiziaria che l'imputato non fosse residente o domiciliato nel luogo da circa 9 anni; in realtà, l'atto avrebbe dovuto essere notificato a persona convivente o, in mancanza, al portiere dello stabile o a persona in sua vece, a prescindere dal fatto che il ricorrente fosse o meno residente o domiciliato nel sito in esame, luogo del domicilio dichiarato, od ivi fosse o meno reperibile. 1.2. Il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., con il richiamo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. Si sarebbe trattato di condotta episodica, il coltello sarebbe stato "mostrato" a debita distanza e in assenza di tentativo di aggressione fisica delle vittime, non sarebbero ravvisabili abitualità del comportamento o danni di sorta; la Corte territoriale avrebbe disatteso la censura con una motivazione apodittica ed apparente, meramente riproduttiva delle circostanze contestate nell'imputazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Mette conto ricordare in premessa che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 2.11 primo motivo di ricorso è aspecifico - in quanto non si confronta, in nulla, con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, che ne ha già disatteso l'accoglibilità - e anche manifestamente infondato. La Corte territoriale ha già correttamente esplicitato che i Carabinieri di Fermo hanno acclarato l'impossibilità oggettiva di effettuare la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato dall'imputato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. in quel di Fermo, via Diaz 237, perché ivi non più residente o domiciliato da diversi anni; i Carabinieri hanno altresì accertato, peraltro, l'inesistenza di qualsiasi riferimento, familiare o personale, tale da ricollegare quell'indirizzo all'imputato. Del tutto correttamente, pertanto, la notificazione dell'atto è stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. all'epoca vigente, atteso del resto il più ampio principio di diritto, espresso dal massimo consesso nomofilattico, secondo il quale "l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). 3.11 secondo motivo è, a sua volta, generico e manifestamente infondato. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- bis, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34:151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Ebbene, la Corte di merito - con motivazione esauriente, congrua ed immune da censure di illogicità, peraltro ben lungi dal ripercorrere il testo della norma incriminatrice contestata - ha già replicato al motivo di impugnazione, puramente iterativo delle medesime argomentazioni, sottolineando, a sostegno della valutazione di "non modesta gravità" dell'episodio:che l'imputato ha minacciato "a più riprese" le vittime con l'ostentazione del coltello e a breve distanza, prospettando più volte di uccidere costoro e anche i presenti in loco, estranei al loro rapporto; che l'imputato ha fatto uso di due coltelli, di cui il secondo a serramanico; che l'imputato non si è allontanato spontaneamente, ma solo dopo che le persone offese hanno chiamato le forze di polizia; che l'imputato è gravato da precedenti penali, anche per reati specifici contro la persona e tanto depone per un giudizio di non occasionalità del comportamento. Il motivo di ricorso non si misura con il dettaglio delle ragioni così esposte e si limita a riportare un coacervo di massime giurisprudenziali, peraltro puntualmente rispettate dall'ordito motivazionale della pronuncia impugnata. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa de
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