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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 38683/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] le, nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il aprile 2023 il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a le [OSCURATO:PERSONA] disposta il 19 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione al reato ex artt. 74 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 per avere partecipato con il ruolo di promotrice alla associazione per delinquere descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie.

Invece, ha annullato l'ordinanza relativamente ai reati ex artt. 416 cod. pen. (associazione per la commissione di reati di sfruttamento della prostituzione) e 3, 4, 5, 7 legge 20 febbraio 1958 n. 75 descritti nelle imputazioni provvisorie (capo 58, e capo 59).

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dall'art. 173, comma 1,.dísp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Roma, essendo territorialmente competente l'Autorità giudiziaria di Firenze per la connessione fra il reato associativo e il reati-fine.

Si osserva al riguardo che il luogo in cui l'associazione per delinquere si è radicata e ha iniziato a operare risulta essere la città di Prato, dove risiedono e sono stati arrestati il capo e promotore della associazione e altro associato e che, secondo le dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], costituisce il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo (droga sintetica, metanfetannina cloridrato) perché lì esiste un'organizzazione che si occupa della distribuzione della sostanza stupefacente in tutta Italia e da Roma si rivolgevano a Prato per le forniture della sostanza, sicché è inesatto che non sarebbe possibile, come ritenuto dal Tribunale, stabilire dove si è per la prima volta esteriorizzata l'operatività della associazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 178 comma 1, lett. cod. proc. pen. in relazione al mancato rilascio di copie dei supporti magnetici e informatici contenenti files audio delle conversazioni telefoniche e telematiche intercettate pur essendo dimostrato che il ricorrente ne ha avanzato tempestiva richiesta al Pubblico ministero.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di cui al capo 1 osservando che le dichiarazioni accusatorie del collaborante con autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] sono prive dei necessari riscontri individualizzanti esterni e che questi non possono essere costituiti dal fatto che nel 2019 e poi nel 2021 la ricorrente sia stata arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a Roma o dal fatto che nella sua abitazione sia stata rivenuta una ricarica telefonica dell'utenza in uso al coindagato [OSCURATO:PERSONA], mentre è stato trascurato che la ricorrente dal 4 aprile 2019 è stata ininterrottamente detenuta, circostanza che lo stesso tribunale ha valorizzato per escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa i reati descritti nei capi 58 e 59 pure oggetto delle dichiarazioni accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che i dati i non consentono di individuare il luogo in cui si è manifestata l'operatività della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e che non può affermarsi che a Prato stia la sede e la base operativa dell'associazione ex 74 d.P.R. n. 309/1990.

In particolare, ha considerato che dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non si desume quando e dove sia iniziata la consumazione del reato associativo e ha osservato che, anzi, emerge l'esistenza di due strutture associative (una a Prato e una a Roma), che il gruppo romano era dotato di autonomia nella organizzazione delle attività di spaccio (prezzi da praticare, gestione della clientela) e anche nell'approvvigionamento della droga che le arrivava anche direttamente dalla Grecia senza ricevere direttive dall'altro gruppo, coi configurandosi una «associazione sostanzialmente "policentrica"».

Su questa base ha escluso che possa applicarsi l'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. e, nella linea della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta essere stato commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; pertanto, non potendo applicare il criterio dettato dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., né quello ex art. 16 cod. proc. pen. ha considerato il luogo di commissione dell'ultimo dei reati-fine (capo 12) indicato come commesso in Roma dal 4 dicembre 2021 al 15 febbraio 2022.

1.2. Va preliminarmente ribadito che la competenza territoriale per i reati associativi si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose della associazione (Sez.2, n.41012 del 20/6/2018, Rv. 274083; Sez.3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166).

Con specifico riferimento all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il giudice competente per territorio va individuato con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio delle sostanze, essendo irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il 4 luogo di acquisto della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 272185).

Nel caso in esame il capo di imputazione risulta generico perché assume che l'associazione opererebbe in Roma e Prato, oltre che in altri ambiti territoriali, senza indicarne la sede principale e non chiarisce se ravvisa un'unica associazione oppure due associazioni collegate tra di loro, ma comunque dotate di autonomia (una operante a Roma e l'altra a Prato) e la argomentazione sviluppata dal Tribunale risulta viziata sia in relazione all'applicazione delle norme sia nella valutazione degli elementi fattuali.

La competenza territoriale va stabilita in relazione al luogo della programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose della associazione, sicché l'aspetto concernente l'iniziale formarsi del pactum sceleris non è dirimente: anche quando non è possibile individuare il luogo in cui l'associazione è nata, ciò che rileva è il luogo in cui l'associazione stabilmente opera.

Posto questo, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale nel descrivere due cellule, operanti in Prato e Roma, come sostanzialmente autonome, pur se collegate, non risponde adeguatamente alle deduzioni difensive, fondate su quanto emerge dalla stessa ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari.

Infatti, l'ordinanza cautelare genetica: richiama il contenuto dell' interrogatorio del 19 ottobre 2021 in cui il collaborante descrive il gruppo di vertice dell'associazione, nell'ambito della quale i vari componenti si occuperebbero dello smercio di stupefacente in singole zone d'Italia, ma il suo centro nevralgico sempre operante in Prato (p. 20); riporta il contenuto dell'interrogatorio del 10 novembre 2021, in cui il collaborante descrive le dinamiche della associazione precisando che da Prato i vertici associativi «decidono quanto e come inviare lo stupefacente a Roma» e che le forniture destinate al mercato romano avvengono anche con pagamento posticipato, dato che «il referente su Roma è persona che dipende direttamente dall'organizzazione» (p.21); considera le dichiarazioni del collaborante che nell'interrogatorio dell'8 febbraio 2022 afferma che il gruppo dirigente della associazione risiede a Prato (p. 23).

Su queste basi, il giudice per le indagini preliminari afferma che la struttura territoriale della associazione è ramificata, essendo composta da singole cellule operative, dirette dai rispettivi referenti che «agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso: l'azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell'esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza» (p.121).

Rispetto a tali dati la motivazione del Tribunale risulta carente sotto diversi aspetti che dovranno costituire oggetto di rivalutazione, chiarendo: - se il gruppo dirigente dell'associazione, che si occupa di procurare la sostanza stupefacente destinata ai diversi mercati nazionali, impartendo anche le direttive per la successiva attività di spaccio, si colloca a Prato; - se si sia in presenza di un'associazione unica con il suo vertice a Prato, seppure organizzàta con diramazioni territoriali, o di più associazioni fra loro collegate, ma distinte e autonome (operanti rispettivamente a Roma e a Prato), verificando se per ciascuna di esse debba individuarsi una diversa competenza territoriale, ovvero se debba prevalere la competenza eventualmente individuata per l'organizzazione "centrale".

Il giudice del rinvio, inoltre, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui la determinazione della competenza territoriale in base ai criteri suppletivi può operare solo nel caso di assoluta impossibilità di applicare il criterio principale che, nel caso di reato associativo, comporta l'individuazione della competenza per territorio in relazione al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.

2. I residui motivi di ricorso risultano privi di rilevanza attuale perchè con il nuovo giudizio circa la competenza territoriale si dovrà procedere alla valutazione della gravità degli indizi e verificare autonomamente se le intercettazioni, anche nelle more del presente procedimento, siano state messe a disposizione della difesa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] le, nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il aprile 2023 il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a le [OSCURATO:PERSONA] disposta il 19 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione al reato ex artt. 74 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 per avere partecipato con il ruolo di promotrice alla associazione per delinquere descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie. Invece, ha annullato l'ordinanza relativamente ai reati ex artt. 416 cod. pen. (associazione per la commissione di reati di sfruttamento della prostituzione) e 3, 4, 5, 7 legge 20 febbraio 1958 n. 75 descritti nelle imputazioni provvisorie (capo 58, e capo 59). 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dall'art. 173, comma 1,.dísp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Roma, essendo territorialmente competente l'Autorità giudiziaria di Firenze per la connessione fra il reato associativo e il reati-fine. Si osserva al riguardo che il luogo in cui l'associazione per delinquere si è radicata e ha iniziato a operare risulta essere la città di Prato, dove risiedono e sono stati arrestati il capo e promotore della associazione e altro associato e che, secondo le dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], costituisce il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo (droga sintetica, metanfetannina cloridrato) perché lì esiste un'organizzazione che si occupa della distribuzione della sostanza stupefacente in tutta Italia e da Roma si rivolgevano a Prato per le forniture della sostanza, sicché è inesatto che non sarebbe possibile, come ritenuto dal Tribunale, stabilire dove si è per la prima volta esteriorizzata l'operatività della associazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 178 comma 1, lett. cod. proc. pen. in relazione al mancato rilascio di copie dei supporti magnetici e informatici contenenti files audio delle conversazioni telefoniche e telematiche intercettate pur essendo dimostrato che il ricorrente ne ha avanzato tempestiva richiesta al Pubblico ministero. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di cui al capo 1 osservando che le dichiarazioni accusatorie del collaborante con autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] sono prive dei necessari riscontri individualizzanti esterni e che questi non possono essere costituiti dal fatto che nel 2019 e poi nel 2021 la ricorrente sia stata arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a Roma o dal fatto che nella sua abitazione sia stata rivenuta una ricarica telefonica dell'utenza in uso al coindagato [OSCURATO:PERSONA], mentre è stato trascurato che la ricorrente dal 4 aprile 2019 è stata ininterrottamente detenuta, circostanza che lo stesso tribunale ha valorizzato per escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa i reati descritti nei capi 58 e 59 pure oggetto delle dichiarazioni accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che i dati i non consentono di individuare il luogo in cui si è manifestata l'operatività della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e che non può affermarsi che a Prato stia la sede e la base operativa dell'associazione ex 74 d.P.R. n. 309/1990. In particolare, ha considerato che dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non si desume quando e dove sia iniziata la consumazione del reato associativo e ha osservato che, anzi, emerge l'esistenza di due strutture associative (una a Prato e una a Roma), che il gruppo romano era dotato di autonomia nella organizzazione delle attività di spaccio (prezzi da praticare, gestione della clientela) e anche nell'approvvigionamento della droga che le arrivava anche direttamente dalla Grecia senza ricevere direttive dall'altro gruppo, coi configurandosi una «associazione sostanzialmente "policentrica"». Su questa base ha escluso che possa applicarsi l'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. e, nella linea della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta essere stato commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; pertanto, non potendo applicare il criterio dettato dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., né quello ex art. 16 cod. proc. pen. ha considerato il luogo di commissione dell'ultimo dei reati-fine (capo 12) indicato come commesso in Roma dal 4 dicembre 2021 al 15 febbraio 2022. 1.2. Va preliminarmente ribadito che la competenza territoriale per i reati associativi si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose della associazione (Sez.2, n.41012 del 20/6/2018, Rv. 274083; Sez.3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166). Con specifico riferimento all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il giudice competente per territorio va individuato con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio delle sostanze, essendo irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il 4 luogo di acquisto della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 272185). Nel caso in esame il capo di imputazione risulta generico perché assume che l'associazione opererebbe in Roma e Prato, oltre che in altri ambiti territoriali, senza indicarne la sede principale e non chiarisce se ravvisa un'unica associazione oppure due associazioni collegate tra di loro, ma comunque dotate di autonomia (una operante a Roma e l'altra a Prato) e la argomentazione sviluppata dal Tribunale risulta viziata sia in relazione all'applicazione delle norme sia nella valutazione degli elementi fattuali. La competenza territoriale va stabilita in relazione al luogo della programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose della associazione, sicché l'aspetto concernente l'iniziale formarsi del pactum sceleris non è dirimente: anche quando non è possibile individuare il luogo in cui l'associazione è nata, ciò che rileva è il luogo in cui l'associazione stabilmente opera. Posto questo, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale nel descrivere due cellule, operanti in Prato e Roma, come sostanzialmente autonome, pur se collegate, non risponde adeguatamente alle deduzioni difensive, fondate su quanto emerge dalla stessa ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari. Infatti, l'ordinanza cautelare genetica: richiama il contenuto dell' interrogatorio del 19 ottobre 2021 in cui il collaborante descrive il gruppo di vertice dell'associazione, nell'ambito della quale i vari componenti si occuperebbero dello smercio di stupefacente in singole zone d'Italia, ma il suo centro nevralgico sempre operante in Prato (p. 20); riporta il contenuto dell'interrogatorio del 10 novembre 2021, in cui il collaborante descrive le dinamiche della associazione precisando che da Prato i vertici associativi «decidono quanto e come inviare lo stupefacente a Roma» e che le forniture destinate al mercato romano avvengono anche con pagamento posticipato, dato che «il referente su Roma è persona che dipende direttamente dall'organizzazione» (p.21); considera le dichiarazioni del collaborante che nell'interrogatorio dell'8 febbraio 2022 afferma che il gruppo dirigente della associazione risiede a Prato (p. 23). Su queste basi, il giudice per le indagini preliminari afferma che la struttura territoriale della associazione è ramificata, essendo composta da singole cellule operative, dirette dai rispettivi referenti che «agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso: l'azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell'esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza» (p.121). Rispetto a tali dati la motivazione del Tribunale risulta carente sotto diversi aspetti che dovranno costituire oggetto di rivalutazione, chiarendo: - se il gruppo dirigente dell'associazione, che si occupa di procurare la sostanza stupefacente destinata ai diversi mercati nazionali, impartendo anche le direttive per la successiva attività di spaccio, si colloca a Prato; - se si sia in presenza di un'associazione unica con il suo vertice a Prato, seppure organizzàta con diramazioni territoriali, o di più associazioni fra loro collegate, ma distinte e autonome (operanti rispettivamente a Roma e a Prato), verificando se per ciascuna di esse debba individuarsi una diversa competenza territoriale, ovvero se debba prevalere la competenza eventualmente individuata per l'organizzazione "centrale". Il giudice del rinvio, inoltre, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui la determinazione della competenza territoriale in base ai criteri suppletivi può operare solo nel caso di assoluta impossibilità di applicare il criterio principale che, nel caso di reato associativo, comporta l'individuazione della competenza per territorio in relazione al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. 2. I residui motivi di ricorso risultano privi di rilevanza attuale perchè con il nuovo giudizio circa la competenza territoriale si dovrà procedere alla valutazione della gravità degli indizi e verificare autonomamente se le intercettazioni, anche nelle more del presente procedimento, siano state messe a disposizione della difesa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda al
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