Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1979
ECLI:EU:C:1979:13
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61978C0144
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 24 GENNAIO 1979 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
signori Giudici
,
Il Consiglio, la Commissione ed il [OSCURATO:PERSONA] tedesco sono concordi nel sostenere che questa causa non differisce, nei suoi aspetti principali, dalla causa
79/76,
[OSCURATO:PERSONA]/Bundesknappschaft
, Racc. 1977, pag. 667
. Mi associo a questa opinione. In quella sentenza, la Corte ha affermato che le prestazioni oggetto della controversia non rientravano nell'ambito della «sicurezza sociale» ai sensi dell'art. 51 del Trattato CEE o dei regolamenti derivati, per le ragioni indicate al punto 7 della motivazione. Tenuto conto della loro importanza, le citerò nuovamente, nonostante questo punto ci sia stato letto poco fa. Esse sono: «… che gli enti assicurativi competenti, cui le persone alle quali si riferisce la norma in questione sono state iscritte, non esistono più o hanno sede fuori del territorio della Repubblica federale di Germania … che la disciplina tedesca di cui trattasi ha lo scopo di alleviare talune situazioni determinate da eventi connessi al regime nazista ed alla seconda guerra mondiale e infine il carattere discrezionale del versamento delle prestazioni di cui è causa, nel caso di cittadini che risiedano all'estero.» Tutto ciò vale esattamente per le prestazioni oggetto della presente controversia. Come è stato sottolineato in questa sede dal [OSCURATO:PERSONA] tedesco, anche nel caso in esame sono presenti gli stessi tre elementi.
Nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte aveva ritenuto che tale conclusione trovasse conferma nella riserva espressa nell'allegato GIA2 del regolamento n. 3 e nell'allegato VC1(b) del regolamento n. 1408/71 (nonostante che nel testo della sentenza che è stato pubblicato l'ultimo allegato venga chiamato anacronisticamente allegato VB1(b)). Nessuno degli argomenti addotti nella presente causa è stato tale da convincermi che quanto sopra fosse errato.
[OSCURATO:PERSONA] italiano ha sostenuto che questa causa non deve venire confusa con la causa
[OSCURATO:PERSONA]
, però, a me sembra, con tutto il rispetto per il [OSCURATO:PERSONA] italiano, che i suoi argomenti a questo proposito si basino su di una serie di equivoci.
Fra questi, il primo e forse meno grave è costituito dall'affermazione che il testo originario dell'allegato GIA del regolamento n. 3 è rimasto valido fino all'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. Ciò è erroneo. Il testo originario era stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1963, n. 130 in modo tale da rendere del tutto chiaro che esso era destinato ad applicarsi ai casi di questo genere.
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] italiano sostiene che l'allegato VC1(b) del regolamento n. 1408/71 qualifica le prestazioni cui si riferisce come «previdenziali». Invece, in realtà l'allegato VC1(b) le chiama semplicemente «prestazioni», con un'espressione del tutto neutra, senza alcuna aggiunta che indichi se il legislatore comunitario le considerasse prestazioni previdenziali o prestazioni di altro genere. In ogni caso sarebbe singolare che norme destinate a precludere l'applicazione del regolamento in determinati casi venissero interpretate in modo da ampliare, invece, il suo ambito di applicazione.
In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] italiano sostiene che la sentenza della Corte nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
concerne unicamente l'interpretazione dell'art. 8 del regolamento n. 3 e dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Ciò è vero nel senso che l'interpretazione di quegli articoli costituiva il nocciolo della causa. Ma è altrettanto vero che la Corte si è pronunziata in quel determinato modo per il motivo che le prestazioni oggetto della controversia non dovevano essere considerate comprese nell'ambito della previdenza sociale.
In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] italiano sottolinea che il tipo di prestazione che in concreto era oggetto della causa
[OSCURATO:PERSONA]
era una pensione di invalidità, mentre qui si tratta di un infortunio sul lavoro. Anche questo è senz'altro vero, ma, te nendo conto della motivazione della sentenza della Corte nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, questa distinzione è irrilevante.
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] italiano trae argomenti dalle sentenze della Corte nelle cosiddette «cause algerine», ed in particolare dalle sentenze nelle cause
112/75
(Sécu rité [OSCURATO:PERSONA] de Nancy/Hirardin
, Racc. pag. 553
) e
87/76
([OSCURATO:PERSONA]/Office de [OSCURATO:PERSONA] d'Outre-Mer
, Racc. pag. 687
). Tuttavia, in nessuna di queste cause si era contestato che le prestazioni in questione avessero carattere previdenziale. Pertanto, nessuna di esse è realmente pertinente nel nostro caso.
Di conseguenza, concludo proponendovi di dichiarare che l'esame della questione sottoposta a questa Corte dal
[OSCURATO:PERSONA]Württemberg
non ha rivelato elementi atti ad inficiare la validità delle norme alle quali essa fa riferimento.
(
1
) Traduzioni dall'inglese.