CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 24007/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce all’atto di costituzione; -ricorrente - -contro- Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 24007/2017 Numero sezionale 1733/2022 Numero di raccolta generale 19725/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, del 24/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione alla stima effettuata dal collegio tecnico avente ad oggetto l’indennità d’espropriazione afferente al alcuni terreni adibiti ad attività floro-vivaistica di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la riduzione nella misura di giustizia. Si costituì il Carraro con domanda riconvenzionale chiedendo la determinazione dell’indennità nella somma di euro 1.406.889.35. Con ordinanza del 24.5.17, la Corte d’appello accertò l’indennità dovuta nella somma di euro 399.029,87, osservando che: il c.t.u. aveva effettuato la stima dei terreni destinati ad area per attrezzature stradali, considerati edificabili; tale stima era di poco superiore al minimo fissato dal consorzio “Zona industriale di Padova” nel cui perimetro ricadeva l’area espropriata, tenendo conto delle difficoltà di accesso al fondo, del basso indice d’edificabilità e dei numerosi vincoli imposti per l’edificazione; la porzione parzialmente espropriata compresa nella zona industriale con sovrapposta area di rispetto, prospiciente il casello autostradale, era stata invece stimata con il limite massimo fissato dal suddetto consorzio; era stata calcolata l’indennità aggiuntiva ex art. 37, comma 9, d.p.r. n. 327/01 attesa F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 24007/2017 Numero sezionale 1733/2022 Numero di raccolta generale 19725/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l’attività di vivaista esercitata dal resistente, per i terreni utilizzati per scopi agricoli, e quella ex art. 40, comma 4, in favore del proprietario coltivatore diretto per le aree non edificabili, nonché la maggiorazione spettante sull’indennità per i terreni agricoli; non era stata invece riconosciuta l’indennità per l’espropriazione parziale relativa a due mappali poiché afferente a fondo intercluso prima del procedimento ablatorio; non era liquidabile l’indennità di soprassuolo richiesta dal resistente in via riconvenzionale, in quanto i valori agricoli medi elaborati dalle commissioni provinciali per gli espropri escludevano, a differenza che per i terreni coltivati a vigneti e a frutteti, che potesse riconoscersi tale valore ulteriore rispetto a quello del valore agricolo del terreno, in considerazione del fatto che il vivaio costituiva un’unità fondiaria diversa dal vigneto e dal frutteto potendo presentare una varietà di specie arboree; inoltre, al momento del sopralluogo non vi era traccia di alcuna coltivazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce erroneità dell’ordinanza impugnata ed omessa motivazione di fatti decisivi, per aver la Corte d’appello escluso l’indennizzabilità della perdita del soprassuolo distrutto dall’ente espropriante omettendo di considerare lo stato di consistenza del vivaio redatto al momento dell’immissione in possesso. Il secondo motivo deduce omessa motivazione e contraddittorietà, per aver la Corte d’appello deciso sull’insussistenza del valore del soprassuolo, omettendo di tener conto dello stato di consistenza del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 24007/2017 Numero sezionale 1733/2022 Numero di raccolta generale 19725/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 vivaio e del contraddittorio sviluppatosi sulla questione, considerando altresì che il c.t.u. non aveva escluso la possibilità di calcolare il valore del soprassuolo e che la stessa autorità espropriante aveva riconosciuto il diritto a tale indennità (contestandone la correttezza della solo stima, determinata in euro 88.560,65). Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91,92, c.p.c., per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente a pagare le spese di lite, dato che l’opposizione aveva condotto ad un lieve incremento dell’indennità. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Invero, la Corte d’appello non menziona lo stato di consistenza del vivaio dando rilievo al fatto che al momento del sopralluogo indicato non risultavano piante; ma tale sopralluogo è evidentemente successivo a quello a seguito del quale venne redatto lo stato di consistenza. Al riguardo, il controricorrente eccepisce il difetto di autosufficienza per omessa trascrizione dei documenti invocati a sostegno della doglianza; ma nel ricorso una parte dello stato di consistenza è stato invece trascritto (v. pag. 16). Pertanto, è da ritenere sussistente il denunziato vizio motivazionale sull’omesso esame di fatto decisivo, afferente allo stato di consistenza, la cui valutazione avrebbe consentito la concreta stima del valore delle piante, poi rimosse dopo l’occupazione del terreno. Il terzo motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi. Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche per le spese del giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 24007/2017 Numero sezionale 1733/2022 Numero di raccolta generale 19725/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e