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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25459/2026

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e [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiaratoi n a m m i s s i b i l e l ’ i s t a n z a - a v a n z a t a d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - direvisione della sentenza, in data 6 settembre 2024, con cui la Corte di appello diLecce ha confermato la decisione, in data 21 maggio 2021, con cui il Tribunale diLecce aveva condannato:- tutti e tre gli istanti per i delitti di sottrazione in concorso di persona affettada patologie incidenti sulla capacità cognitiva e di autodeterminazione (capo a),di abbandono in concorso di persona incapace di provvedere autonomamente aipropri bisogni di vita (capo b) e di sequestro di persona in concorso (capo c);- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del delitto dicirconvenzione in concorso di persona manipolabile in ragione delle suecondizioni psichiche (capo d).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2.

Secondo l'accertamento divenuto definitivo, gli odierni ricorrenti,sfruttandone la situazione di fragilità psico-esistenziale che ne aveva determinatola sottoposizione ad amministrazione di sostegno, avevano posto in essere unapluralità di condotte delittuose ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.In particolare:- l'avevano indotta a sottrarsi alla custodia del personale sanitario delreparto di psichiatria dell'Ospedale Civile di Lecce, in cui si trovava ricoverata;- l'avevano condotta e poi lasciata per due giorni in un'abitazione ubicata nelcomune di [OSCURATO:PERSONA], priva di riscaldamento e senza fornirle i mezziche le erano necessari anche per ragioni terapeutiche (ossia, ì farmaci che leerano stati prescritti onde evitare scompensi del suo equilibrio psichico);- l'avevano tenuta segregata per nove giorni presso l'abitazione diXXXXXXX, sita nel comune di XXXXXX, consentendole di uscire solo perincontrare uno psicologo incaricato di redigere una relazione da depositare algiudice tutelare a sostegno della richiesta di revoca dell'amministrazione disostegno e/odi sostituzione di quello nominato o di fare una telefonata da unacabina telefonica alla [OSCURATO:PERSONA];- prospettandole la possibilità di essere accolta dalla nonna materna o nellafamiglia del padre o in quella di [OSCURATO:PERSONA], così da potersidefinitivamente sottrarre alla collocazione in strutture di assistenza, l'avevanoindotta a sottoscrivere il ricorso al giudice tutelare volto ad ottenere la revocadell'amministrazione di sostegno ovvero la sostituzione dell'amministratorenominato con figure di riferimento dell'amministrata (il padre o l'amicad'infanzia, XXXXXXXXXXXXXX) o la stessa [OSCURATO:PERSONA].2.

A ragione della decisione la Corte investita della richesta di revisione haosservato che:- i documenti, audio e video, le prove testimoniali e le integrazioni peritaliindicati nell’istanza come “prova nuova” sono, in realtà, finalizzati ad ottenereuna diversa valutazione di prove già introdotte nel giudizio di merito e valutatecon la sentenza di condanna;- la richiesta di perizia psichiatrica non attiene ad un'indagine da effettuarecon nuove tecniche, ma mira unicamente a conseguire la modifica dellevalutazioni già operate dalla sentenza irrevocabile sulla base delle informazionifornite dai consulenti già esaminati dal corto del giudizio;- neanche l'esame della testimone XXXXXXXXXXXXXX costituisce una “provanuova” perché già oggetto di richiesta di ammissione respinta dalla Corte diappello;- non sussiste contrasto di giudicati tra i fatti oggetto della condanna di cui èstata chiesta la revisione ed i fatti oggetto della sentenza del Tribunale diPotenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di calunnia perché traloro non incompatibili;- non sussiste contrasto di giudicati neanche in relazione all'accertamentocontenuto nell'ordinanza n. 33823 del 2025 della prima sezione civile della Cortedi Cassazione che contiene valutazioni di tipo squisitamente processuale noninterferenti in alcun modo con i fatti storici posti a fondamento della condanna dioggetto della richiesta di revisione.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorrono, per il tramite del comune difensore di fiducia, sviluppando quattromotivi.2.1.

Con il primo deducono inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale e vizio di motivazione sia con riferimento alla prova nuova esopravvenuta costituita dalla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXX, avente adoggetto il contenuto dell'ultima telefonata ricevuta, nell'estate del 2022, dallapresunta vittima ed unica accusatrice, sia con riferimento alle prove, audio evideo, analiticamente indicate.La Corte di appello non ha fornito alcuna giustificazione idonea a spiegare laritenuta irrilevanza della nuova prova dichiarativa, nonostante la testimoneindicata avrebbe dovuto riferire su circostanze idonee a scardinare il giudicato dicondanna, rivelando quanto confidatole dalla persona offesa pochi mesi prima dimorire, ossia che nel corso dell'incidente probatorio aveva reso dichiarazioniaccusatorie false.Parimenti, i Giudici potentini non hanno spiegato le ragioni in base alle qualihanno ritenuto le prove audio e video, che pur acquisite nel processo dicognizione ma sono mai esaminate nel loro contenuto neppure implicitamente,inidonee a scardinare le accuse nonostante il loro contenuto consentisse diricostruire la verità storica dei fatti, escludendo la responsabilità degli imputati,come a titolo esemplificativo risulta dalla trascrizione integrale dei videoregistrati il 29 dicembre 2013 e il 28 gennaio 2018.D’altra parte, che il contenuto degli audio e dei video sia attendibile risultadalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Potenza, che, in epoca successiva aquel la decisione di cui è stata r ichiesta la revisione, ha assoltoXXXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di calunnia, ricostruendo gli episodi addebitatileproprio sulla base di tali documenti.

I supporti audio e video indicati dalla difesa,pertanto, costituiscono una prova decisiva a discarico, ingiustificatamentepretermessa dal Tribunale e dalla Corte di appello di Lecce senza che la Corte dicassazione in sede di impugnazione vi abbia posto rimedio.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 634 cod. proc. pen.nonché vizio di motivazione con riferimento al tema dell’inconciliabilità tra lasentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 6 settembre 2024 e lasentenza del Tribunale di Potenza n. 377/2025, anch’essa irrevocabile, che haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di calunnia.Lamenta che il provvedimento impugnato si è limitato a formulare unenunciato dichiarativo senza spiegare le ragioni per le quali le risultanze, nuoveed ulteriori, contenute nella sentenza del Tribunale di Potenza non abbiano, allaluce delle complessive emergenze del giudizio di cognizione, la potenzialità discardinare il giudicato di condanna, anche considerando che la decisione diproscioglimento ha esplicitamente riconosciuto la stretta connessione tra i fattiaccertati e l’odierna vicenda processuale ed ha attribuito decisiva rilevanza allatestimonianza di XXXXXXXXXXXXXX e all’accertamento dello psichiatra Serra, ilquale, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dalla sentenza dicondanna senza nemmeno l’espletamento di una perizia medico legale, haescluso che la persona offesa fosse incapace di autodeterminarsi.2.3.

Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione con riferimento aquanto accertato nell'ordinanza n. 33823 del 2025 con cui la seconda sezionecivile della Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento del giudice tutelare, haevidenziato, valorizzando il diritto di libertà all’autodeterminazione personaleanche dei soggetti sottoposti a misure di protezione quale l’amministrazione disostegno, che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva il diritto di conferire procuraalle liti all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] senza autorizzazione del giudice tutelare.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 634 cod. proc. pen.nonché vizio di motivazione con riferimento alla prova nuova costituita dallaconsulenza eseguita dalla psicologa clinica ed esperta in scienze forensiXXXXXXXXXXXXXXX .Ad avviso dei ricorrenti, il provvedimento impugnato non ha chiarito leragioni per cui la consulenza di parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]- acquista nelgiudizio di appello - non sia idonea, tenuto conto delle altre consulenzepsichiatriche, che concordemente hanno accertato la capacità di intendere evolere di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed hanno escluso la sua vulnerabilità, ademolire il giudicato che le ha del tutto pretermesse.Lamenta infine che la Corte di appello di Potenza non ha esaminato il profilodella convergenza del contenuto delle prove audio e video con le provetestimoniali a discarico, mai, neppure implicitamente, valutate nei due gradi digiudizio.2.5.

La difesa dei ricorrenti ha depositato tempestivamente un attodenominato “motivi aggiunti”, con cui ha ribadito la fondatezza delle censure,soffermandosi sul contenuto delle prove asseritamente non oggetto di specificavalutazione nel giudizio definito dalla sentenza di cui ha chiesto la revisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.1.

In premessa, va ricordato che si intendono per “prove nuove” rilevanti anorma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità dell’istanza direvisione non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna equelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nelprecedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente,purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dalgiudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da partedi quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente oaddirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazionedell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443 – 01).Non rientrano, pertanto, nella nozione di “prove nuove” quelleesplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effettodi travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi diimpugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046 - 01).Sempre in via preliminare, va ricordato che la nozione di inconciliabilità trasentenze penali o decreti penali di condanna irrevocabili, rilevante ex art. 630,comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non va intesa né in termini di mero contrastodi principio tra le predette decisioni né come mera divergenza valutativa delmedesimo compendio istruttorio, bensì come oggettiva incompatibilità tra i fattistorici posti a fondamento delle decisioni (cfr. Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025,S., Rv. 288946 – 01 e Sez. 6, n. 5462 del 08/01/2026, Boccolini, Rv. 289403 –01 che hanno escluso la sussistenza di un il contrasto fra giudicati la primapronuncia nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati direati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione,fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascunprocedimento, la seconda dell'applicazione di un diverso criterio legale divalutazione della prova dichiarativa, correlato alle differenti posizioni processualidegli imputati).Tanto posto, non può che ritenersi corretta, come meglio precisato nelprosieguo in relazione ai diversi motivi di impugnazione, la premessa da cui èpartita la Corte territoriale nella disamina della richiesta di revisione ovvero che iricorrenti, lungi dall’indicare “prove nuove” o da denunciare “inconciliabilità digiudicati”, hanno fondato la richiesta di revisione su documenti e provedichiarative, introdotte e valutate, implicitamente o esplicitamente, nel giudiziodi merito al fine di ottenerne una nuova e diversa valutazione prospettata comepiù plausibile.Ciò è tanto vero che anche i motivi dedotti in questa sede sono inlarghissima parte sovrapponibili a quelli sviluppati dagli odierni ricorrenti neiricorsi per cassazione avverso la sentenza di cui oggi è chiesta la revisione.2.

Il primo motivo, relativo all’errata valutazione delle prove nuove costituitedalla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXX e dai supporti audio e video, èmanifestamente infondato.La Corte di appello, sulla scorta della stessa prospettazione difensiva, haescluso che le prove dichiarative e documentali in questione fossero “nuove”perché esplicitamente non ammesse dalla Corte di appello, investita dellarichiesta di riapertura dell’istruzione dibattimentale, in esito ad un’esplicitavalutazione di superfluità fondata sul loro contenuto nient’affatto decisivo al finedi escludere la responsabilità degli imputati.Trattasi di argomentazione in linea con le conclusioni cui è pervenuta lasezione quinta di questa Corte di cassazione, nella sentenza n. 14198 del 18marzo 2025, che, nel respingere il terzo, il sesto ed il settimo motivo del ricorson e l l ' i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza della Corte di appello di Lecce oggetto della richiesta direvisione nonché il primo, il secondo e il quarto motivo nuovo, ha evidenziatoquanto segue.- Con riferimento ai «28 audio e video indicati dalla difesa degli imputatiXXXXXXX e Degli Angeli e gli 11 audio e video indicati dalla difesa degli imputatiXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA]», ha osservato:« .. la Corte territoriale ha escluso, con argomentazioni del tutto plausibili lanecessità della rinnovazione istruttoria invocata (pagg. 56 e 59), ritenendo«granitico, convergente ed univoco» il quadro probatorio a carico degli imputati.Avendo, tra l'altro, ritenuto del tutto inverosimile e non supportata dal benchéminimo riscontro la prospettazione difensiva degli imputati, cioè quella delcomplotto ordito ai loro danni da giudici tutelari, amministratori di sostegno,medici responsabili di strutture assistenziali, pubblici ministeri, ufficiali di poliziagiudiziaria, giudici componenti di uffici giudicanti, che l'acquisizione delladocumentazione costituita dai files audio-video elencati dalla difesa avrebbedovuto suffragare, esula dallo scrutinio consentito in questa sede la decisionenegativa della Corte medesima, in quanto sostenuta da motivazione nonmanifestamente illogica.

Motivazione che, in quanto dotata delle medesimecaratteristiche, sottrae al giudizio di legittimità anche le statuizioni di diniego diacquisizione delle consulenze tecniche di parte e di riassunzione delle provedichiarative richieste».- Con riferimento alla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXX, ha, invece,evidenziato:«Quanto alla prova nuova e sopravvenuta al giudizio di appello, costituitadal verbale di sommarie informazioni rese in sede di indagini difensive daXXXXXXXXXXXXXX all'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 marzo 2023, con le quali ladichiarante aveva riferito che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prima di morire, leaveva riferito di avere mentito sul conto degli imputati avendo ricevuto pressioniin tal senso dall'Amministratore di sostegno, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalSottufficiale di Polizia GiudiziariaXXXXXXXXXXXXXXXXX, l'eccezione di violazionedell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. è, invece, infondata, alla stregua delpacifico principio di diritto secondo cui «In tema di rinnovazione dell'istruzionedibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuovesopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la dettarinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'art. 495, comma primo, cod.proc. pen. che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma primo,cod. proc. pen., secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quellevietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; neconsegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliatadal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto ilprofilo della loro indispensabilità o assoluta necessità» (Sez. 3, n. 42965 del10/06/2015, Rv. 265200; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253526).Valutazione che, nel caso di specie, è stata effettuata dal giudice di appello neitermini indicati, essendosene apprezzata la manifesta superfluità, avendo laPerrone riferito circostanze «ripetutamente addotte dalla stessa difesa nel corsosia del giudizio di primo grado sia in quello di appello» (cfr. pag. 15 dellasentenza, penultimo e ultimo capoverso della sentenza impugnata): ossia, cheanche la fragile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fosse stata attratta nella rete delcomplotto ordito ai danni degli imputati e perciò avesse reso false dichiarazionisul loro conto nell'ambito dell'incidente probatorio, complotto, tuttavia, ritenutoinverosimile e privo di riscontri probatori per quanto già evidenziato.Manifestamente infondata è, infine, l'eccezione di violazione dell'art. 603, comma3, cod. proc. pen., in relazione al diniego di disporre integrazione di perizia sullacapacità di intendere e volere di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Premesso chesecondo il diritto vivente «La mancata effettuazione di un accertamento peritalenon può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nelconcetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottrattoalla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddovel'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., siriferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere didecisività» (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936), deve evidenziarsicome la Corte territoriale abbia compiutamente e congruamente dato conto dicome fosse ampiamente comprovata, sulla base della documentazione in atti edei risultati della perizia disposta dal Giudice per le indagini Preliminari, la«disabilità intellettiva di tipo moderato» in soggetto «affetto da disturbo dipersonalità di tipo borderline» (cfr. pag. 21, secondo capoverso della sentenzaimpugnata), tale da avere determinato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«un'alterazione psichica e volitiva» di cui gli cui gli imputati avevano abusato(cfr. pag. 25 della sentenza impugnata).

Da ciò deriva l'insindacabilità in questasede della decisione negativa del Giudice di appello».3. il secondo motivo, relativo all’inconciliabilità tra la sentenza emessa dallaCorte di appello di Lecce in data 6 settembre 2024 e la sentenza del Tribunale diPotenza n. 377/2025, è manifestamente infondatoLa Corte di appello, con argomentazioni non specificamente contestate, haesaustivamente spiegato che i fatti storici accertati con la sentenza emessasuccessivamente, per quanto prospettato dagli stessi ricorrenti, nonpresentavano profili di inconciliabilità, nei termini chiariti in premessa, con alcunodi quelli accertati nei capi a), b) c) e d) dalla sentenza di cui è stata chiesta larevisione.Il Tribunale di Potenza, sia pure valutando un compendio probatorioparzialmente comune, aveva, infatti, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicalunnia ai danni del Giudice tutelare, che si occupava della procedura civileinstaurata nei confronti della persona offesa dei reati per cui è intervenutacondanna, ritenendo che l’imputata avesse formulato le accuse di falso inrelazione ad alcuni provvedimenti e posto in essere le condotte diffamatorieaddebitatele in assenza dell’elemento soggettivo.3.

Il terzo motivo, relativo all'omessa valutazione dell’ordinanza n. 33823del 2025 della seconda sezione civile della Corte di cassazione, è aspecifico.I ricorrenti non si confrontano con la reale e completa motivazione delprovvedimento impugnato che, seguendo un iter motivazionale logico egiuridicamente corretto, ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione l’ordinanzaindicata dalla difesa, evidenziando che la Corte di cassazione, lungi dall’occuparsidella ricostruzione dei fatti in termini inconciliabili con quelli accertati nellasentenza oggetto della richiesta oggetto di revisione, si era limitata ad affrontareuna questione processuale civilistica sui poteri autorizzatori del Giudice tutelare.4.

Il quarto ed ultimo motivo, relativo alla prova nuova costituita dallaconsulenza eseguita dalla psicologa clinica ed esperta in scienze forensiXXXXXXXXXXXXXXX, è manifestamente infondato .L’ordinanza impugnata non ha posto a sostegno della decisione di escludereil carattere di novità della consulenza argomentazioni illogiche o giuridicamenteerronee, ma, al contrario, ha ineccepibilmente ritenuto ostativi alla suaqualificazione ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen sia la formaleacquisizione dell’elaborato scritto nel giudizio di appello sia la valutazione delleosservazioni e delle conclusioni della dott. ssa XXXXXXXXda parte dei Giudici delmerito, che, nel pronunciare condanna, le avevano prese in esame, ritenendole,però, come meno persuasive rispetto alle evidenze tecniche di segno contrario,così come già evidenziato dalla Sezione quinta di questa Corte di legittimità nelrespingere il sesto motivo ed il secondo motivo nuovo, aventi analogo contenutoa quello in esame, dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condannairrevocabile.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte«abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiaratoi n a m m i s s i b i l e l ’ i s t a n z a - a v a n z a t a d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - direvisione della sentenza, in data 6 settembre 2024, con cui la Corte di appello diLecce ha confermato la decisione, in data 21 maggio 2021, con cui il Tribunale diLecce aveva condannato:- tutti e tre gli istanti per i delitti di sottrazione in concorso di persona affettada patologie incidenti sulla capacità cognitiva e di autodeterminazione (capo a),di abbandono in concorso di persona incapace di provvedere autonomamente aipropri bisogni di vita (capo b) e di sequestro di persona in concorso (capo c);- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del delitto dicirconvenzione in concorso di persona manipolabile in ragione delle suecondizioni psichiche (capo d).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Secondo l'accertamento divenuto definitivo, gli odierni ricorrenti,sfruttandone la situazione di fragilità psico-esistenziale che ne aveva determinatola sottoposizione ad amministrazione di sostegno, avevano posto in essere unapluralità di condotte delittuose ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.In particolare:- l'avevano indotta a sottrarsi alla custodia del personale sanitario delreparto di psichiatria dell'Ospedale Civile di Lecce, in cui si trovava ricoverata;- l'avevano condotta e poi lasciata per due giorni in un'abitazione ubicata nelcomune di [OSCURATO:PERSONA], priva di riscaldamento e senza fornirle i mezziche le erano necessari anche per ragioni terapeutiche (ossia, ì farmaci che leerano stati prescritti onde evitare scompensi del suo equilibrio psichico);- l'avevano tenuta segregata per nove giorni presso l'abitazione diXXXXXXX, sita nel comune di XXXXXX, consentendole di uscire solo perincontrare uno psicologo incaricato di redigere una relazione da depositare algiudice tutelare a sostegno della richiesta di revoca dell'amministrazione disostegno e/odi sostituzione di quello nominato o di fare una telefonata da unacabina telefonica alla [OSCURATO:PERSONA];- prospettandole la possibilità di essere accolta dalla nonna materna o nellafamiglia del padre o in quella di [OSCURATO:PERSONA], così da potersidefinitivamente sottrarre alla collocazione in strutture di assistenza, l'avevanoindotta a sottoscrivere il ricorso al giudice tutelare volto ad ottenere la revocadell'amministrazione di sostegno ovvero la sostituzione dell'amministratorenominato con figure di riferimento dell'amministrata (il padre o l'amicad'infanzia, XXXXXXXXXXXXXX) o la stessa [OSCURATO:PERSONA].2. A ragione della decisione la Corte investita della richesta di revisione haosservato che:- i documenti, audio e video, le prove testimoniali e le integrazioni peritaliindicati nell’istanza come “prova nuova” sono, in realtà, finalizzati ad ottenereuna diversa valutazione di prove già introdotte nel giudizio di merito e valutatecon la sentenza di condanna;- la richiesta di perizia psichiatrica non attiene ad un'indagine da effettuarecon nuove tecniche, ma mira unicamente a conseguire la modifica dellevalutazioni già operate dalla sentenza irrevocabile sulla base delle informazionifornite dai consulenti già esaminati dal corto del giudizio;- neanche l'esame della testimone XXXXXXXXXXXXXX costituisce una “provanuova” perché già oggetto di richiesta di ammissione respinta dalla Corte diappello;- non sussiste contrasto di giudicati tra i fatti oggetto della condanna di cui èstata chiesta la revisione ed i fatti oggetto della sentenza del Tribunale diPotenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di calunnia perché traloro non incompatibili;- non sussiste contrasto di giudicati neanche in relazione all'accertamentocontenuto nell'ordinanza n. 33823 del 2025 della prima sezione civile della Cortedi Cassazione che contiene valutazioni di tipo squisitamente processuale noninterferenti in alcun modo con i fatti storici posti a fondamento della condanna dioggetto della richiesta di revisione.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorrono, per il tramite del comune difensore di fiducia, sviluppando quattromotivi.2.1. Con il primo deducono inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale e vizio di motivazione sia con riferimento alla prova nuova esopravvenuta costituita dalla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXX, avente adoggetto il contenuto dell'ultima telefonata ricevuta, nell'estate del 2022, dallapresunta vittima ed unica accusatrice, sia con riferimento alle prove, audio evideo, analiticamente indicate.La Corte di appello non ha fornito alcuna giustificazione idonea a spiegare laritenuta irrilevanza della nuova prova dichiarativa, nonostante la testimoneindicata avrebbe dovuto riferire su circostanze idonee a scardinare il giudicato dicondanna, rivelando quanto confidatole dalla persona offesa pochi mesi prima dimorire, ossia che nel corso dell'incidente probatorio aveva reso dichiarazioniaccusatorie false.Parimenti, i Giudici potentini non hanno spiegato le ragioni in base alle qualihanno ritenuto le prove audio e video, che pur acquisite nel processo dicognizione ma sono mai esaminate nel loro contenuto neppure implicitamente,inidonee a scardinare le accuse nonostante il loro contenuto consentisse diricostruire la verità storica dei fatti, escludendo la responsabilità degli imputati,come a titolo esemplificativo risulta dalla trascrizione integrale dei videoregistrati il 29 dicembre 2013 e il 28 gennaio 2018.D’altra parte, che il contenuto degli audio e dei video sia attendibile risultadalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Potenza, che, in epoca successiva aquel la decisione di cui è stata r ichiesta la revisione, ha assoltoXXXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di calunnia, ricostruendo gli episodi addebitatileproprio sulla base di tali documenti. I supporti audio e video indicati dalla difesa,pertanto, costituiscono una prova decisiva a discarico, ingiustificatamentepretermessa dal Tribunale e dalla Corte di appello di Lecce senza che la Corte dicassazione in sede di impugnazione vi abbia posto rimedio.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 634 cod. proc. pen.nonché vizio di motivazione con riferimento al tema dell’inconciliabilità tra lasentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 6 settembre 2024 e lasentenza del Tribunale di Potenza n. 377/2025, anch’essa irrevocabile, che haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di calunnia.Lamenta che il provvedimento impugnato si è limitato a formulare unenunciato dichiarativo senza spiegare le ragioni per le quali le risultanze, nuoveed ulteriori, contenute nella sentenza del Tribunale di Potenza non abbiano, allaluce delle complessive emergenze del giudizio di cognizione, la potenzialità discardinare il giudicato di condanna, anche considerando che la decisione diproscioglimento ha esplicitamente riconosciuto la stretta connessione tra i fattiaccertati e l’odierna vicenda processuale ed ha attribuito decisiva rilevanza allatestimonianza di XXXXXXXXXXXXXX e all’accertamento dello psichiatra Serra, ilquale, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dalla sentenza dicondanna senza nemmeno l’espletamento di una perizia medico legale, haescluso che la persona offesa fosse incapace di autodeterminarsi.2.3. Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione con riferimento aquanto accertato nell'ordinanza n. 33823 del 2025 con cui la seconda sezionecivile della Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento del giudice tutelare, haevidenziato, valorizzando il diritto di libertà all’autodeterminazione personaleanche dei soggetti sottoposti a misure di protezione quale l’amministrazione disostegno, che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva il diritto di conferire procuraalle liti all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] senza autorizzazione del giudice tutelare.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 634 cod. proc. pen.nonché vizio di motivazione con riferimento alla prova nuova costituita dallaconsulenza eseguita dalla psicologa clinica ed esperta in scienze forensiXXXXXXXXXXXXXXX .Ad avviso dei ricorrenti, il provvedimento impugnato non ha chiarito leragioni per cui la consulenza di parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]- acquista nelgiudizio di appello - non sia idonea, tenuto conto delle altre consulenzepsichiatriche, che concordemente hanno accertato la capacità di intendere evolere di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed hanno escluso la sua vulnerabilità, ademolire il giudicato che le ha del tutto pretermesse.Lamenta infine che la Corte di appello di Potenza non ha esaminato il profilodella convergenza del contenuto delle prove audio e video con le provetestimoniali a discarico, mai, neppure implicitamente, valutate nei due gradi digiudizio.2.5. La difesa dei ricorrenti ha depositato tempestivamente un attodenominato “motivi aggiunti”, con cui ha ribadito la fondatezza delle censure,soffermandosi sul contenuto delle prove asseritamente non oggetto di specificavalutazione nel giudizio definito dalla sentenza di cui ha chiesto la revisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.1. In premessa, va ricordato che si intendono per “prove nuove” rilevanti anorma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità dell’istanza direvisione non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna equelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nelprecedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente,purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dalgiudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da partedi quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente oaddirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazionedell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443 – 01).Non rientrano, pertanto, nella nozione di “prove nuove” quelleesplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effettodi travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi diimpugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046 - 01).Sempre in via preliminare, va ricordato che la nozione di inconciliabilità trasentenze penali o decreti penali di condanna irrevocabili, rilevante ex art. 630,comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non va intesa né in termini di mero contrastodi principio tra le predette decisioni né come mera divergenza valutativa delmedesimo compendio istruttorio, bensì come oggettiva incompatibilità tra i fattistorici posti a fondamento delle decisioni (cfr. Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025,S., Rv. 288946 – 01 e Sez. 6, n. 5462 del 08/01/2026, Boccolini, Rv. 289403 –01 che hanno escluso la sussistenza di un il contrasto fra giudicati la primapronuncia nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati direati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione,fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascunprocedimento, la seconda dell'applicazione di un diverso criterio legale divalutazione della prova dichiarativa, correlato alle differenti posizioni processualidegli imputati).Tanto posto, non può che ritenersi corretta, come meglio precisato nelprosieguo in relazione ai diversi motivi di impugnazione, la premessa da cui èpartita la Corte territoriale nella disamina della richiesta di revisione ovvero che iricorrenti, lungi dall’indicare “prove nuove” o da denunciare “inconciliabilità digiudicati”, hanno fondato la richiesta di revisione su documenti e provedichiarative, introdotte e valutate, implicitamente o esplicitamente, nel giudiziodi merito al fine di ottenerne una nuova e diversa valutazione prospettata comepiù plausibile.Ciò è tanto vero che anche i motivi dedotti in questa sede sono inlarghissima parte sovrapponibili a quelli sviluppati dagli odierni ricorrenti neiricorsi per cassazione avverso la sentenza di cui oggi è chiesta la revisione.2. Il primo motivo, relativo all’errata valutazione delle prove nuove costituitedalla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXX e dai supporti audio e video, èmanifestamente infondato.La Corte di appello, sulla scorta della stessa prospettazione difensiva, haescluso che le prove dichiarative e documentali in questione fossero “nuove”perché esplicitamente non ammesse dalla Corte di appello, investita dellarichiesta di riapertura dell’istruzione dibattimentale, in esito ad un’esplicitavalutazione di superfluità fondata sul loro contenuto nient’affatto decisivo al finedi escludere la responsabilità degli imputati.Trattasi di argomentazione in linea con le conclusioni cui è pervenuta lasezione quinta di questa Corte di cassazione, nella sentenza n. 14198 del 18marzo 2025, che, nel respingere il terzo, il sesto ed il settimo motivo del ricorson e l l ' i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza della Corte di appello di Lecce oggetto della richiesta direvisione nonché il primo, il secondo e il quarto motivo nuovo, ha evidenziatoquanto segue.- Con riferimento ai «28 audio e video indicati dalla difesa degli imputatiXXXXXXX e Degli Angeli e gli 11 audio e video indicati dalla difesa degli imputatiXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA]», ha osservato:« .. la Corte territoriale ha escluso, con argomentazioni del tutto plausibili lanecessità della rinnovazione istruttoria invocata (pagg. 56 e 59), ritenendo«granitico, convergente ed univoco» il quadro probatorio a carico degli imputati.Avendo, tra l'altro, ritenuto del tutto inverosimile e non supportata dal benchéminimo riscontro la prospettazione difensiva degli imputati, cioè quella delcomplotto ordito ai loro danni da giudici tutelari, amministratori di sostegno,medici responsabili di strutture assistenziali, pubblici ministeri, ufficiali di poliziagiudiziaria, giudici componenti di uffici giudicanti, che l'acquisizione delladocumentazione costituita dai files audio-video elencati dalla difesa avrebbedovuto suffragare, esula dallo scrutinio consentito in questa sede la decisionenegativa della Corte medesima, in quanto sostenuta da motivazione nonmanifestamente illogica. Motivazione che, in quanto dotata delle medesimecaratteristiche, sottrae al giudizio di legittimità anche le statuizioni di diniego diacquisizione delle consulenze tecniche di parte e di riassunzione delle provedichiarative richieste».- Con riferimento alla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXX, ha, invece,evidenziato:«Quanto alla prova nuova e sopravvenuta al giudizio di appello, costituitadal verbale di sommarie informazioni rese in sede di indagini difensive daXXXXXXXXXXXXXX all'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 marzo 2023, con le quali ladichiarante aveva riferito che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prima di morire, leaveva riferito di avere mentito sul conto degli imputati avendo ricevuto pressioniin tal senso dall'Amministratore di sostegno, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalSottufficiale di Polizia GiudiziariaXXXXXXXXXXXXXXXXX, l'eccezione di violazionedell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. è, invece, infondata, alla stregua delpacifico principio di diritto secondo cui «In tema di rinnovazione dell'istruzionedibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuovesopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la dettarinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'art. 495, comma primo, cod.proc. pen. che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma primo,cod. proc. pen., secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quellevietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; neconsegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliatadal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto ilprofilo della loro indispensabilità o assoluta necessità» (Sez. 3, n. 42965 del10/06/2015, Rv. 265200; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253526).Valutazione che, nel caso di specie, è stata effettuata dal giudice di appello neitermini indicati, essendosene apprezzata la manifesta superfluità, avendo laPerrone riferito circostanze «ripetutamente addotte dalla stessa difesa nel corsosia del giudizio di primo grado sia in quello di appello» (cfr. pag. 15 dellasentenza, penultimo e ultimo capoverso della sentenza impugnata): ossia, cheanche la fragile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fosse stata attratta nella rete delcomplotto ordito ai danni degli imputati e perciò avesse reso false dichiarazionisul loro conto nell'ambito dell'incidente probatorio, complotto, tuttavia, ritenutoinverosimile e privo di riscontri probatori per quanto già evidenziato.Manifestamente infondata è, infine, l'eccezione di violazione dell'art. 603, comma3, cod. proc. pen., in relazione al diniego di disporre integrazione di perizia sullacapacità di intendere e volere di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Premesso chesecondo il diritto vivente «La mancata effettuazione di un accertamento peritalenon può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nelconcetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottrattoalla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddovel'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., siriferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere didecisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936), deve evidenziarsicome la Corte territoriale abbia compiutamente e congruamente dato conto dicome fosse ampiamente comprovata, sulla base della documentazione in atti edei risultati della perizia disposta dal Giudice per le indagini Preliminari, la«disabilità intellettiva di tipo moderato» in soggetto «affetto da disturbo dipersonalità di tipo borderline» (cfr. pag. 21, secondo capoverso della sentenzaimpugnata), tale da avere determinato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«un'alterazione psichica e volitiva» di cui gli cui gli imputati avevano abusato(cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). Da ciò deriva l'insindacabilità in questasede della decisione negativa del Giudice di appello».3. il secondo motivo, relativo all’inconciliabilità tra la sentenza emessa dallaCorte di appello di Lecce in data 6 settembre 2024 e la sentenza del Tribunale diPotenza n. 377/2025, è manifestamente infondatoLa Corte di appello, con argomentazioni non specificamente contestate, haesaustivamente spiegato che i fatti storici accertati con la sentenza emessasuccessivamente, per quanto prospettato dagli stessi ricorrenti, nonpresentavano profili di inconciliabilità, nei termini chiariti in premessa, con alcunodi quelli accertati nei capi a), b) c) e d) dalla sentenza di cui è stata chiesta larevisione.Il Tribunale di Potenza, sia pure valutando un compendio probatorioparzialmente comune, aveva, infatti, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicalunnia ai danni del Giudice tutelare, che si occupava della procedura civileinstaurata nei confronti della persona offesa dei reati per cui è intervenutacondanna, ritenendo che l’imputata avesse formulato le accuse di falso inrelazione ad alcuni provvedimenti e posto in essere le condotte diffamatorieaddebitatele in assenza dell’elemento soggettivo.3. Il terzo motivo, relativo all'omessa valutazione dell’ordinanza n. 33823del 2025 della seconda sezione civile della Corte di cassazione, è aspecifico.I ricorrenti non si confrontano con la reale e completa motivazione delprovvedimento impugnato che, seguendo un iter motivazionale logico egiuridicamente corretto, ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione l’ordinanzaindicata dalla difesa, evidenziando che la Corte di cassazione, lungi dall’occuparsidella ricostruzione dei fatti in termini inconciliabili con quelli accertati nellasentenza oggetto della richiesta oggetto di revisione, si era limitata ad affrontareuna questione processuale civilistica sui poteri autorizzatori del Giudice tutelare.4. Il quarto ed ultimo motivo, relativo alla prova nuova costituita dallaconsulenza eseguita dalla psicologa clinica ed esperta in scienze forensiXXXXXXXXXXXXXXX, è manifestamente infondato .L’ordinanza impugnata non ha posto a sostegno della decisione di escludereil carattere di novità della consulenza argomentazioni illogiche o giuridicamenteerronee, ma, al contrario, ha ineccepibilmente ritenuto ostativi alla suaqualificazione ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen sia la formaleacquisizione dell’elaborato scritto nel giudizio di appello sia la valutazione delleosservazioni e delle conclusioni della dott. ssa XXXXXXXXda parte dei Giudici delmerito, che, nel pronunciare condanna, le avevano prese in esame, ritenendole,però, come meno persuasive rispetto alle evidenze tecniche di segno contrario,così come già evidenziato dalla Sezione quinta di questa Corte di legittimità nelrespingere il sesto motivo ed il secondo motivo nuovo, aventi analogo contenutoa quello in esame, dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condannairrevocabile.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte«abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25459/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris