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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 42379/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto léannullamento con rinvio al giudice civile della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui aN I.art. 622 cod. pen., e I iinammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] PENALE Udienza del 13 luglio 2023 Presidente: M. [OSCURATO:PERSONA] Estensore: M. Brancaccio P.G.: S. Passafiume Ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] in proc.

Casali MASSIMA Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare l'erronea dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela emessa dal giudice di merito - Ragioni. [OSCURATO:PERSONA]' ssichelli [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, datata 4.3.2022, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di condanna del Tribunale di Vicenza del 14.6.2021, ha dichiarato non doversi procedere per tardività della querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 622 cod. pen. (capo A dell'imputazione), revocando le relative statuizioni civili, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva già assolto l'imputato con riguardo al capo B ed al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., per non aver commesso il fatto.

Casali era stato accusato, al capo a, di aver rivelato segreti professionali, nella specie dati e notizie, compresi clienti e fornitori, concernenti aspetti riservati dell'attività commerciale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., abusando della sua qualità di dipendente di detta società e sfruttando tali informazioni, una volta assunto dalla società diretta concorrente della DEA, la [OSCURATO:PERSONA].

La seconda contestazione si riferisce al delitto di accesso abusivo al sistema informatico della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché, in qualità di dipendente, vi si tratteneva per scopi estranei allo svolgimento delle sue mansioni, acquisendo le notizie riservate poi rivelate, secondo la contestazione, e che non rientravano nella sua diretta conoscibilità in ragione del rapporto lavorativo subordinato.

2. Hanno proposto ricorso avverso tale sentenza le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nelle loro qualità di soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 124 e 622 cod. pen.

La difesa contesta la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui la conoscenza del reato per la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sorta già nel gennaio 2014, grazie ad una procedura di recupero interno di email eliminate dall'imputato e dal contenuto inequivoco del suo comportamento, sicchè la querela del 26.6.2014 sarebbe tardiva.

Infatti, tale procedura, datata aprile 2014, non aveva comunque portato ad una completa consapevolezza dell'operato infedele di Casali ma solo ad un sospetto della rivelazione indebita penalmente rilevante ai sensi dell'art. 622 cod. pen.; anzi, solo mesi dopo la querela, vale a dire dopo il mese di novembre 2014 e dopo il sequestro che ha portato a disvelare la reale dimensione della condotta di reato dell'imputato, le parti civili hanno avuto conoscenza del fatto che i dati erano stati rivelati all'impresa concorrente Benincà e da questa utilizzati, così rappresentandosi pienamente la rivelazione di segreti funzionali all'impiego per profitto che costituisce parte essenziale della fattispecie incriminatrice.

Tanto ciò è vero che la querela stessa, nel suo contenuto, evidenziava solo i "sospetti" rivolti nei confronti dell'imputato, chiedendo di acquisire materiale indiziario tramite perquisizioni e sequestri, proprio sul presupposto di non aver ancora alcuna certezza della commissione di un reato ai suoi danni.

Il ricorso evidenzia al suo interno i file (ad esempio di comparazione prezzi e offerte tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Benincà) ed i documenti rinvenuti solo in sede di sequestro e dai quali solo si è compreso l'agire delittuoso di Casali, mettendo altresì in risalto parte dei verbali dibattimentali relativi all'esame del teste di polizia giudiziaria Secci che riferisce del sequestro di tale documentazione.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 615-ter cod. pen. ed alla disposta assoluzione dell'imputato, motivata osservando che il possesso illecito dei dati non è prova di una condotta diretta ed autonoma di accesso illecito nel sistema informatico della società [OSCURATO:SOCIETA], dimenticando altri elementi di prova, quali l'accertato inoltro, da parte dell'imputato, di mail contenenti dati aziendali dal proprio indirizzo aziendale al proprio indirizzo privato, comportamento vietato proprio per ragioni di sicurezza d'impresa.

Secondo la difesa, tale inoltro sarebbe di per sé già configurabile come delitto ex art. 615-ter cod. pen. in ragione dell'abusività di esso, poiché vietato, e della natura di "sistema informatico" da riconoscersi alla casella di posta elettronica (destinata alla memorizzazione di messaggi, di informazioni, accessibile solo con password e, pertanto, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (si cita, in tal senso, giurisprudenza della Cassazione, tra cui Sez.

U, n. 40963 del 20/7/2017, Andreucci, Rv. 270497).

3. Sono state depositate le conclusioni dell'imputato, con le quali si è chiesto di ritenere infondate le ragioni di ricorso e le conclusioni per l'accoglimento del ricorso, con relativa nota spese, provenienti dalla parte civile.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] Passafiume ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 622 cod. pen.; l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di censura formulato, mentre è inammissibile nel resto delle doglianze.

2. Preliminarmente, deve segnalarsi che, alla luce di un'interpretazione evolutiva della giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai poteri di impugnazione riconosciuti alla parte civile nel processo penale, il ricorso è ammissibile pur se l'impugnazione della parte civile attiene a questione relativa alla dichiarata mancanza di una condizione di procedibilità, cui è seguita la sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che una non recente sentenza di questa Corte regolatrice - Sez.

U, n. 35599 del 21/6/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 - ha sostenuto la carenza di interesse della parte civile a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica.

Il "vantaggio", sulla scia della giurisprudenza di legittimità più risalente, è individuato, dalle Sezioni Unite, soltanto in un'utilità, ai fini dell'azione civilistica intentata, che, in modo concreto e attuale, immediato e diretto, risulti connessa all'accoglimento dell'impugnazione.

Secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione della parte civile al giudizio penale in tanto è giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione limitata spettante al giudice penale sulle domande di risarcimento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti dell'imputato; cognizione che presuppone l'accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti del prevenuto, sicchè l'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile una sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa nel giudizio penale.

La decisione processuale di non doversi procedere non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizievole di alcun genere e, quindi, non dovrebbe essere configurabile un interesse ad impugnare la relativa sentenza ad opera della parte civile.

2.1. Negli anni più recenti, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha raggiunto una diversa consapevolezza del ruolo della parte civile nel processo penale, accrescendo gli spazi di impugnazione ad essa riservati e flettendo, di conseguenza, la nozione di interesse ad impugnare.

Passaggio fondamentale di tale rinnovato atteggiamento ermeneutico è la sentenza Sez.

U, n. 28911 del 28/3/2019, Massaria, Rv. 275953, con cui si è stabilito che, nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione.

In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, 010 l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile.

La casistica successiva si è arricchita di nuovi spazi nel disegnare la legittimazione all'impugnazione della parte civile, ad esempio ritenendo sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare "ah initio" l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (ex multis, Sez. 4, n. 14194 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281016).

Ed ancora si è ritenuto che la parte civile possa impugnare la riqualificazione giuridica di un delitto (nella specie, da omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato), in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell'interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest'ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti (Sez. 5, n. 21869 del 2/3/2023, Begum, Rv. 284748).

La rimodulazione ed il potenziamento del ruolo di protagonista a tutti gli effetti della parte civile nel processo penale, culminato nella ricostruzione sistematica svolta dalle Sezioni Unite a partire dalla citata pronuncia Massaria (e proseguita, oltre che con le sentenze già richiamate, anche con l'elaborazione "di sistema" contenuta nella motivazione della sentenza Sez.

U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228-02), impone che, anche nella fattispecie in esame ed al fine di evitare problemi di irragionevole disparità di trattamento tra gli attori processuali, debba oggi considerarsi sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare l'erronea dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, emessa dal giudice di merito.

Tale soluzione corrisponde a quelle istanze di celerità ed economia processuali nella tutela dei diritti, già indicate dalle Sezioni Unite nella sentenza Massaria, sicchè la parte civile non deve essere tenuta ad iniziare ex novo il giudizio civile, per potersi opporre ad una decisione di improcedibilità che ritiene ingiusta e sbagliata, ma può recarsi dinanzi al giudice civile competente in grado di appello, grazie al meccanismo previsto dall'art.622 cod. proc. pen.

Nel caso di ricorso in cassazione, dunque, l'interesse concreto della parte civile ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza o difetto di querela si identifica nella possibilità di ottenere l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile.

Nel giudizio di appello, l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili.

2. Come si è anticipato, il primo motivo del ricorso della parte civile (relativo al capo A) è fondato.

Il giudice d'appello (riformando la pronuncia di condanna di primo grado, conclusasi con una condanna dell'imputato) ha ritenuto di optare per una dichiarazione di tardività della querela (presentata il 26.6.2014), ancorando il dies a quo alla conoscenza, in capo al rappresentante di parte civile, Liepore, della sottrazione dei dati/notizie da parte dell'imputato, sin dal gennaio 2013, anziché alla conoscenza dell'utilizzo di tali dati, da parte del Casale, per il proprio o altrui profitto (come contestato).

Nel proporre tale soluzione, la sentenza impugnata ha evitato di confrontarsi con la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081).

Tale conoscenza può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/6/2014, Lezzi, Rv. 261018).

Nel caso di specie, risulta evidente che sarebbe stato temerario, sulla base delle sole informazioni desumibili dall'iniziale, mero "sospetto" di comportamento sleale ed illecito da parte dell'imputato, sporgere querela, poiché, invece, solo mesi dopo la querela, vale a dire dopo il mese di novembre 2014 e dopo il sequestro che ha portato a disvelare la reale dimensione della condotta di reato dell'imputato, le parti civili hanno avuto conoscenza del fatto che i dati erano stati rivelati all'impresa concorrente Benincà e da questa utilizzati.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata ai soli effetti civili quanto al capo A, con rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen. 2.1.

Il secondo motivo di ricorso, che attiene al capo B dell'imputazione è inammissibile poiché manifestamente infondato. 6 e€,q Invero, integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 274392-01: in una fattispecie relativa alla trasmissione, tramite e-mail, da parte di un dipendente di istituto bancario ad altro dipendente non abilitato a prenderne cognizione, di dati riservati concernenti la clientela).

Nella specie, entrambi i giudici di merito, con argomentazione logica e priva di iati motivazionali, hanno ritenuto non provata la condotta illecita "a monte" contestata, vale a dire l'abusiva acquisizione di dati e notizie riservate che non rientravano nella diretta conoscibilità dell'imputato per le mansioni svolte, ritenendo di non poter far derivare dalla prova del possesso illecito di dati, l'accertamento di una condotta diretta e autonoma di accesso al sistema informatico.

Da tale considerazione si è fatta derivare l'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen..

Per tale aspetto, dunque, il ricorso si rivela rivalutativo ed in fatto, oltre che manifestamente infondato; da qui, l'inammissibilità del secondo motivo di censura (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. All'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello segue il rinvio anche della decisione relativa alle statuizioni relative alle spese del giudizio sostenute dalla parte civile P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto léannullamento con rinvio al giudice civile della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui aN I.art. 622 cod. pen., e I iinammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] PENALE Udienza del 13 luglio 2023 Presidente: M. [OSCURATO:PERSONA] Estensore: M. Brancaccio P.G.: S. Passafiume Ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] in proc. Casali MASSIMA Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare l'erronea dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela emessa dal giudice di merito - Ragioni. [OSCURATO:PERSONA]' ssichelli [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, datata 4.3.2022, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di condanna del Tribunale di Vicenza del 14.6.2021, ha dichiarato non doversi procedere per tardività della querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 622 cod. pen. (capo A dell'imputazione), revocando le relative statuizioni civili, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva già assolto l'imputato con riguardo al capo B ed al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., per non aver commesso il fatto. Casali era stato accusato, al capo a, di aver rivelato segreti professionali, nella specie dati e notizie, compresi clienti e fornitori, concernenti aspetti riservati dell'attività commerciale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., abusando della sua qualità di dipendente di detta società e sfruttando tali informazioni, una volta assunto dalla società diretta concorrente della DEA, la [OSCURATO:PERSONA]. La seconda contestazione si riferisce al delitto di accesso abusivo al sistema informatico della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché, in qualità di dipendente, vi si tratteneva per scopi estranei allo svolgimento delle sue mansioni, acquisendo le notizie riservate poi rivelate, secondo la contestazione, e che non rientravano nella sua diretta conoscibilità in ragione del rapporto lavorativo subordinato. 2. Hanno proposto ricorso avverso tale sentenza le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nelle loro qualità di soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 124 e 622 cod. pen. La difesa contesta la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui la conoscenza del reato per la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sorta già nel gennaio 2014, grazie ad una procedura di recupero interno di email eliminate dall'imputato e dal contenuto inequivoco del suo comportamento, sicchè la querela del 26.6.2014 sarebbe tardiva. Infatti, tale procedura, datata aprile 2014, non aveva comunque portato ad una completa consapevolezza dell'operato infedele di Casali ma solo ad un sospetto della rivelazione indebita penalmente rilevante ai sensi dell'art. 622 cod. pen.; anzi, solo mesi dopo la querela, vale a dire dopo il mese di novembre 2014 e dopo il sequestro che ha portato a disvelare la reale dimensione della condotta di reato dell'imputato, le parti civili hanno avuto conoscenza del fatto che i dati erano stati rivelati all'impresa concorrente Benincà e da questa utilizzati, così rappresentandosi pienamente la rivelazione di segreti funzionali all'impiego per profitto che costituisce parte essenziale della fattispecie incriminatrice. Tanto ciò è vero che la querela stessa, nel suo contenuto, evidenziava solo i "sospetti" rivolti nei confronti dell'imputato, chiedendo di acquisire materiale indiziario tramite perquisizioni e sequestri, proprio sul presupposto di non aver ancora alcuna certezza della commissione di un reato ai suoi danni. Il ricorso evidenzia al suo interno i file (ad esempio di comparazione prezzi e offerte tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Benincà) ed i documenti rinvenuti solo in sede di sequestro e dai quali solo si è compreso l'agire delittuoso di Casali, mettendo altresì in risalto parte dei verbali dibattimentali relativi all'esame del teste di polizia giudiziaria Secci che riferisce del sequestro di tale documentazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 615-ter cod. pen. ed alla disposta assoluzione dell'imputato, motivata osservando che il possesso illecito dei dati non è prova di una condotta diretta ed autonoma di accesso illecito nel sistema informatico della società [OSCURATO:SOCIETA], dimenticando altri elementi di prova, quali l'accertato inoltro, da parte dell'imputato, di mail contenenti dati aziendali dal proprio indirizzo aziendale al proprio indirizzo privato, comportamento vietato proprio per ragioni di sicurezza d'impresa. Secondo la difesa, tale inoltro sarebbe di per sé già configurabile come delitto ex art. 615-ter cod. pen. in ragione dell'abusività di esso, poiché vietato, e della natura di "sistema informatico" da riconoscersi alla casella di posta elettronica (destinata alla memorizzazione di messaggi, di informazioni, accessibile solo con password e, pertanto, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (si cita, in tal senso, giurisprudenza della Cassazione, tra cui Sez. U, n. 40963 del 20/7/2017, Andreucci, Rv. 270497). 3. Sono state depositate le conclusioni dell'imputato, con le quali si è chiesto di ritenere infondate le ragioni di ricorso e le conclusioni per l'accoglimento del ricorso, con relativa nota spese, provenienti dalla parte civile. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] Passafiume ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 622 cod. pen.; l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di censura formulato, mentre è inammissibile nel resto delle doglianze. 2. Preliminarmente, deve segnalarsi che, alla luce di un'interpretazione evolutiva della giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai poteri di impugnazione riconosciuti alla parte civile nel processo penale, il ricorso è ammissibile pur se l'impugnazione della parte civile attiene a questione relativa alla dichiarata mancanza di una condizione di procedibilità, cui è seguita la sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che una non recente sentenza di questa Corte regolatrice - Sez. U, n. 35599 del 21/6/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 - ha sostenuto la carenza di interesse della parte civile a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica. Il "vantaggio", sulla scia della giurisprudenza di legittimità più risalente, è individuato, dalle Sezioni Unite, soltanto in un'utilità, ai fini dell'azione civilistica intentata, che, in modo concreto e attuale, immediato e diretto, risulti connessa all'accoglimento dell'impugnazione. Secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione della parte civile al giudizio penale in tanto è giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione limitata spettante al giudice penale sulle domande di risarcimento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti dell'imputato; cognizione che presuppone l'accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti del prevenuto, sicchè l'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile una sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa nel giudizio penale. La decisione processuale di non doversi procedere non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizievole di alcun genere e, quindi, non dovrebbe essere configurabile un interesse ad impugnare la relativa sentenza ad opera della parte civile. 2.1. Negli anni più recenti, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha raggiunto una diversa consapevolezza del ruolo della parte civile nel processo penale, accrescendo gli spazi di impugnazione ad essa riservati e flettendo, di conseguenza, la nozione di interesse ad impugnare. Passaggio fondamentale di tale rinnovato atteggiamento ermeneutico è la sentenza Sez. U, n. 28911 del 28/3/2019, Massaria, Rv. 275953, con cui si è stabilito che, nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione. In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, 010 l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. La casistica successiva si è arricchita di nuovi spazi nel disegnare la legittimazione all'impugnazione della parte civile, ad esempio ritenendo sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare "ah initio" l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (ex multis, Sez. 4, n. 14194 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281016). Ed ancora si è ritenuto che la parte civile possa impugnare la riqualificazione giuridica di un delitto (nella specie, da omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato), in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell'interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest'ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti (Sez. 5, n. 21869 del 2/3/2023, Begum, Rv. 284748). La rimodulazione ed il potenziamento del ruolo di protagonista a tutti gli effetti della parte civile nel processo penale, culminato nella ricostruzione sistematica svolta dalle Sezioni Unite a partire dalla citata pronuncia Massaria (e proseguita, oltre che con le sentenze già richiamate, anche con l'elaborazione "di sistema" contenuta nella motivazione della sentenza Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228-02), impone che, anche nella fattispecie in esame ed al fine di evitare problemi di irragionevole disparità di trattamento tra gli attori processuali, debba oggi considerarsi sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare l'erronea dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, emessa dal giudice di merito. Tale soluzione corrisponde a quelle istanze di celerità ed economia processuali nella tutela dei diritti, già indicate dalle Sezioni Unite nella sentenza Massaria, sicchè la parte civile non deve essere tenuta ad iniziare ex novo il giudizio civile, per potersi opporre ad una decisione di improcedibilità che ritiene ingiusta e sbagliata, ma può recarsi dinanzi al giudice civile competente in grado di appello, grazie al meccanismo previsto dall'art.622 cod. proc. pen. Nel caso di ricorso in cassazione, dunque, l'interesse concreto della parte civile ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza o difetto di querela si identifica nella possibilità di ottenere l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. Nel giudizio di appello, l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili. 2. Come si è anticipato, il primo motivo del ricorso della parte civile (relativo al capo A) è fondato. Il giudice d'appello (riformando la pronuncia di condanna di primo grado, conclusasi con una condanna dell'imputato) ha ritenuto di optare per una dichiarazione di tardività della querela (presentata il 26.6.2014), ancorando il dies a quo alla conoscenza, in capo al rappresentante di parte civile, Liepore, della sottrazione dei dati/notizie da parte dell'imputato, sin dal gennaio 2013, anziché alla conoscenza dell'utilizzo di tali dati, da parte del Casale, per il proprio o altrui profitto (come contestato). Nel proporre tale soluzione, la sentenza impugnata ha evitato di confrontarsi con la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081). Tale conoscenza può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/6/2014, Lezzi, Rv. 261018). Nel caso di specie, risulta evidente che sarebbe stato temerario, sulla base delle sole informazioni desumibili dall'iniziale, mero "sospetto" di comportamento sleale ed illecito da parte dell'imputato, sporgere querela, poiché, invece, solo mesi dopo la querela, vale a dire dopo il mese di novembre 2014 e dopo il sequestro che ha portato a disvelare la reale dimensione della condotta di reato dell'imputato, le parti civili hanno avuto conoscenza del fatto che i dati erano stati rivelati all'impresa concorrente Benincà e da questa utilizzati. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata ai soli effetti civili quanto al capo A, con rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen. 2.1. Il secondo motivo di ricorso, che attiene al capo B dell'imputazione è inammissibile poiché manifestamente infondato. 6 e€,q Invero, integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 274392-01: in una fattispecie relativa alla trasmissione, tramite e-mail, da parte di un dipendente di istituto bancario ad altro dipendente non abilitato a prenderne cognizione, di dati riservati concernenti la clientela). Nella specie, entrambi i giudici di merito, con argomentazione logica e priva di iati motivazionali, hanno ritenuto non provata la condotta illecita "a monte" contestata, vale a dire l'abusiva acquisizione di dati e notizie riservate che non rientravano nella diretta conoscibilità dell'imputato per le mansioni svolte, ritenendo di non poter far derivare dalla prova del possesso illecito di dati, l'accertamento di una condotta diretta e autonoma di accesso al sistema informatico. Da tale considerazione si è fatta derivare l'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.. Per tale aspetto, dunque, il ricorso si rivela rivalutativo ed in fatto, oltre che manifestamente infondato; da qui, l'inammissibilità del secondo motivo di censura (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. All'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello segue il rinvio anche della decisione relativa alle statuizioni relative alle spese del giudizio sostenute dalla parte civile P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente al
Sentenza Cassazione n. 42379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris