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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16483/2022

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29741/2015 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]", in liquidazione ed in concordato preventivo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 25 maggio 2015 n. 1140/20/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma :3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I", in liquidazione ed in concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 25 maggio 2015 n. 1140/20/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1981 n. 131 del collegamento tra il mutuo erogato per la somma di C 850.000,00 dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con la concessione di ipoteca su terreno con pertinenziali fabbricati in comproprietà dei mutuatari (atto del 2 ottobre 2007) ed il conferimento del medesimo terreno con pertinenziali fabbricati (con contestuale accollo del mutuo) alla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] S.r.1" (all'epoca in bonis) da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a liberazione dell'aumento di capitale deliberato dalla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] S.r.1" C 50.000,00 ad C 53.125,00 (atto del 27 novembre 2007), in termini di compravendita di terreno con pertinenziali fabbricati, a seguito rideterminazione del valore del conferimento in C 900.000,00, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2011 n. 159/02/2011, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti, e che il valore del terreno con pertinenziali fabbricati non potesse essere depurato della passività derivante dal mutuo garantito da ipoteca per difetto di inerenza al trasferimento stesso.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti.

2. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che il mutuo era stato concesso ai conferenti per la ristrutturazione dei fabbricati insistenti sul terreno in comproprietà e che il conferimento in società del terreno con i pertinenziali fabbricati era stato motivato dalla reciproca convenienza dell'ingresso in società per i conferenti e dell'acquisto immobiliare senza esborsi in danaro per la conferita ria.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il valore del conferimento non potesse essere depurato della passività derivante dal mutuo per difetto di inerenza al trasferimento stesso, nonostante il legame inscindibile con l'ipoteca.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dell'accollo del mutuo alla società conferitaria del terreno con i pertinenziali fabbricati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono infondati, pur dovendo emendarsi la motivazione della sentenza impugnata, nonostante la correttezza del dispositivo, nel senso specificato in appresso. 1.1 Anzitutto, si pone la questione della portata interprel:ativa dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (dettato per l'imposta di registro, ma richiamato per le imposte ipotecaria e catastale dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347).

Al riguardo, si osserva che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile.

Invero, l'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede che: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «t sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».

L'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 rL 145, prevede che: «L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». 1.2 Di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

Secondo il giudice delle leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico».

Per altro verso, un'interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe «incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10- bis della Legge 212 del 2000» e «consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione Europea)». 1.3 Da ultima, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n.39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all'efficacia retroattiva della disposizione interpretativa.

Secondo il giudice delle leggi, «si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema».

In tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta all'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1. e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall'intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente.

Inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065). 1.4 Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715). 1.5 Dunque, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ritenendo applicabile l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti.

Invero, è pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (in termini: Cass., Sez.

Un., 29 aprile 2009, n. 9941).2.

Ciò non di meno, l'affermazione dell'applicabilità retroattiva dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, è, in realtà, irrilevante ai fini della presente lite, la cui causa petendi deve essere, infatti, individuata, non nella riqualificazione giuridica del conferimento immobiliare, ma, ferma restando questa qualificazione, nella corretta rideterminazione della base imponibile in applicazione del criterio di inerenza della passività.

Invero, per come emerge dallo stesso ricorso, oltreché dalla sentenza impugnata, la pretesa impositiva, nonostante la prospettazione di una sequenza negoziale ad effetti giuridici equivalenti ad una compravendita immobiliare, era fondata (altresì) sul difetto di inerenza della passività utilizzata, in deduzione del valore del conferimento, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 2.1 Tale disposizione costituisce trasposizione, nell'ordinamento interno, della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1, lett. a, ha previsto che l'imposta sui conferimenti debba essere liquidata, «nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta soltanto man mano che i conferimenti sono effettuati».2.2 In tale solco si pone anche la successiva Direttiva n. 08/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, il cui art. 11, par. 1, ha ribadito - nelle medesime ipotesi di conferimenti di capitale di cui all'art. 3, lett. a), c) e d) - che «la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento».

Si è, pertanto, rimarcato che le passività suscettibili di valutazione, ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, - che deve essere determinata «in base a criteri obiettivi (...) [e] sul valore reale dell'attivo» (Corte Giust., 27 giugno 1979, causa C-161/78, Advokatrklet) - sono (solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così che non è consentita un'indiscriminata deduzione delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario.

Tale prospettiva è stata condivisa dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 1999 n. 247/E, secondo la quale «le passività, le spese e gli oneri il cui ammontare può essere detratto dal valore dichiarato sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti». 2.3 Più specificamente, si è affermato che le passività deducibili devono avere il requisito dell'inerenza all'oggetto del conferimento, dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione alla (mera) iscrizione di un'ipoteca sull'immobile oggetto di conferimento - che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamento personale del conferente - e, ad ogni modo, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società, seppur gravanti sull'immobile conferito, non possano dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17300; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., Sez. 6^-5, 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2021, n. 11094; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2021, n. 27675).

Peraltro, si è detto che proprio il riferimento alla «causa di ciascun conferimento», contenuto nell'art. 5 della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, è di ostacolo ad una deduzione indiscriminata delle passività ed oneri gravanti sui beni conferiti ed impone una verifica circa la sussistenza del "collegamento" tra la passività e l'acquisizione del bene da parte del cedente e del cessionario, evitando che diano luogo a una riduzione dell'imposta di registro i mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario (Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17300). 2.4 Questa Corte ha ribadito quindi, nell'esprimersi sulla valenza dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che tale norma, interpretata alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione (il riferimento è alla Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, ma è estensibile alla Direttiva n. 08/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, che costituisce "rifusione" della precedente e delle successive modificazioni), impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri "inerenti" al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento.

In particolare, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17300; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., Sez. 6^-5, 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29403; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2021, n. 27675; Cass., Sez. 5A, 25 novembre 2021, n. 36563; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, nn. 40945, 40946 e 40947; Cass., Sez. 5 1¼, 29 dicembre 2021, n. 41842; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 31; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1524; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2022, n. 2943, 2945, 2946 e 2949; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2022, n. 6035). 2.5 Né a tal fine è sufficiente invocare il discrimine funzionale tra accollo esterno ed accollo interno.

In proposito, il ricorrente menziona un precedente di questa Corte, a tenore del quale, in tema di imposta di registro sugli atti di conferimento di immobili in società per aumento di capitale non è consentito dedurre, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dal valore lordo del bene conferito l'importo del mutuo bancario acceso per l'acquisto del medesimo bene che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, nell'ipotesi di accollo meramente interno, senza insorgenza di alcun debito diretto della società accollante nei confronti della banca e che non abbia, in concreto, comportato alcun esborso per la società accollante che non ha pagato direttamente in veste di terzo il mutuo, né ha, comunque, apprestato all'accollato in anticipo i mezzi occorrenti e neppure abbia rimborsato le somme pagate alla banca (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9580 - vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17300; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2022, n. 6035).

Difatti, tale arresto si è limitato ad escludere, a monte, che l'accollo interno potesse comportare l'assunzione del debil:o da parte della società conferitaria, la quale, pertanto, non essendo obbligata nei confronti del creditore del conferente, non poteva pretenderne la deducibilità dal valore dei beni conferiti, ma non ha sancito che l'accollo esterno bastasse, di per sé, ad assicurare l'automatico abbattimento della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta di registro sul conferimento immobiliare.

In altri termini, l'accollo esterno è stato configurato alla stregua di condizione necessaria, ma non sufficiente per beneficiare della deduzione delle passività dal valore dei cespiti apportati alla società ai fini della determinazione in minus della base imponibile, occorrendo il concorso di un quid pluris, che era costituito dalla condizione ulteriore della loro inerenza all'oggetto dell'apporto (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5760).

Non a caso, quindi, nell'occasione, fermandosi alla constatazione preliminare dell'insussistenza dell'accollo esterno, la Corte si era astenuta da una superflua (ed inutile) riaffermazione del proprio orientamento sulla imprescindibilità del collegamento del debito assunto al bene conferito. 2.6 A dispetto delle critiche sollevate dalla dottrina con riguardo all'estraneità di . tale 'limitazione al contenuto precettivo della disposizione, dunque, si deve confermare che l'accollo dei debiti assunti dal conferente deve trovare giustificazione in un interesse concreto e specifico della società conferitaria degli immobili, la quale possa trarre oggettivo vantaggio dal proprio subentro nella posizione obbligatoria.

Per cui, in concreto, l'inerenza del debito all'oggetto del conferimento è ravvisabile allorquando l'obbligazione sia stata assunta dal conferente per la conservazione, la manutenzione, la ristrutturazione, il ripristino o il miglioramento (sia sul piano strutturale, che sul piano funzionale) dell'immobile conferito, in modo che, attraverso la pattuizione dell'accollo esterno, la società conferitaria possa beneficiare dei riflessi derivanti dalla specifica destinazione dell'obbligazione (in cui essa è subentrata) all'amministrazione del cespite acquistato, riconducendosi alla realizzazione dello scopo sociale. 2.7 Siffatta ricostruzione è stata (anch'essa) condivisa dal giudice di appello, il quale ha correttamente considerato che il conferimento immobiliare era stato tassato senza dedurre, dal valore del terreno con i pertinenziali fabbricati, il mutuo gravante sullo stesso in difetto di inerenza di detto onere, valutandosene, piuttosto, la rispondenza ad un interesse personale dei conferenti.

Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che: «In tal senso depone l'orientamento della Suprema Corte del disposto dell'art. 50 del D.P.R. 131/86 secondo cui in caso di conferimenti di immobili la base imponibile per la liquidazione dell'imposta è al netto delle passività solo nel caso in cui tali passività ineriscano al trasferimento stesso.

Laddove non vi sia inerenza le passività non possono essere tenute in considerazione ai fini della individuazione della base imponibile.

Nel caso di specie non vi è prova alcuna della inerenza richiesta ed al contrario la mancanza di qualsivoglia indicazione della destinazione delle somme all'atto del mutuo depone in senso contrario». 2.8 Ne discende che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo ritenuto - sulla scorta delle risultanze probatorie - che il mutuo ipotecario accollato con l'immobile conferito era stato concesso per esigenze personali dei conferenti, in assenza di qualsivoglia indicazione sulla destinazione della somma erogata, così che il relativo onere non poteva essere dedotto dal valore dell'immobile conferito.

3. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 5.600,00 per compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) O /\,/). SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29741/2015 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]", in liquidazione ed in concordato preventivo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 25 maggio 2015 n. 1140/20/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma :3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I", in liquidazione ed in concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 25 maggio 2015 n. 1140/20/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1981 n. 131 del collegamento tra il mutuo erogato per la somma di C 850.000,00 dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con la concessione di ipoteca su terreno con pertinenziali fabbricati in comproprietà dei mutuatari (atto del 2 ottobre 2007) ed il conferimento del medesimo terreno con pertinenziali fabbricati (con contestuale accollo del mutuo) alla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] S.r.1" (all'epoca in bonis) da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a liberazione dell'aumento di capitale deliberato dalla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] S.r.1" C 50.000,00 ad C 53.125,00 (atto del 27 novembre 2007), in termini di compravendita di terreno con pertinenziali fabbricati, a seguito rideterminazione del valore del conferimento in C 900.000,00, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2011 n. 159/02/2011, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti, e che il valore del terreno con pertinenziali fabbricati non potesse essere depurato della passività derivante dal mutuo garantito da ipoteca per difetto di inerenza al trasferimento stesso. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti. 2. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che il mutuo era stato concesso ai conferenti per la ristrutturazione dei fabbricati insistenti sul terreno in comproprietà e che il conferimento in società del terreno con i pertinenziali fabbricati era stato motivato dalla reciproca convenienza dell'ingresso in società per i conferenti e dell'acquisto immobiliare senza esborsi in danaro per la conferita ria. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il valore del conferimento non potesse essere depurato della passività derivante dal mutuo per difetto di inerenza al trasferimento stesso, nonostante il legame inscindibile con l'ipoteca. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dell'accollo del mutuo alla società conferitaria del terreno con i pertinenziali fabbricati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono infondati, pur dovendo emendarsi la motivazione della sentenza impugnata, nonostante la correttezza del dispositivo, nel senso specificato in appresso. 1.1 Anzitutto, si pone la questione della portata interprel:ativa dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (dettato per l'imposta di registro, ma richiamato per le imposte ipotecaria e catastale dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347). Al riguardo, si osserva che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile. Invero, l'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede che: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «t sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». L'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 rL 145, prevede che: «L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». 1.2 Di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Secondo il giudice delle leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico». Per altro verso, un'interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe «incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10- bis della Legge 212 del 2000» e «consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione Europea)». 1.3 Da ultima, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n.39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all'efficacia retroattiva della disposizione interpretativa. Secondo il giudice delle leggi, «si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema». In tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta all'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1. e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall'intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente. Inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065). 1.4 Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715). 1.5 Dunque, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ritenendo applicabile l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti. Invero, è pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941).2. Ciò non di meno, l'affermazione dell'applicabilità retroattiva dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, è, in realtà, irrilevante ai fini della presente lite, la cui causa petendi deve essere, infatti, individuata, non nella riqualificazione giuridica del conferimento immobiliare, ma, ferma restando questa qualificazione, nella corretta rideterminazione della base imponibile in applicazione del criterio di inerenza della passività. Invero, per come emerge dallo stesso ricorso, oltreché dalla sentenza impugnata, la pretesa impositiva, nonostante la prospettazione di una sequenza negoziale ad effetti giuridici equivalenti ad una compravendita immobiliare, era fondata (altresì) sul difetto di inerenza della passività utilizzata, in deduzione del valore del conferimento, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 2.1 Tale disposizione costituisce trasposizione, nell'ordinamento interno, della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1, lett. a, ha previsto che l'imposta sui conferimenti debba essere liquidata, «nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta soltanto man mano che i conferimenti sono effettuati».2.2 In tale solco si pone anche la successiva Direttiva n. 08/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, il cui art. 11, par. 1, ha ribadito - nelle medesime ipotesi di conferimenti di capitale di cui all'art. 3, lett. a), c) e d) - che «la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento». Si è, pertanto, rimarcato che le passività suscettibili di valutazione, ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, - che deve essere determinata «in base a criteri obiettivi (...) [e] sul valore reale dell'attivo» (Corte Giust., 27 giugno 1979, causa C-161/78, Advokatrklet) - sono (solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così che non è consentita un'indiscriminata deduzione delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario. Tale prospettiva è stata condivisa dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 1999 n. 247/E, secondo la quale «le passività, le spese e gli oneri il cui ammontare può essere detratto dal valore dichiarato sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti». 2.3 Più specificamente, si è affermato che le passività deducibili devono avere il requisito dell'inerenza all'oggetto del conferimento, dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione alla (mera) iscrizione di un'ipoteca sull'immobile oggetto di conferimento - che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamento personale del conferente - e, ad ogni modo, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società, seppur gravanti sull'immobile conferito, non possano dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17300; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., Sez. 6^-5, 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2021, n. 11094; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2021, n. 27675). Peraltro, si è detto che proprio il riferimento alla «causa di ciascun conferimento», contenuto nell'art. 5 della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, è di ostacolo ad una deduzione indiscriminata delle passività ed oneri gravanti sui beni conferiti ed impone una verifica circa la sussistenza del "collegamento" tra la passività e l'acquisizione del bene da parte del cedente e del cessionario, evitando che diano luogo a una riduzione dell'imposta di registro i mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario (Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17300). 2.4 Questa Corte ha ribadito quindi, nell'esprimersi sulla valenza dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che tale norma, interpretata alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione (il riferimento è alla Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, ma è estensibile alla Direttiva n. 08/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, che costituisce "rifusione" della precedente e delle successive modificazioni), impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri "inerenti" al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. In particolare, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17300; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., Sez. 6^-5, 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29403; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2021, n. 27675; Cass., Sez. 5A, 25 novembre 2021, n. 36563; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, nn. 40945, 40946 e 40947; Cass., Sez. 5 1¼, 29 dicembre 2021, n. 41842; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 31; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1524; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2022, n. 2943, 2945, 2946 e 2949; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2022, n. 6035). 2.5 Né a tal fine è sufficiente invocare il discrimine funzionale tra accollo esterno ed accollo interno. In proposito, il ricorrente menziona un precedente di questa Corte, a tenore del quale, in tema di imposta di registro sugli atti di conferimento di immobili in società per aumento di capitale non è consentito dedurre, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dal valore lordo del bene conferito l'importo del mutuo bancario acceso per l'acquisto del medesimo bene che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, nell'ipotesi di accollo meramente interno, senza insorgenza di alcun debito diretto della società accollante nei confronti della banca e che non abbia, in concreto, comportato alcun esborso per la società accollante che non ha pagato direttamente in veste di terzo il mutuo, né ha, comunque, apprestato all'accollato in anticipo i mezzi occorrenti e neppure abbia rimborsato le somme pagate alla banca (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9580 - vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17300; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2022, n. 6035). Difatti, tale arresto si è limitato ad escludere, a monte, che l'accollo interno potesse comportare l'assunzione del debil:o da parte della società conferitaria, la quale, pertanto, non essendo obbligata nei confronti del creditore del conferente, non poteva pretenderne la deducibilità dal valore dei beni conferiti, ma non ha sancito che l'accollo esterno bastasse, di per sé, ad assicurare l'automatico abbattimento della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta di registro sul conferimento immobiliare. In altri termini, l'accollo esterno è stato configurato alla stregua di condizione necessaria, ma non sufficiente per beneficiare della deduzione delle passività dal valore dei cespiti apportati alla società ai fini della determinazione in minus della base imponibile, occorrendo il concorso di un quid pluris, che era costituito dalla condizione ulteriore della loro inerenza all'oggetto dell'apporto (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5760). Non a caso, quindi, nell'occasione, fermandosi alla constatazione preliminare dell'insussistenza dell'accollo esterno, la Corte si era astenuta da una superflua (ed inutile) riaffermazione del proprio orientamento sulla imprescindibilità del collegamento del debito assunto al bene conferito. 2.6 A dispetto delle critiche sollevate dalla dottrina con riguardo all'estraneità di . tale 'limitazione al contenuto precettivo della disposizione, dunque, si deve confermare che l'accollo dei debiti assunti dal conferente deve trovare giustificazione in un interesse concreto e specifico della società conferitaria degli immobili, la quale possa trarre oggettivo vantaggio dal proprio subentro nella posizione obbligatoria. Per cui, in concreto, l'inerenza del debito all'oggetto del conferimento è ravvisabile allorquando l'obbligazione sia stata assunta dal conferente per la conservazione, la manutenzione, la ristrutturazione, il ripristino o il miglioramento (sia sul piano strutturale, che sul piano funzionale) dell'immobile conferito, in modo che, attraverso la pattuizione dell'accollo esterno, la società conferitaria possa beneficiare dei riflessi derivanti dalla specifica destinazione dell'obbligazione (in cui essa è subentrata) all'amministrazione del cespite acquistato, riconducendosi alla realizzazione dello scopo sociale. 2.7 Siffatta ricostruzione è stata (anch'essa) condivisa dal giudice di appello, il quale ha correttamente considerato che il conferimento immobiliare era stato tassato senza dedurre, dal valore del terreno con i pertinenziali fabbricati, il mutuo gravante sullo stesso in difetto di inerenza di detto onere, valutandosene, piuttosto, la rispondenza ad un interesse personale dei conferenti. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che: «In tal senso depone l'orientamento della Suprema Corte del disposto dell'art. 50 del D.P.R. 131/86 secondo cui in caso di conferimenti di immobili la base imponibile per la liquidazione dell'imposta è al netto delle passività solo nel caso in cui tali passività ineriscano al trasferimento stesso. Laddove non vi sia inerenza le passività non possono essere tenute in considerazione ai fini della individuazione della base imponibile. Nel caso di specie non vi è prova alcuna della inerenza richiesta ed al contrario la mancanza di qualsivoglia indicazione della destinazione delle somme all'atto del mutuo depone in senso contrario». 2.8 Ne discende che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo ritenuto - sulla scorta delle risultanze probatorie - che il mutuo ipotecario accollato con l'immobile conferito era stato concesso per esigenze personali dei conferenti, in assenza di qualsivoglia indicazione sulla destinazione della somma erogata, così che il relativo onere non poteva essere dedotto dal valore dell'immobile conferito. 3. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 5.600,00 per compens
Sentenza Cassazione n. 16483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris