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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 34642/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni trasmesse il 7 luglio 2023 con cui la difesa si riporta ai motivi di ricorso chiedendo, altresì, la declaratoria di prescrizione del reato; OSSERVA rilevato che declinato in fatto e generico risulta il ricorso con cui si critica la parte della decisione che, in merito al delitto di cui all'art. 388, terzo comma, cod. pen., ha ritenuto, con ragionamento logico e completo in guanto fondato sull'analisi degli atti a disposizione, che il ricorrente fosse ben consapevole di dover mettere a disposizione i beni oggetto di pignoramento mobiliare e, nonostante avesse ricevuto la personale notifica della data fissata per la e la vendita dei beni pignorati, sussistendo un preciso dovere di presenziare all'esecuzione di dette operazioni; che Spadaro non si fosse fatto trovato nell'azienda agricola ove, presente il figlio, non venivano reperiti neppure gli animali oggetto di pignoramento che erano stati trasferiti senza alcuna autorizzazione in altro luogo; osservato che sussiste carenza di interesse in merito alla doglianza con cui si evidenzia l'errore in cui la Corte di appello sarebbe incorsa là dove ha rigettato il motivo in ordine alla sospensione condizionale della pena invece concessa dal primo giudice, essendo lo stesso privo di effetti sulla posizione giuridica del ricorrente che potrà fare affidamento sul chiaro tenore del dispositivo della sentenza impugnata che ha confermato la decisione del primo giudice; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la motivazione della decisione risulta generico in guanto privo di una effettiva critica avendo la sentenza messo in evidenza quali fossero le ragioni della decisione; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni trasmesse il 7 luglio 2023 con cui la difesa si riporta ai motivi di ricorso chiedendo, altresì, la declaratoria di prescrizione del reato; OSSERVA rilevato che declinato in fatto e generico risulta il ricorso con cui si critica la parte della decisione che, in merito al delitto di cui all'art. 388, terzo comma, cod. pen., ha ritenuto, con ragionamento logico e completo in guanto fondato sull'analisi degli atti a disposizione, che il ricorrente fosse ben consapevole di dover mettere a disposizione i beni oggetto di pignoramento mobiliare e, nonostante avesse ricevuto la personale notifica della data fissata per la e la vendita dei beni pignorati, sussistendo un preciso dovere di presenziare all'esecuzione di dette operazioni; che Spadaro non si fosse fatto trovato nell'azienda agricola ove, presente il figlio, non venivano reperiti neppure gli animali oggetto di pignoramento che erano stati trasferiti senza alcuna autorizzazione in altro luogo; osservato che sussiste carenza di interesse in merito alla doglianza con cui si evidenzia l'errore in cui la Corte di appello sarebbe incorsa là dove ha rigettato il motivo in ordine alla sospensione condizionale della pena invece concessa dal primo giudice, essendo lo stesso privo di effetti sulla posizione giuridica del ricorrente che potrà fare affidamento sul chiaro tenore del dispositivo della sentenza impugnata che ha confermato la decisione del primo giudice; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la motivazione della decisione risulta generico in guanto privo di una effettiva critica avendo la sentenza messo in evidenza quali fossero le ragioni della decisione; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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