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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 01595/2026

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ORIT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Asti udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. 2.

Contro tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deducava vizio di motivazione e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.

Ilricorso è inammissibilein quanto propone motivi non consentiti Il ricorrente non si confronta infatti con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de planoex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).

Nel caso inesame, in contrasto con tali consolidate linee ermeneutiche, contestava genericamente la violazione dell’art.129 cod. proc. pen. e deduceva vizio di motivazione, censure non consentite.

4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 19/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORIT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Asti udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. 2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deducava vizio di motivazione e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. 3. Ilricorso è inammissibilein quanto propone motivi non consentiti Il ricorrente non si confronta infatti con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de planoex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). Nel caso inesame, in contrasto con tali consolidate linee ermeneutiche, contestava genericamente la violazione dell’art.129 cod. proc. pen. e deduceva vizio di motivazione, censure non consentite. 4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025
Sentenza Cassazione n. 01595/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris