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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33320/2026

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sentenza del 22/01/2026 della Corte di appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminati i ricorsi avverso la sentenza in epigrafe della Corte di appello diTorino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, con cui ManuelArmentano e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il delitto di tentatoesercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso con violenza alle persone,così derubricata l’originaria imputazione di tentata estorsione in concorso al capoA), e per il delitto di incendio in concorso in danno di una rimessa di pertinenzadi immobile di proprietà delle persone offese, contestato al capo B), avvinti dallacontinuazione e concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, allapena di anni due, mesi nove e giorni quindici di reclusione ciascuno, oltre alrisarcimento del danno in favore delle parti civili costituite;rilevato che i ricorrenti hanno articolato due motivi, con cui hanno dedottocontraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’attribuzione agliimputati del delitto al capo B), nonché violazione di legge e vizio di motivazioneriguardo alla qualificazione del medesimo fatto ai sensi dell’art. 423 cod. pen.,anziché ai sensi dell’art. 424 cod. pen.;rilevato che i motivi di ricorso, ripetitivi delle censure articolate con l’attod’appello, mirano a una non consentita rivalutazione del merito della decisione, afronte di inesistenti violazioni di legge e vizi motivazionali;preso atto che la Corte territoriale, con motivazione immune da profili diillogicità, ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’Armentano e del Lussosu un coacervo di elementi convergenti di valenza probatoria, valorizzando:- l’incontestato pregresso dissidio con le persone offese e le minacceformulate dai due imputati in occasione del contrasto;- la localizzazione nella [OSCURATO:PERSONA] di Alba, ove era ubicato il manufattoincendiato, a ridosso del divampare delle fiamme, del veicolo noleggiato in usoad Armentano, la cui presenza nella predetta [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuta con l’atto diappello;- le risultanze dei tabulati dell’iPhone di Armentano, compatibili con i risultatidell’analisi della scatola nera del veicolo testé menzionato, e i contenuti dellachat con [OSCURATO:PERSONA], conservata sull’apparecchio, contenente comunicazioni tra i dueimputati avvenute dal 16 novembre e al pomeriggio del 25 novembre 2022, conriferimenti a un’accensione e a una forte calura (“farà molto caldo”);- l’espediente dell’Armentano consistito nella pubblicazione sui social, la seradell’incendio, di una “storia” con didascalia alludente al calore (“Caldi perMondojuve”), rivolta a far apparire la sua presenza in altro sito in coincidenza delfatto;considerato che, sebbene non sia stata accertata la modalità di innesco delfuoco, la correttezza della qualificazione giuridica della fattispecie è statacongruamente giustificata dal giudice di merito:- sul piano dell’elemento materiale, avendo riguardo alle dimensionidelle fiamme, che all’arrivo dei Vigili del Fuoco avvolgevano il fabbricato,il cui tetto era parzialmente crollato, e venivano spente oltre due oredopo, nonostante l’utilizzo di più mezzi;- sul piano dell’elemento soggettivo, rimarcando, in linea con leindicazioni giurisprudenziali (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 29294 del17/05/2019, Feno, Rv. 276402 – 01, secondo cui «I delitti di incendio edi danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazioneall'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dologenerico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, perle loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo dacreare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo èconnotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza laprevisione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche primaindicate o il pericolo di siffatto evento»), la consapevolezza in capo agliautori che le fiamme si sarebbero propagate con notevole forzaespansiva, in ragione della natura del bene attinto dal fuoco (un depositocon tetto in legno a ridosso di civile abitazione, al cui interno eranopresenti copertoni, legna da ardere e mezzi agricoli, alimentati concarburante), unitamente alla volizione del fatto più grave, enucleabiledall’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe fatto “molto caldo”;ritenuto pertanto che l'impugnazione è inammissibile, in quanto il criterio digiudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/otese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01);considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodell'impugnazione e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 22/01/2026 della Corte di appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminati i ricorsi avverso la sentenza in epigrafe della Corte di appello diTorino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, con cui ManuelArmentano e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il delitto di tentatoesercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso con violenza alle persone,così derubricata l’originaria imputazione di tentata estorsione in concorso al capoA), e per il delitto di incendio in concorso in danno di una rimessa di pertinenzadi immobile di proprietà delle persone offese, contestato al capo B), avvinti dallacontinuazione e concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, allapena di anni due, mesi nove e giorni quindici di reclusione ciascuno, oltre alrisarcimento del danno in favore delle parti civili costituite;rilevato che i ricorrenti hanno articolato due motivi, con cui hanno dedottocontraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’attribuzione agliimputati del delitto al capo B), nonché violazione di legge e vizio di motivazioneriguardo alla qualificazione del medesimo fatto ai sensi dell’art. 423 cod. pen.,anziché ai sensi dell’art. 424 cod. pen.;rilevato che i motivi di ricorso, ripetitivi delle censure articolate con l’attod’appello, mirano a una non consentita rivalutazione del merito della decisione, afronte di inesistenti violazioni di legge e vizi motivazionali;preso atto che la Corte territoriale, con motivazione immune da profili diillogicità, ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’Armentano e del Lussosu un coacervo di elementi convergenti di valenza probatoria, valorizzando:- l’incontestato pregresso dissidio con le persone offese e le minacceformulate dai due imputati in occasione del contrasto;- la localizzazione nella [OSCURATO:PERSONA] di Alba, ove era ubicato il manufattoincendiato, a ridosso del divampare delle fiamme, del veicolo noleggiato in usoad Armentano, la cui presenza nella predetta [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuta con l’atto diappello;- le risultanze dei tabulati dell’iPhone di Armentano, compatibili con i risultatidell’analisi della scatola nera del veicolo testé menzionato, e i contenuti dellachat con [OSCURATO:PERSONA], conservata sull’apparecchio, contenente comunicazioni tra i dueimputati avvenute dal 16 novembre e al pomeriggio del 25 novembre 2022, conriferimenti a un’accensione e a una forte calura (“farà molto caldo”);- l’espediente dell’Armentano consistito nella pubblicazione sui social, la seradell’incendio, di una “storia” con didascalia alludente al calore (“Caldi perMondojuve”), rivolta a far apparire la sua presenza in altro sito in coincidenza delfatto;considerato che, sebbene non sia stata accertata la modalità di innesco delfuoco, la correttezza della qualificazione giuridica della fattispecie è statacongruamente giustificata dal giudice di merito:- sul piano dell’elemento materiale, avendo riguardo alle dimensionidelle fiamme, che all’arrivo dei Vigili del Fuoco avvolgevano il fabbricato,il cui tetto era parzialmente crollato, e venivano spente oltre due oredopo, nonostante l’utilizzo di più mezzi;- sul piano dell’elemento soggettivo, rimarcando, in linea con leindicazioni giurisprudenziali (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 29294 del17/05/2019, Feno, Rv. 276402 – 01, secondo cui «I delitti di incendio edi danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazioneall'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dologenerico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, perle loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo dacreare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo èconnotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza laprevisione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche primaindicate o il pericolo di siffatto evento»), la consapevolezza in capo agliautori che le fiamme si sarebbero propagate con notevole forzaespansiva, in ragione della natura del bene attinto dal fuoco (un depositocon tetto in legno a ridosso di civile abitazione, al cui interno eranopresenti copertoni, legna da ardere e mezzi agricoli, alimentati concarburante), unitamente alla volizione del fatto più grave, enucleabiledall’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe fatto “molto caldo”;ritenuto pertanto che l'impugnazione è inammissibile, in quanto il criterio digiudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/otese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01);considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodell'impugnazione e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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