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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21708/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nell'atto di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio preliminare di ammissibilità deducendo una questione giuridica manifestamente infondata.

E' ormai pacifico ed incontrastato nella la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56 (come novellato dal d.

I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005), così sanzionandosi l'inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 - 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, Luorio, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nell'atto di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio preliminare di ammissibilità deducendo una questione giuridica manifestamente infondata. E' ormai pacifico ed incontrastato nella la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56 (come novellato dal d. I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005), così sanzionandosi l'inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 - 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, Luorio, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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