CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA . sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di Sulmona in data 11/12/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato d ricettazione. La corte di appello - in conformità alla ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado - riteneva configurabile il reato in questione in quanto vi era la prova di una condotta qualificabile ai sensi dell'art. 615 ter ovvero 640 ter c.p. consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA] dagli utilizzatori dei conti gioco intestati ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché del contestato reato di ricettazione da riferirsi agli odierni imputati che avevano ricevuto i proventi del reato presupposto di frode informatica sui rispettivi conti gioco, provvedendo, quindi, a versa tli sulle carte PostePay agli stessi intestate. 2. Avverso detta pronunzia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, deducendo due motivi, fra loro connessi, con i quali lamentato, ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione dell'art. 192 c.p.p. in riferimento all' art. 530 comma 2 e 533 n. 1 c.p.p. e 648 c.p. nonché, ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità in ordine al contestato reato di ricettazione. Assumono che i giudici di merito era/pervenuti all' affermazione della penale responsabilità degli imputati quanto al reato di cui all' art. 648 c.p. non considerando che una più corretta osservanza dei principi di inferenza e di valutazione della prova avrebbe consentito di escludere ogni partecipazione non solo al reato presupposto di accesso abusivo al sistema informatico ovvero di frode informatica (come, peraltro, affermato incidentalmente sia dal tribunale che dalla corte di appello) ma anche, e soprattutto, alla commissione del contestato reato .di ricettazione. Rilevano che proprio le attività indicate dai giudici di merito indicate quali sintomatiche del dolo della ricettazione avrebbero dovuto indurre ragionevolmente a ritenere o che gli imputati erano giocatori inconsapevoli i quali, dopo avere speso la propria identità, avevano fortunosamente vinto ovvero, in ipotesi, che gli stessi avevano posto in essere consapevolmente una condotta materialmente concorrente in toto riconducibile entro le astratte fattispecie incriminatrici di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ovvero di frode informatica, non potendo conseguentemente rispondere del reato di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso che i giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno ritenuto, in primo luogo, comprovata una condotta illecita ai sensi dell'art. 615 ter ovvero 640 ter c.p. consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA] dagli utilizzatori dei conti gioco intestati ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] identificabile quale reato presupposto, che del resto non ha costituto oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti. La corte di appello, in linea con la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, con una motivazione adeguata e priva di aporie logico- giuridiche ha ritenuto, quindi, dimostrato il contestato reato di ricettazione da riferirsi agli odierni imputati i quali, come detto, avevano ricevuto i proventi del reato presupposto di frode informatica sui rispettivi conti gioco, provvedendo, quindi, a versli sulle carte PostePay loro intestate. I giudici hanno, in particolare, osservato che sussistevano una serie di elementi convergenti idonei a dimostrare la configurabilità del reato ex art. 648 c.p. quali: le date di apertura dei conti gioco da parte di entrambi gli imputati pochi giorni prima dette partite, ovvero la sera del 14/07/2013; la pluralità di giocate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (o chi per loro) da un lato e gli odierni imputati dall' altro; il fatto che tutte le giocate,alimentate dal denaro proveniente dal conto corrente postale di [OSCURATO:PERSONA], avevano avuto esito positivo per gli odierni imputati; la contiguità temporale di dette partite ,tutte giocate il 24 ed il 25 Luglio 2013; le date A, fp-er-ia) stipula dei contratti per l'acquisizione delle carte PostePay, il 18/07/2013 quanto all' imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quanto all' imputato [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che entrambi gli imputati avessero attivato più carte, circostanza questa che rendeva ancora più difficoltosa la rintracciabilità delle somme di provenienza delittuosa. 3. Osserva la Corte che le censure proposte vanno, invero, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori-, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la corretta qualificazione dei fatti contestati operata dai giudici di merito e ritenendo integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all' art. 648 c.p. Del resto ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, Sentenza n. 23047 del 14/05/2010 Ud. (dep. 15/06/2010) Rv. 247430 - 01). I motivi proposti si pongono al di fuori del perimetro di cui all'art. 606 c.p.p.: infatti, affinché sia ravvisabile una manifesta illogicità della motivazione denuncidéCé per cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa - magari altrettanto logica in via di astratta congettura - rispetto a quella ritenuta in sentenza (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. l" n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1^ n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1^ n. 7252 del 17.3.99, deo. 8.6.99; Cass. Sez. 1^ n. 13528 dell'I 1.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1^ n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1^ n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ove non risulti provata la responsabilità dell'imputato quale autore del reato presupposto, la sola prova di avere la disponibilità della res di provenienza delittuosa può legittimamente dimostrare la responsabilità a titolo di ricettazione, considerato, altresì, il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte in base al quale, ai fini della configurabilità del reato p. e p. ex art. 648 c.p., la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta - così come hanno fatto i giudici del merito - anche sulla base dell'omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es. Cass. Sez. 2^ n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2^ n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2^ n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2^ n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass.n. 2302/92; Cass. n. 6291/91). Inoltre, circa la mancanza di prova negativa del concorso del ricorrente nel delitto presupposto, si osservi che l'incipit dell'art. 648 c.p., comma 1 ("Fuori dei casi di concorso nel reato, ...") costituisce una clausola di riserva: in quanto tale, essa - lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato di ricettazione - è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così preventivamente risolvendo, a monte, un concorso apparente di norme. Se, dunque, l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo della ricettazione, ma mera clausola di riserva a fini di preventiva risoluzione di concorso apparente di norme, l'accusa non è onerata della relativa prova. In sintesi, in tema di ricettazione non v'è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga la prova del contrario. E, nel caso di specie, i giudici -del merito hanno sostanzialmente ritenuto; con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni, che tale prova non emergesse. Le contrarie argomentazioni dei ricorrenti svolgono mere censure sulla valutazione a riguardo operata in punto di fatto, sollecitando una differente lettura delle risultanze processuali, ovviamente preclusa in sede di legittimità. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.