CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 16283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27873/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. MOROSINI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27873/2017 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI Numero sezionale 962/2022Numero di raccolta generale 16283/2022n. 4116/2017 depositata il 12/10/2017. Data pubblicazione 19/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] ed avverso la sentenza n. 345/14 del Tribunale di Benevento, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un appezzamento di terreno in [OSCURATO:PERSONA]. A fronte dell’appello, che aveva contestato il presunto inadempimento degli istanti, la Corte territoriale opponeva che dalle acquisizioni istruttorie sarebbe risultato come il problema della titolarità della particella non appartenente ai [OSCURATO:PERSONA] fosse emersa in sede di trattative, senza però che il [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato la volontà di accettare tale situazione. Da ciò il giudizio di inadempimento rispetto al principale obbligo dei promittenti venditori di fare acquistare la proprietà alla controparte. [OSCURATO:PERSONA] Per la cassazione della predetta sentenza ricorre la sola [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi. Mediante la prima censura, assume la violazione degli artt. 1479 comma 1°, 1453 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Afferma che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto, giacché al momento della conclusione era a conoscenza dell’altruità di parte del terreno ed aveva comunque effettuato un pagamento parziale. Oltretutto, medio tempore era intervenuta una sentenza che aveva accertato l’usucapione della particella aliena. Contesta altresì la ritenuta gravità F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27873/2017 Numero sezionale 962/2022 dell’inadempimento, di cui controparte non aveva fornito alcuna Numero di raccolta generale 16283/2022Data pubblicazione 19/05/2022 prova. La seconda doglianza è rivolta ad invocare la violazione degli artt. 91 e 92 comma 2° c.p.c., giacché la Corte, pur dichiarando inammissibile l’appello incidentale spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], aveva tuttavia condannato gli appellanti all’integrale rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitosi, ha concluso per la reiezione del ricorso, provvedendo altresì a depositare memoria, ex art. 378 c.p.c., in prossimità dell’udienza camerale. La prima censura non ha pregio. La Corte d’appello, attraverso una motivazione pienamente esaustiva in punto di fatto, ha chiarito come non vi fossero evidenze tali da far ritenere che l’acquirente, nella specie, avesse accettato l’eventualità di una successiva rivendicazione parziale da parte di terzi. In particolare, nel contratto non era stata fatta menzione circa l’acquisto della particella per possesso incontestato ultraventennale ed, a fronte delle risultanze testimoniali in ordine all’emersione di tale problema in sede di trattative, l’atto aveva però previsto che “la parte venditrice garantisce la piena proprietà ..libera da pesi, gravami, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli”. E tanto a voler sottacere il giusto rilievo dato dal giudice di secondo grado “alle numerose proroghe concordate tra i venditori e l’acquirente essendo in corso ricerche circa la provenienza della proprietà venduta”. Altrettanto analitica si palesa la motivazione della sentenza impugnata rispetto alla gravità dell’inadempimento, idonea a giustificare la risoluzione del contratto, alla luce della considerazione che la parte aliena – oltre ad essere quella di maggior superficie - era anche l’unica a consentire l’accesso a tutte F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27873/2017 le altre, ed a prescindere dal fatto che il bene era stato considerato Numero sezionale 962/2022Numero di raccolta generale 16283/2022 dalle parti nella sua unitarietà. Data pubblicazione 19/05/2022 In definitiva, si tratta di valutazioni di merito, esposte in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Anche il secondo mezzo d’impugnazione è infondato. La decisione della Corte d’appello di condannare gli appellanti alla rifusione delle spese del grado è stata assunta, tenendo motivatamente conto del diverso peso sostanziale dei gravami delle parti. D’altronde, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito (Sez. 1, n. 18173 del 2 luglio 2008). Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300,00 (settemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27873/2017 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero sezionale 962/2022Numero di raccolta generale 16283/2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 19/05/2022 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4 maggio 2022, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P