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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11127/2026

Testo disponibile della fonte

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taAvverso la sentenza n. 557/2017 della Commissione tributaria regionaledella Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 15.02.2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che Equitalia sudnotificò alla società la cartella di pagamento, relativa all’anno d’imposta2008, a titolo di Ires, Iva e Irap.RGN 21411/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 21411/2017Numero sezionale 8720 7/2025Numero di raccolta generale 11127/2026Data pubblicazione 25/04/2026La cartella fu impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Brindisi, che con sentenza n. 43/2013 annullò la ripresa a titolo di Irap,per la quale l’ufficio aveva già provveduto allo sgravio, rigettando le altreragioni di ricorso.L’appello proposto dalla società dinanzi alla Commissione tributariaregionale della Puglia fu invece accolto con la pronuncia ora al vaglio diquesta Corte.Il giudice regionale, dopo aver rigettato le questioni afferenti alladenunciata irritualità della notifica e all’assenza di sottoscrizione dellacartella, ha accolto la censura relativa al vizio di motivazione, non risultandospecificate le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha chiesto lacassazione della sentenza.

La società ed Equitalia sud sono rimaste intimate.Nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602/1973,nonché dell’art. 13 del d.lgv. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.Esponendo le proprie difese la ricorrente evidenzia il contenuto vincolatodella cartella, disposto per legge, secondo quanto prescritto dall’art. 25 deld.P.R. n. 602/1973 e su modello approvato con decreto del Ministero.

Gliinteressi richiamati in cartella sono quelli iscritti a ruolo ex lege, senzanecessità di indicare le modalità di calcolo, peraltro normativamentepreviste.

Parimenti previsto è il tasso di interesse vigente di anno in anno,come per legge determinato.

Anche le sanzioni sono previste per legge, conaliquota per il relativo calcolo, così come (nel caso di specie) prescrittodall’art. 13, d.lgv. n. 471/1997.Il motivo è fondato.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in tema che la cartella dipagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia giàdeterminato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi altributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nelfrattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente eRGN 21411/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 21431 1/2017Numero sezionale 8707/2025Numero di raccolta generale 11127/2026la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione cheData pubblicazione 25/04/2026soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.

Se, invece, la cartella costituisce il primomotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la basenormativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e dellanatura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cuiquesti accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senzache sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicatio delle modalità di calcolo (Sez.

U, 14 luglio 2022, n. 22281; cfr. anche 6luglio 2018, n. 17767; 16 ottobre 2023, n. 28742; ).I principi sono stati enunciati anche in riferimento alle sanzioni.

A tal finesi è affermato che nell'ipotesi di liquidazione dell’imposta con controlloautomatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la cartelladi pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degliinteressi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debitodi imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminatodall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazionematematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento allanorma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia dellaviolazione da cui è possibile desumere gli stessi (Cass., 8 marzo 2019, n.6812).Il giudice regionale, nell’affermare che la cartella fosse priva dimotivazione perché si limitava a riportare la cifra globale degli interessi esanzioni, senza specificare le singole aliquote applicate per gli interessi, nonha fatto applicazione dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenzadi legittimità.La sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Puglia, che in diversa composizione, oltreche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovràriesaminare l’appello facendo applicazione dei principi qui illustrati.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, cui demanda,RGN 21411/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 21411/2017Numero sezionale 8740 7/2025Numero di raccolta generale 11127/2026Data pubblicazione 25/04/2026in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 21411/2017Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
taAvverso la sentenza n. 557/2017 della Commissione tributaria regionaledella Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 15.02.2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che Equitalia sudnotificò alla società la cartella di pagamento, relativa all’anno d’imposta2008, a titolo di Ires, Iva e Irap.RGN 21411/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 21411/2017Numero sezionale 8720 7/2025Numero di raccolta generale 11127/2026Data pubblicazione 25/04/2026La cartella fu impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Brindisi, che con sentenza n. 43/2013 annullò la ripresa a titolo di Irap,per la quale l’ufficio aveva già provveduto allo sgravio, rigettando le altreragioni di ricorso.L’appello proposto dalla società dinanzi alla Commissione tributariaregionale della Puglia fu invece accolto con la pronuncia ora al vaglio diquesta Corte.Il giudice regionale, dopo aver rigettato le questioni afferenti alladenunciata irritualità della notifica e all’assenza di sottoscrizione dellacartella, ha accolto la censura relativa al vizio di motivazione, non risultandospecificate le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha chiesto lacassazione della sentenza. La società ed Equitalia sud sono rimaste intimate.Nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602/1973,nonché dell’art. 13 del d.lgv. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.Esponendo le proprie difese la ricorrente evidenzia il contenuto vincolatodella cartella, disposto per legge, secondo quanto prescritto dall’art. 25 deld.P.R. n. 602/1973 e su modello approvato con decreto del Ministero. Gliinteressi richiamati in cartella sono quelli iscritti a ruolo ex lege, senzanecessità di indicare le modalità di calcolo, peraltro normativamentepreviste. Parimenti previsto è il tasso di interesse vigente di anno in anno,come per legge determinato. Anche le sanzioni sono previste per legge, conaliquota per il relativo calcolo, così come (nel caso di specie) prescrittodall’art. 13, d.lgv. n. 471/1997.Il motivo è fondato.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in tema che la cartella dipagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia giàdeterminato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi altributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nelfrattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente eRGN 21411/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 21431 1/2017Numero sezionale 8707/2025Numero di raccolta generale 11127/2026la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione cheData pubblicazione 25/04/2026soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Se, invece, la cartella costituisce il primomotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la basenormativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e dellanatura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cuiquesti accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senzache sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicatio delle modalità di calcolo (Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281; cfr. anche 6luglio 2018, n. 17767; 16 ottobre 2023, n. 28742; ).I principi sono stati enunciati anche in riferimento alle sanzioni. A tal finesi è affermato che nell'ipotesi di liquidazione dell’imposta con controlloautomatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la cartelladi pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degliinteressi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debitodi imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminatodall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazionematematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento allanorma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia dellaviolazione da cui è possibile desumere gli stessi (Cass., 8 marzo 2019, n.6812).Il giudice regionale, nell’affermare che la cartella fosse priva dimotivazione perché si limitava a riportare la cifra globale degli interessi esanzioni, senza specificare le singole aliquote applicate per gli interessi, nonha fatto applicazione dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenzadi legittimità.La sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Puglia, che in diversa composizione, oltreche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovràriesaminare l’appello facendo applicazione dei principi qui illustrati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, cui demanda,RGN 21411/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 21411/2017Numero sezionale 8740 7/2025Numero di raccolta generale 11127/2026Data pubblicazione 25/04/2026in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 21411/2017Consigliere rel. Federici
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