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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 31522/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22174-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASELLA 2022 GAETANO, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], 1738 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATANE' DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAPPALA' GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F. RAPISARDA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrent avverso la sentenza n. 204/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 1026/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n.22174/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori che avevano impugnato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale erano state rigettate, previa riunione, le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] (AMT) s.p.a. che, ad avviso degli appellanti, invece, avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili per essere nulle le procure conferite e per essere state reiterate doglianze già avanzate davanti al giudice dell'esecuzione.

2. La Corte territoriale per quanto qui ancora interessa ha ritenuto che i ricorrenti fossero privi di interesse ad agire, tenuto conto delle censure che venivano mosse alla decisione di primo grado con le quali si insisteva per la nullità della procura, per la inammissibilità delle censure formulate nel giudizio di opposizione e si ribadiva l'estraneità dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre confermava la statuizione di compensazione delle spese giustificata dal mutamento giurisprudenziale sopravvenuto nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati articolando due motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 125, 414 e 416 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. non può essere accolto.

4.1. Con la censura si insiste nel ritenere sussistente un interesse ad agire dei ricorrenti sebbene questi avessero ottenuto una pronuncia di rigetto delle opposizioni proposte dall'Azienda e, nel riassumere il contenuto dei motivi di primo grado nelle sue varie fasi ed i motivi formulati con l'appello si insiste nel ribadire la radicale nullità della procura alle liti dell'Azienda, insanabile e rilevabile d'ufficio, e si deduce che sussisterebbe un interesse dei ricorrenti, sebbene questi avessero visto comunque rigettate le opposizioni dell'Azienda, ad ci r.g. n. 22174/2016 ottenere una pronuncia di inammissibilità per nullità della procura alle liti.

4.2. Dalla lettura del motivo norty comprende però quale sarebbe l'interesse concreto ed attuale ad ottenere una riforma della pronuncia di primo grado, disatteso e non compreso dalla Corte di merito che ha escluso che in tale complessiva situazione di fatto tale interesse non potesse essere ravvisabile e, come è noto, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte.

E' inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico (cfr. tra le altre Cass. 13/10/2016 n. 20689 e 15/01/2016 n.594)

4.3. Tale interesse non potrebbe essere neppure oggi individuato nella circostanza che il Tribunale, a dire dei ricorrenti, avrebbe omesso la pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione atteso che comunque la Corte di appello ha specificatamente dato conto delle ragioni complessive della regolazione delle spese con una compensazione delle stesse.

5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione del 91 c.p.c. per non avere il giudice di secondo grado liquidato le spese della fase di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) e quelle dell'opposizione all'esecuzione ( 615 comma 2 c.p.c.) dichiarandole integralmente compensate senza provvedere su quelle della fase cautelare, è del pari inammissibile.

5.1. La censura, in disparte ogni altra considerazione circa la sua infondatezza, è ancor prima inammissibile essendo stata formulata del tutto irritualmente riproponendo il contenuto degli atti dei precedenti r.g. n. 22174/2016 gradi senza chiarire per quale specifico profilo la sentenza di appello sarebbe errata.

5.2. Se infatti l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione poiché il ricorso deve contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 342 del 2021), tuttavia il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo oltre all'indicazione della rubrica anche la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e soprattutto l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr. Cass. n. 17224 del 2020) elementi, questi ultimi, che nella specie non risultano chiaramente esplicitati essendosi i ricorrenti limitati a riprodurre, come detto, il contenuto delle difese di appello senza puntualizzare alcunché rispetto alla motivazione della Corte territoriale.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.r.g. n. 22174/2016 Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22174-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASELLA 2022 GAETANO, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], 1738 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATANE' DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAPPALA' GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F. RAPISARDA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrent avverso la sentenza n. 204/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 1026/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n.22174/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori che avevano impugnato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale erano state rigettate, previa riunione, le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] (AMT) s.p.a. che, ad avviso degli appellanti, invece, avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili per essere nulle le procure conferite e per essere state reiterate doglianze già avanzate davanti al giudice dell'esecuzione. 2. La Corte territoriale per quanto qui ancora interessa ha ritenuto che i ricorrenti fossero privi di interesse ad agire, tenuto conto delle censure che venivano mosse alla decisione di primo grado con le quali si insisteva per la nullità della procura, per la inammissibilità delle censure formulate nel giudizio di opposizione e si ribadiva l'estraneità dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre confermava la statuizione di compensazione delle spese giustificata dal mutamento giurisprudenziale sopravvenuto nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione. 3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati articolando due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 125, 414 e 416 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. non può essere accolto. 4.1. Con la censura si insiste nel ritenere sussistente un interesse ad agire dei ricorrenti sebbene questi avessero ottenuto una pronuncia di rigetto delle opposizioni proposte dall'Azienda e, nel riassumere il contenuto dei motivi di primo grado nelle sue varie fasi ed i motivi formulati con l'appello si insiste nel ribadire la radicale nullità della procura alle liti dell'Azienda, insanabile e rilevabile d'ufficio, e si deduce che sussisterebbe un interesse dei ricorrenti, sebbene questi avessero visto comunque rigettate le opposizioni dell'Azienda, ad ci r.g. n. 22174/2016 ottenere una pronuncia di inammissibilità per nullità della procura alle liti. 4.2. Dalla lettura del motivo norty comprende però quale sarebbe l'interesse concreto ed attuale ad ottenere una riforma della pronuncia di primo grado, disatteso e non compreso dalla Corte di merito che ha escluso che in tale complessiva situazione di fatto tale interesse non potesse essere ravvisabile e, come è noto, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. E' inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico (cfr. tra le altre Cass. 13/10/2016 n. 20689 e 15/01/2016 n.594) 4.3. Tale interesse non potrebbe essere neppure oggi individuato nella circostanza che il Tribunale, a dire dei ricorrenti, avrebbe omesso la pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione atteso che comunque la Corte di appello ha specificatamente dato conto delle ragioni complessive della regolazione delle spese con una compensazione delle stesse. 5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione del 91 c.p.c. per non avere il giudice di secondo grado liquidato le spese della fase di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) e quelle dell'opposizione all'esecuzione ( 615 comma 2 c.p.c.) dichiarandole integralmente compensate senza provvedere su quelle della fase cautelare, è del pari inammissibile. 5.1. La censura, in disparte ogni altra considerazione circa la sua infondatezza, è ancor prima inammissibile essendo stata formulata del tutto irritualmente riproponendo il contenuto degli atti dei precedenti r.g. n. 22174/2016 gradi senza chiarire per quale specifico profilo la sentenza di appello sarebbe errata. 5.2. Se infatti l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione poiché il ricorso deve contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 342 del 2021), tuttavia il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo oltre all'indicazione della rubrica anche la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e soprattutto l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr. Cass. n. 17224 del 2020) elementi, questi ultimi, che nella specie non risultano chiaramente esplicitati essendosi i ricorrenti limitati a riprodurre, come detto, il contenuto delle difese di appello senza puntualizzare alcunché rispetto alla motivazione della Corte territoriale. 6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.r.g. n. 22174/2016 Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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