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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 40018/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b, e 2 -sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi congiunti di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., emergente da mera clausola di stile e sostanzialmente in ragione dei medesimi elementi caratterizzanti la fattispecie penale, e delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta collaborativa dell'imputato in sede di controllo da parte delle forze dell'ordine.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.).

Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha sostanzialmente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., oltre che della invocate circostanze attenuanti generiche, in considerazione non degli elementi caratterizzanti la fattispecie ma della gravità dei fatti, in ragione della pericolosità della condotta (pag. 4) argomentata anche dalla preventiva consapevole assunzione da parte dell'imputato di un farmaco neurolettico (come emergente dal riferimento a tale circostanza evidenziata nella sentenza di primo grado e richiamata da quella d'appello, in ipotesi di c.d. doppia conforme).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b, e 2 -sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi congiunti di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., emergente da mera clausola di stile e sostanzialmente in ragione dei medesimi elementi caratterizzanti la fattispecie penale, e delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta collaborativa dell'imputato in sede di controllo da parte delle forze dell'ordine. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.). Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha sostanzialmente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., oltre che della invocate circostanze attenuanti generiche, in considerazione non degli elementi caratterizzanti la fattispecie ma della gravità dei fatti, in ragione della pericolosità della condotta (pag. 4) argomentata anche dalla preventiva consapevole assunzione da parte dell'imputato di un farmaco neurolettico (come emergente dal riferimento a tale circostanza evidenziata nella sentenza di primo grado e richiamata da quella d'appello, in ipotesi di c.d. doppia conforme). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il s
Sentenza Cassazione n. 40018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris