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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11673/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] r avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA U‘,/ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 novembre 2021 la Corte di appello di Catania — a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 16 dicembre 2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Siracusa, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (per avergli cagionato lo sfregio permanente del viso, accoltellandolo - capo a. della rubrica) e di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo b.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre & pagamento delle spese processuali, e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con le conseguenti statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione con separato atto, articolando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha presento cinque motivi.

2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, e in particolare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni dei testi, il travisamento della prova, l'illogicità e la carenza della motivazione, adducendo che, nonostante quanto esposto nell'atto di appello, la Corte di merito ha ritenuto dettagliate e genuine le diverse versioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e, travisando la prova, le ha ritenute convergenti con quelle di Carmelo lancia, limitandosi ad una mera sommatoria delle dichiarazioni testimoniali.

2.1.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'aggravante (recte: dell'autonoma ipotesi delittuosa) di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., dato il carattere superficiale delle ferita riportata dalla persona offesa, l'apprezzamento di essa nell'immediatezza dei fatti e senza una rivalutazione a distanza di almeno a sei mesi, nonché del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, relativa a una prova decisiva; peraltro, la superficialità della lesione, l'arma usata e le condizioni di tempo e luogo deporrebbero per l'esclusione del «dolo specifico necessario» per «ritenere sussistente la fattispecie».

2.1.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - si è censurata la mancata rinnovazione dell"istruttoria dibattimentale, che avrebbe dovuto disporsi in ragione dell'incertezza del carattere della lesione.

2.1.4. Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. — si è censurata la sentenza impugnata per aver escluso in maniera illogica i presupposti della legittima difesa.

2.1.5. Con il quinto motivo è stata allegata l'«eccessiva quantificazione della pena», assumendo che la motivazione della sentenza impugnata — che ha attribuito pervicacia all'agire del Fazio e attribuito rilievo all'uso da parte sua di un coltellino - sarebbe apparente, atteso che lo sfregio permanente conterrebbe già in sé il disvalore dell'uso dell'arma, la norma incriminatrice sarebbe stata prevista in relazione a comportamenti relativi alla violenza di genere e all'uso del vetriolo diversa dal coso di specie (atteso che il Fazio sarebbe stato aggredito di notte da tre soggetti ubriachi e si sarebbe difeso), profilo che avrebbe dovuto essere considerato nella dosimetria della pena.

2.2. [OSCURATO:PERSONA]Augusta ha presentato due motivi.

2.2.1. Con il primo ha dedotto la mancata assunzione di prove decisive (richieste con l'atto di appello) e, segnatamente: - della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata dell'imputato presente alla colluttazione «mai sentita né nel corso delle indagini né in fase dibattimentale», richiesta in ordine alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi (quantunque abbia invece ritenuto rilevante la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che rispetto ai fatti in contestazione avrebbe rivestito la medesima posizione, e considerato attendibili le persone offese, soggetti non disinteressati, e in particolare il Carastro che al momento dei fatti era quasi ubriaco); - del referto delle lesioni riportate del Fazio (pure decisivo, poiché la Corte distrettuale ha ritenuto le dichiarazioni spontanee del Fazio smentite dal fatto che egli non avrebbe riportato postumi).

2.2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, a cagione del mancato riconoscimento della provocazione e della legittima difesa

3. Si è proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, in quanto la sola difesa dell'imputato ha avanzato richiesta di discussione orale il 23 novembre 2022, ossia quando era già decorso il termine di cui all'art. art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I motivi presentati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo è del tutto generico, sia allorché ha inteso denunciare il travisamento della prova per il tramite di una scarna sintesi delle dichiarazioni de quibus, di cui ha finito col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), sia allorché ha fatto mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello (e che sarebbero state disattese) senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto.

Nel caso di specie si è proceduto nelle forme del giudizio abbreviato e in sede di discussione la difesa ha sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria da parte della Corte territoriale che non ha ritenuto di darvi corso.

Invero, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); e «in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo» (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018 - dep. 23/01/2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02).

Inoltre, il ricorso difetta del tutto di specificità in ordine alle prove di cui ha sollecitato l'assunzione, essendosi limitato a prospettare irritualmente elementi di fatto, anche allorché ha inteso negare la sussistenza dell'elemento soggettivo, peraltro erroneamente indicato nel dolo specifico, non richiesto dalla norma incriminatrice, ragion per cui non può ritenersi utilmente dedotto neppure il vizio di motivazione.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico per il medesimo ordine di ragioni appena esposto, non avendo neppure esso indicato l'integrazione probatoria sollecitata.

1.4. Il quarto motivo è inammissibile poiché inedito: difatti, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20.17, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.).

1.5. Il quinto motivo è: - versato in fatto, nella parte in cui - lungi dal censurare la motivazione del provvedimento impugnato - ha prospettato un diverso apprezzamento degli elementi che sarebbero emersi nel caso di specie, non consentito a questa Corte di legittimità;- e manifestamente infondato, allorché ha assunto che il disvalore dell'uso dell'arma sarebbe ex se compreso nella causazione di uno sfregio permanente del viso.

A tale ultimo riguardo, deve osservarsi che l'art. 583-quinquies cod. pen. (con il quale, a seguito della novella ex lege 19 luglio 2019, n. 69, sono state elevata a autonoma fattispecie incriminatrice le ipotesi già contemplate dall'art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen.) - così come lo stesso art. 583 cod. pen. - attribuisce rilievo, sotto il profilo del disvalore della condotta, alle conseguenze lesive in concreto determinate e non al mezzo impiegato; è invece l'art. 585, comma 1, cod. pen. - per quel che qui rileva — a prevedere un aggravamento della pena per il delitto di lesioni personali quando «il fatto è commesso con armi », ossia a correlare il più grave trattamento sanzionatorio al mezzo impiegato per l'azione, sia pure in ragione della più marcata capacità offensiva di esse (cfr. Sez. 5, n. 36733 del 10/06/2022, P., Rv. 283756 — 01).

Tanto che l'art. 585, comma 1, cit. espressamente contempla, tra i reati che possono essere aggravati a norma del suo disposto pure l'art. 583- quinquies cit.

2. I motivi articolati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Augusta.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, come già esposto retro cfr. par. 1.2.) non può utilmente essere prospettata in sede di legittimità la mancata assunzione di una prova decisiva quando, come nella specie, si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, il che esime dal dilungarsi per osservare che: - «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta [...] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 — 01); - e, quanto al referto medico, il ricorso è del tutto generico e non può pertanto in esso ravvisarsi neppure una critica compiuta alla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché è inedito.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).L'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che non ha proposto domanda in tal senso (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018 - dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 - 01) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] r avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA U‘,/ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2021 la Corte di appello di Catania — a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 16 dicembre 2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Siracusa, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (per avergli cagionato lo sfregio permanente del viso, accoltellandolo - capo a. della rubrica) e di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo b.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre & pagamento delle spese processuali, e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con le conseguenti statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione con separato atto, articolando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha presento cinque motivi. 2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, e in particolare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni dei testi, il travisamento della prova, l'illogicità e la carenza della motivazione, adducendo che, nonostante quanto esposto nell'atto di appello, la Corte di merito ha ritenuto dettagliate e genuine le diverse versioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e, travisando la prova, le ha ritenute convergenti con quelle di Carmelo lancia, limitandosi ad una mera sommatoria delle dichiarazioni testimoniali. 2.1.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'aggravante (recte: dell'autonoma ipotesi delittuosa) di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., dato il carattere superficiale delle ferita riportata dalla persona offesa, l'apprezzamento di essa nell'immediatezza dei fatti e senza una rivalutazione a distanza di almeno a sei mesi, nonché del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, relativa a una prova decisiva; peraltro, la superficialità della lesione, l'arma usata e le condizioni di tempo e luogo deporrebbero per l'esclusione del «dolo specifico necessario» per «ritenere sussistente la fattispecie». 2.1.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - si è censurata la mancata rinnovazione dell"istruttoria dibattimentale, che avrebbe dovuto disporsi in ragione dell'incertezza del carattere della lesione. 2.1.4. Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. — si è censurata la sentenza impugnata per aver escluso in maniera illogica i presupposti della legittima difesa. 2.1.5. Con il quinto motivo è stata allegata l'«eccessiva quantificazione della pena», assumendo che la motivazione della sentenza impugnata — che ha attribuito pervicacia all'agire del Fazio e attribuito rilievo all'uso da parte sua di un coltellino - sarebbe apparente, atteso che lo sfregio permanente conterrebbe già in sé il disvalore dell'uso dell'arma, la norma incriminatrice sarebbe stata prevista in relazione a comportamenti relativi alla violenza di genere e all'uso del vetriolo diversa dal coso di specie (atteso che il Fazio sarebbe stato aggredito di notte da tre soggetti ubriachi e si sarebbe difeso), profilo che avrebbe dovuto essere considerato nella dosimetria della pena. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]Augusta ha presentato due motivi. 2.2.1. Con il primo ha dedotto la mancata assunzione di prove decisive (richieste con l'atto di appello) e, segnatamente: - della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata dell'imputato presente alla colluttazione «mai sentita né nel corso delle indagini né in fase dibattimentale», richiesta in ordine alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi (quantunque abbia invece ritenuto rilevante la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che rispetto ai fatti in contestazione avrebbe rivestito la medesima posizione, e considerato attendibili le persone offese, soggetti non disinteressati, e in particolare il Carastro che al momento dei fatti era quasi ubriaco); - del referto delle lesioni riportate del Fazio (pure decisivo, poiché la Corte distrettuale ha ritenuto le dichiarazioni spontanee del Fazio smentite dal fatto che egli non avrebbe riportato postumi). 2.2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, a cagione del mancato riconoscimento della provocazione e della legittima difesa 3. Si è proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, in quanto la sola difesa dell'imputato ha avanzato richiesta di discussione orale il 23 novembre 2022, ossia quando era già decorso il termine di cui all'art. art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi presentati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo è del tutto generico, sia allorché ha inteso denunciare il travisamento della prova per il tramite di una scarna sintesi delle dichiarazioni de quibus, di cui ha finito col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), sia allorché ha fatto mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello (e che sarebbero state disattese) senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto. Nel caso di specie si è proceduto nelle forme del giudizio abbreviato e in sede di discussione la difesa ha sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria da parte della Corte territoriale che non ha ritenuto di darvi corso. Invero, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); e «in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo» (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018 - dep. 23/01/2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02). Inoltre, il ricorso difetta del tutto di specificità in ordine alle prove di cui ha sollecitato l'assunzione, essendosi limitato a prospettare irritualmente elementi di fatto, anche allorché ha inteso negare la sussistenza dell'elemento soggettivo, peraltro erroneamente indicato nel dolo specifico, non richiesto dalla norma incriminatrice, ragion per cui non può ritenersi utilmente dedotto neppure il vizio di motivazione. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico per il medesimo ordine di ragioni appena esposto, non avendo neppure esso indicato l'integrazione probatoria sollecitata. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile poiché inedito: difatti, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20.17, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). 1.5. Il quinto motivo è: - versato in fatto, nella parte in cui - lungi dal censurare la motivazione del provvedimento impugnato - ha prospettato un diverso apprezzamento degli elementi che sarebbero emersi nel caso di specie, non consentito a questa Corte di legittimità;- e manifestamente infondato, allorché ha assunto che il disvalore dell'uso dell'arma sarebbe ex se compreso nella causazione di uno sfregio permanente del viso. A tale ultimo riguardo, deve osservarsi che l'art. 583-quinquies cod. pen. (con il quale, a seguito della novella ex lege 19 luglio 2019, n. 69, sono state elevata a autonoma fattispecie incriminatrice le ipotesi già contemplate dall'art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen.) - così come lo stesso art. 583 cod. pen. - attribuisce rilievo, sotto il profilo del disvalore della condotta, alle conseguenze lesive in concreto determinate e non al mezzo impiegato; è invece l'art. 585, comma 1, cod. pen. - per quel che qui rileva — a prevedere un aggravamento della pena per il delitto di lesioni personali quando «il fatto è commesso con armi », ossia a correlare il più grave trattamento sanzionatorio al mezzo impiegato per l'azione, sia pure in ragione della più marcata capacità offensiva di esse (cfr. Sez. 5, n. 36733 del 10/06/2022, P., Rv. 283756 — 01). Tanto che l'art. 585, comma 1, cit. espressamente contempla, tra i reati che possono essere aggravati a norma del suo disposto pure l'art. 583- quinquies cit. 2. I motivi articolati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Augusta. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, come già esposto retro cfr. par. 1.2.) non può utilmente essere prospettata in sede di legittimità la mancata assunzione di una prova decisiva quando, come nella specie, si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, il che esime dal dilungarsi per osservare che: - «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta [...] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 — 01); - e, quanto al referto medico, il ricorso è del tutto generico e non può pertanto in esso ravvisarsi neppure una critica compiuta alla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché è inedito. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).L'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che non ha proposto domanda in tal senso (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018 - dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 - 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric
Decreto Cassazione n. 11673/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris