CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 14442/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27123 –2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l’a vv . [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difes i , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 27123 sez. S2 -ud. 22-5-2025 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore unico e [OSCURATO:PERSONA] quale socio nell’interesse proprio e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata la [OSCURATO:SOCIETA]. in Roma, alla v ia Valadier, n. 36, presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Roma, viaGirolamo Benvenuti 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i tutti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giuste procure allegate al controricorso e alla memoria di costituzione,con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - avverso l’ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel fascicolo RG 22625/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/5/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto , previo controllo dell’integrità del contraddittorio, l’accoglimento del secondo, terzo e ottavo motivo di ricorso principale e dell’unico motivo di ricorso incidentale del Ministero, assorbito il sesto motivo di ricorso principale e rigettati i restanti motivi e ilricorso incidentale delle due società ; lette le memorie delle parti; sentito il difensore delle parti ricorrenti che ha rappresentato l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 28304/2019); sentite le altre parti; considerato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell'ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il pubblico ministero, e,tra Ric. 2019n. 27123 sez. S2 -ud. 22-5-2025 - 3 - esse, in particolare, i soggetti (nella specie, gli eredi dell'imputato deceduto) a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso(cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, n. 24786 del 07/12/2010;Cass. Sez. 6 -2, n. 13784 del 02/05/2022); rilevato, tuttavia, che dagli atti depositati dai ricorrenti risulta la notifica del ricorso in opposizione ex art. 170 d. P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 nei confronti del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento n.RG 22625/2017, conclusosi con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] qui impugnata, allo scopo di verificare l’integrità del contraddittorio. P.Q.M La Corte dispone, a cura della cancelleria, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento RG.n. 22625/2017, conclusosi con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] qui impugnata, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda S