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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15716/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende conprocura speciale in atti.-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lucreziocaro numero 62 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende con procura speciale in atti.CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], LUCIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Elettivamente domiciliati in Roma, via Fabio massimo numero 9presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta edifende con procura speciale in atti.CONTRORICORRENTI\RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026Vera Tiburzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1204/2020,depositata il 16/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di respingere il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale di Lucia, Luisa e [OSCURATO:PERSONA] edi accogliere il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di disporre il risarcimento del dannoe il rilascio del fondo sito in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, in catasto al foglio32, particelle 6,30 4,100 64,19 e 170 con destinazione edificatoria,facente parte dell'asse ereditario della defunta zia [OSCURATO:PERSONA],lamentando che il fratello [OSCURATO:PERSONA], nominato dalla de cuiusesecutore testamentario, aveva concesso il bene in affitto a Rinaldo diLorenzo in violazione delle disposizioni testamentarie con cui la madreaveva disposto che l'immobile fosse venduto e che il prezzo fossesuddiviso tra gli eredi.Lucia, Luisa e [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto propria la domanda dirisarcimento.Il tribunale, con sentenza n. 1048 del 2016, ha condannato PietroCalvaresi al pagamento di € 350.000 in favore dell’attore e di € 180.000 infavore dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno, per nonaver dato esecuzione ad un accordo assunto nel corso del procedimento divolontaria giurisdizione volto ad ottenere l'autorizzazione giudiziaria allaNumero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026vendita del bene; ha dichiarato la cessazione della materia del contendereriguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], regolando le speseprocessuali e respingendo ogni altra domanda.La sentenza è stata riformata in appello.La Corte distrettuale di Ancona ha respinto le domande di risarcimentoproposte da [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che l'attore aveva chiesto ilrisarcimento del danno per aver [OSCURATO:PERSONA] concesso in affitto ad uncanone simbolico il fondo caduto in successione, richiesta respinta inprimo grado e non oggetto di appello, e che solo nella seconda memoriaistruttoria ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. e perciò tardivamente, avevalamentato l’inadempimento degli accordi conclusi nel corso delprocedimento di volontaria giurisdizione.Dopo aver evidenziato che l'appellante non aveva contestato la tardivitàdelle medesime allegazioni sulla base delle quali era stata accolta ladomanda proposta dai [OSCURATO:PERSONA], il giudice distrettuale ha ritenutocomunque infondata la richiesta di risarcimento, evidenziando che PietroCalvaresi non aveva assunto alcun obbligo di presenziare alla vendita eche, alla data del rogito, era stato già revocato dalla carica di esecutoretestamentario, non potendo più eseguire il testamento.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi.

Luisa, Lucia e [OSCURATO:PERSONA] e PietroCalvaresi hanno resistito con autonomi controricorsi e con ricorsiincidentali, ciascuno affidato ad un solo motivo.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 156, 159,161, 132, 347, 126 disp. att. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.Il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia pronunciato nel meritoNumero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026senza disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado e degli atti delprocedimento cautelare ante causam.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132, 163164. c.p.c., sostenendo che, nonostante la tardiva allegazione dellaviolazione degli obblighi assunti dal convenuto con gli accordi perfezionatinel corso del procedimento di volontaria giurisdizione per l’autorizzazionegiudiziale alla vendita, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la domandanulla e procedere alla sua sanatoria.I due motivi sono infondati.Le domande proposte dal ricorrente sono state respinte per ragioni dirito, ossia per il passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto dellarichiesta di risarcimento del danno per la concessione in affittodell’immobile oggetto del testamento, e per la tardività delle allegazionicon cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la violazione degli obblighiassunti con l’accordo perfezionato nel corso del procedimento voltoall’autorizzazione giudiziale alla vendita del cespite, ragioni su cui noninfluivano le risultanze del fascicolo di primo grado e di quelle delprocedimento cautelare esitato nel sequestro ante causam del beneneppure allo scopo di superare la tardività delle allegazioni riguardo ai fatticostitutivi della domanda risarcitoria.Quest’ultima è autonoma rispetto alla domanda cautelare, sicché la parteche abbia chiesto una misura ante causam è tenuta ad introdurre ilgiudizio di merito con un nuovo atto introduttivo nel rispetto del terminefissato dal giudice (salva l'ipotesi di provvedimenti ad effetti puramenteanticipatori).Le due azioni sono autonome e l’una non integra l’altra; ciascuna di essadeve essere interpretata in base al suo specifico contenuto, comeconferma la disciplina dell’estinzione del giudizio per l’ipotesi che la partenon abbia tempestivamente introdotto la causa di merito o abbia propostouna domanda diversa da quella formulata nel giudizio cautelare.Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026È, inoltre, principio costante nella giurisprudenza di questa Corte chel’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudicedell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui nonconsegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativasentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soloove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dalfascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi dellacausa, non rilevabili “aliunde”, e specificamente indicati dalla parteinteressata» (Cass. 10202/2023; Cass. 10164/2022; Cass. 9498/2019).Non era invocabile la sanatoria della nullità riguardo alla tardività delleallegazioni: l’art. 164 c.p.c. è applicabile ai vizi originari della domanda enon all'ipotesi di proposizione di una domanda nuova o di precisazione omodificazione della domanda dopo la maturazione delle preclusioniassertive, ipotesi nella quale non è prevista alcuna sanatoria a garanziadel contraddittorio, occorrendo che il tema controverso sia esattamentedefinito prima che si apra la fase delle richieste istruttorie.Un'eventuale tardività delle allegazioni è sanzionata con l'inammissibilitàcome già più volte stabilito da questa Corte anche con riferimento allasemplice emendatio libelli, ritenuta inammissibile se avvenga dopo lascadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre, se formulataper la prima volta in appello, costituisce un "novum" vietato dall'art. 345,comma 1, c.p.c. (Cass. 27566/2017; Cass.

SU 12310/2015).3.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132 n. 4c.p.c. e 2043 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che gli accordiconclusi dai coeredi nel procedimento di volontaria giurisdizione nonavessero dato vita a veri e propri obblighi a carico del convenuto,trascurando che [OSCURATO:PERSONA], una volta autorizzata dal tribunale lavendita del bene caduto in comunione ereditaria, era tenuto adottemperare all'ordine di vendita.Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il motivo è inammissibile.La domanda risarcitoria che il ricorrente aveva introdotto sul presuppostodell'intervenuta violazione degli obblighi assunti da [OSCURATO:PERSONA] nelcorso della procedura di autorizzazione alla vendita del bene ereditario, èstata dichiarata inammissibile, con statuizione in rito non efficacementecensurata e che resta insindacabile.L'esame delle ragioni di merito volte a dimostrare la sussistenza di unobbligo risarcitorio per effetto dell’inadempimento ascritto a PietroCalvaresi non può condurre alla cassazione della pronuncia, ostandovi lapronuncia di inammissibilità delle nuove e diverse allegazioni introdottetardivamente in giudizio.4.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 324,669 octies, 669 novies c.p.c., 2909 c.c., asserendo che la Corte d'appellonon poteva dichiarare d'ufficio l'inefficacia della misura cautelare inassenza di domanda.Il motivo è infondato.La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficiodal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del qualelo stesso era stato concesso, non determina un vizio di ultrapetizione, inquanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege" ai sensidell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., non avendo rilievo che la misurasia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamenterichiesta dalla parte interessata (Cass. 8906/2013).L'eventuale istanza proposta dalla parte non ha natura di domanda né siconfigura un giudicato sull'inefficacia in caso di omessa pronuncia delprimo giudice, tanto più che l'art. 669 novies, terzo comma, ultimoperiodo, c.p.c., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso algiudice che ha emesso il provvedimento perché provveda a adottare lerelative misure (Cass. 18676/2014).Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/20265.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver lasentenza disatteso i principi di causalità e proporzionalità in tema di speseprocessuali, avendo disposto la condanna del ricorrente per la solainammissibilità della domanda di risarcimento senza considerare laconferma della sentenza di primo grado sotto ogni altro aspetto.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] è risultato integralmente soccombente all’esito dei duegradi di giudizio sia sulla domanda risarcitoria e sulla sussistenza di unobbligo contrattuale di procedere alla vendita a carico del convenuto, siasulla richiesta di accertamento del compossesso.Il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, inmancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare lastatuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tuttoo in parte la sentenza impugnata è invece tenuto a provvedere, anched'ufficio, ad un nuovo regolamento in base all’esito complessivo della lite,sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo dellapronuncia che ha statuito sulle spese.L'individuazione della parte soccombente deve poi essere operata inconsiderazione sulla base di una valutazione globale ed unitaria dellacontroversia, senza che possa rilevare l'esito di una particolare fase o diun singolo grado del processo (Cass. 16526/2024; Cass. 14916/2020;Cass. 12082/1995; Cass. 1775/2017).6.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale di Luisa, Lucia e LucianoGoretti Nuzzo, si denuncia la violazione degli artt. 2043, 1173,647 e 648c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo.I ricorrenti sostengono che la pronuncia impugnata, nell'affermare chePietro [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto alcun obbligo di procedere alla venditadel bene caduto in successione nel corso del procedimento di volontariagiurisdizione con cui era stata chiesta l'autorizzazione giudiziaria allaNumero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026vendita dell'immobile, non abbia tenuto conto del contenuto deltestamento di [OSCURATO:PERSONA] in cui era espressamente affermato che ilconvenuto avrebbe dovuto dare esecuzione alle ultime volontà della decuius, essendo stato nominato esecutore testamentario, con conseguentenascita di un'obbligazione a carico [OSCURATO:PERSONA] rimasta in essereanche dopo la sua revoca dall'ufficio di esecutore testamentario, poiché lavendita costituiva oggetto di un onere testamentario dalla cui violazionediscendeva la tutela prevista dall'articolo 648 c.c. ed il risarcimento deldanno.Il motivo è inammissibile.In primo luogo la censura non attinge la pronuncia nella parte in cui haasserito che la domanda risarcitoria era focalizzata sul danno determinatodalla concessione in affitto dell’immobile per un corrispettivo irrisorio,ravvisando tardivi o non allegati ulteriori fatti costitutivi.

Le stessededuzioni cui avevano aderito i ricorrenti incidentali si fondavano sullaviolazione dell’accordo sottoscritto nel procedimento di autorizzazione allavendita e non direttamente sul contenuto del testamento.La censura pone, in definitiva, a fondamento dell’obbligo risarcitorio unfatto diverso da quello dedotto ed introduce, inoltre, una questione diqualificazione del contenuto del testamento non esaminata e non dibattutae che compete, comunque, al giudice di merito.La clausola testamentaria menzionava espressamente l’art. 706 c.c. (mala norma dispone che il testatore non può nominare esecutore un coeredeo un legatario) che, secondo l’opinione dottrinale più convincente,conferisce all’esecutore il potere di procedere alla divisione in sostituzionedel testatore, sicché la successiva attribuzione effettuata dall’esecutore haeffetti reali, dovendo intendersi il richiamo, all’art. 733 c.c. contenuto nellanorma al solo secondo comma, secondo cui la divisione proposta dallapersona indicata dal de cuius non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria,Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatoreo manifestamente iniqua.7.

L’unico motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione 91 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55/2014, per aver la Corte d’appelloriformato la pronuncia sulle spese di primo grado sulla base del valoreindeterminabile medio della causa e non in base alla somma controversain appello, pari all’importo liquidato dal tribunale a titolo di risarcimentodel danno, e per aver disposto la condanna solidale dei convenuti,dovendo adottare liquidazioni separate.Il motivo è infondato.La liquidazione delle spese processuali doveva esser effettuata in baseall’esito finale della causa, conclusasi con il rigetto delle domanderisarcitorie in appello.In queste ipotesi, non esiste una somma “attribuita” e, in mancanza deldecisum, il valore della causa torna a essere determinato in base aldisputatum, cioè al valore richiesto dall’attore (Cass.

SU 20805/2025).[OSCURATO:PERSONA] aveva -difatti - chiesto, oltre al rilascio dell’immobile, ilrisarcimento del danno nella misura da quantificare in corso di istruttoria(cfr. citazione pag. 13), senza operare alcuna quantificazione.Per il resto la sentenza è conforme al principio secondo cui, per lacondanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensidell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loroqualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendoanche discendere – come nel caso in esame - da una mera convergenza dida identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiestoal giudice, situazione ravvisabile nel caso in esame (Cass.

SU 1536/1987;Cass. 6880/1997; Cass. 9876/2018).Sono quindi respinti sia il ricorso principale che quelli incidentali, concompensazione delle spese processuali.Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali e compensa le spese delpresente giudizio di legittimitàDà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 12.2.2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende conprocura speciale in atti.-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lucreziocaro numero 62 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende con procura speciale in atti.CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], LUCIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Elettivamente domiciliati in Roma, via Fabio massimo numero 9presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta edifende con procura speciale in atti.CONTRORICORRENTI\RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026Vera Tiburzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1204/2020,depositata il 16/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di respingere il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale di Lucia, Luisa e [OSCURATO:PERSONA] edi accogliere il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di disporre il risarcimento del dannoe il rilascio del fondo sito in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, in catasto al foglio32, particelle 6,30 4,100 64,19 e 170 con destinazione edificatoria,facente parte dell'asse ereditario della defunta zia [OSCURATO:PERSONA],lamentando che il fratello [OSCURATO:PERSONA], nominato dalla de cuiusesecutore testamentario, aveva concesso il bene in affitto a Rinaldo diLorenzo in violazione delle disposizioni testamentarie con cui la madreaveva disposto che l'immobile fosse venduto e che il prezzo fossesuddiviso tra gli eredi.Lucia, Luisa e [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto propria la domanda dirisarcimento.Il tribunale, con sentenza n. 1048 del 2016, ha condannato PietroCalvaresi al pagamento di € 350.000 in favore dell’attore e di € 180.000 infavore dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno, per nonaver dato esecuzione ad un accordo assunto nel corso del procedimento divolontaria giurisdizione volto ad ottenere l'autorizzazione giudiziaria allaNumero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026vendita del bene; ha dichiarato la cessazione della materia del contendereriguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], regolando le speseprocessuali e respingendo ogni altra domanda.La sentenza è stata riformata in appello.La Corte distrettuale di Ancona ha respinto le domande di risarcimentoproposte da [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che l'attore aveva chiesto ilrisarcimento del danno per aver [OSCURATO:PERSONA] concesso in affitto ad uncanone simbolico il fondo caduto in successione, richiesta respinta inprimo grado e non oggetto di appello, e che solo nella seconda memoriaistruttoria ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. e perciò tardivamente, avevalamentato l’inadempimento degli accordi conclusi nel corso delprocedimento di volontaria giurisdizione.Dopo aver evidenziato che l'appellante non aveva contestato la tardivitàdelle medesime allegazioni sulla base delle quali era stata accolta ladomanda proposta dai [OSCURATO:PERSONA], il giudice distrettuale ha ritenutocomunque infondata la richiesta di risarcimento, evidenziando che PietroCalvaresi non aveva assunto alcun obbligo di presenziare alla vendita eche, alla data del rogito, era stato già revocato dalla carica di esecutoretestamentario, non potendo più eseguire il testamento.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi. Luisa, Lucia e [OSCURATO:PERSONA] e PietroCalvaresi hanno resistito con autonomi controricorsi e con ricorsiincidentali, ciascuno affidato ad un solo motivo.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 156, 159,161, 132, 347, 126 disp. att. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.Il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia pronunciato nel meritoNumero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026senza disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado e degli atti delprocedimento cautelare ante causam.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132, 163164. c.p.c., sostenendo che, nonostante la tardiva allegazione dellaviolazione degli obblighi assunti dal convenuto con gli accordi perfezionatinel corso del procedimento di volontaria giurisdizione per l’autorizzazionegiudiziale alla vendita, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la domandanulla e procedere alla sua sanatoria.I due motivi sono infondati.Le domande proposte dal ricorrente sono state respinte per ragioni dirito, ossia per il passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto dellarichiesta di risarcimento del danno per la concessione in affittodell’immobile oggetto del testamento, e per la tardività delle allegazionicon cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la violazione degli obblighiassunti con l’accordo perfezionato nel corso del procedimento voltoall’autorizzazione giudiziale alla vendita del cespite, ragioni su cui noninfluivano le risultanze del fascicolo di primo grado e di quelle delprocedimento cautelare esitato nel sequestro ante causam del beneneppure allo scopo di superare la tardività delle allegazioni riguardo ai fatticostitutivi della domanda risarcitoria.Quest’ultima è autonoma rispetto alla domanda cautelare, sicché la parteche abbia chiesto una misura ante causam è tenuta ad introdurre ilgiudizio di merito con un nuovo atto introduttivo nel rispetto del terminefissato dal giudice (salva l'ipotesi di provvedimenti ad effetti puramenteanticipatori).Le due azioni sono autonome e l’una non integra l’altra; ciascuna di essadeve essere interpretata in base al suo specifico contenuto, comeconferma la disciplina dell’estinzione del giudizio per l’ipotesi che la partenon abbia tempestivamente introdotto la causa di merito o abbia propostouna domanda diversa da quella formulata nel giudizio cautelare.Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026È, inoltre, principio costante nella giurisprudenza di questa Corte chel’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudicedell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui nonconsegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativasentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soloove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dalfascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi dellacausa, non rilevabili “aliunde”, e specificamente indicati dalla parteinteressata» (Cass. 10202/2023; Cass. 10164/2022; Cass. 9498/2019).Non era invocabile la sanatoria della nullità riguardo alla tardività delleallegazioni: l’art. 164 c.p.c. è applicabile ai vizi originari della domanda enon all'ipotesi di proposizione di una domanda nuova o di precisazione omodificazione della domanda dopo la maturazione delle preclusioniassertive, ipotesi nella quale non è prevista alcuna sanatoria a garanziadel contraddittorio, occorrendo che il tema controverso sia esattamentedefinito prima che si apra la fase delle richieste istruttorie.Un'eventuale tardività delle allegazioni è sanzionata con l'inammissibilitàcome già più volte stabilito da questa Corte anche con riferimento allasemplice emendatio libelli, ritenuta inammissibile se avvenga dopo lascadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre, se formulataper la prima volta in appello, costituisce un "novum" vietato dall'art. 345,comma 1, c.p.c. (Cass. 27566/2017; Cass. SU 12310/2015).3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132 n. 4c.p.c. e 2043 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che gli accordiconclusi dai coeredi nel procedimento di volontaria giurisdizione nonavessero dato vita a veri e propri obblighi a carico del convenuto,trascurando che [OSCURATO:PERSONA], una volta autorizzata dal tribunale lavendita del bene caduto in comunione ereditaria, era tenuto adottemperare all'ordine di vendita.Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il motivo è inammissibile.La domanda risarcitoria che il ricorrente aveva introdotto sul presuppostodell'intervenuta violazione degli obblighi assunti da [OSCURATO:PERSONA] nelcorso della procedura di autorizzazione alla vendita del bene ereditario, èstata dichiarata inammissibile, con statuizione in rito non efficacementecensurata e che resta insindacabile.L'esame delle ragioni di merito volte a dimostrare la sussistenza di unobbligo risarcitorio per effetto dell’inadempimento ascritto a PietroCalvaresi non può condurre alla cassazione della pronuncia, ostandovi lapronuncia di inammissibilità delle nuove e diverse allegazioni introdottetardivamente in giudizio.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 324,669 octies, 669 novies c.p.c., 2909 c.c., asserendo che la Corte d'appellonon poteva dichiarare d'ufficio l'inefficacia della misura cautelare inassenza di domanda.Il motivo è infondato.La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficiodal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del qualelo stesso era stato concesso, non determina un vizio di ultrapetizione, inquanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege" ai sensidell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., non avendo rilievo che la misurasia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamenterichiesta dalla parte interessata (Cass. 8906/2013).L'eventuale istanza proposta dalla parte non ha natura di domanda né siconfigura un giudicato sull'inefficacia in caso di omessa pronuncia delprimo giudice, tanto più che l'art. 669 novies, terzo comma, ultimoperiodo, c.p.c., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso algiudice che ha emesso il provvedimento perché provveda a adottare lerelative misure (Cass. 18676/2014).Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/20265. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver lasentenza disatteso i principi di causalità e proporzionalità in tema di speseprocessuali, avendo disposto la condanna del ricorrente per la solainammissibilità della domanda di risarcimento senza considerare laconferma della sentenza di primo grado sotto ogni altro aspetto.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] è risultato integralmente soccombente all’esito dei duegradi di giudizio sia sulla domanda risarcitoria e sulla sussistenza di unobbligo contrattuale di procedere alla vendita a carico del convenuto, siasulla richiesta di accertamento del compossesso.Il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, inmancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare lastatuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tuttoo in parte la sentenza impugnata è invece tenuto a provvedere, anched'ufficio, ad un nuovo regolamento in base all’esito complessivo della lite,sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo dellapronuncia che ha statuito sulle spese.L'individuazione della parte soccombente deve poi essere operata inconsiderazione sulla base di una valutazione globale ed unitaria dellacontroversia, senza che possa rilevare l'esito di una particolare fase o diun singolo grado del processo (Cass. 16526/2024; Cass. 14916/2020;Cass. 12082/1995; Cass. 1775/2017).6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale di Luisa, Lucia e LucianoGoretti Nuzzo, si denuncia la violazione degli artt. 2043, 1173,647 e 648c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo.I ricorrenti sostengono che la pronuncia impugnata, nell'affermare chePietro [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto alcun obbligo di procedere alla venditadel bene caduto in successione nel corso del procedimento di volontariagiurisdizione con cui era stata chiesta l'autorizzazione giudiziaria allaNumero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026vendita dell'immobile, non abbia tenuto conto del contenuto deltestamento di [OSCURATO:PERSONA] in cui era espressamente affermato che ilconvenuto avrebbe dovuto dare esecuzione alle ultime volontà della decuius, essendo stato nominato esecutore testamentario, con conseguentenascita di un'obbligazione a carico [OSCURATO:PERSONA] rimasta in essereanche dopo la sua revoca dall'ufficio di esecutore testamentario, poiché lavendita costituiva oggetto di un onere testamentario dalla cui violazionediscendeva la tutela prevista dall'articolo 648 c.c. ed il risarcimento deldanno.Il motivo è inammissibile.In primo luogo la censura non attinge la pronuncia nella parte in cui haasserito che la domanda risarcitoria era focalizzata sul danno determinatodalla concessione in affitto dell’immobile per un corrispettivo irrisorio,ravvisando tardivi o non allegati ulteriori fatti costitutivi. Le stessededuzioni cui avevano aderito i ricorrenti incidentali si fondavano sullaviolazione dell’accordo sottoscritto nel procedimento di autorizzazione allavendita e non direttamente sul contenuto del testamento.La censura pone, in definitiva, a fondamento dell’obbligo risarcitorio unfatto diverso da quello dedotto ed introduce, inoltre, una questione diqualificazione del contenuto del testamento non esaminata e non dibattutae che compete, comunque, al giudice di merito.La clausola testamentaria menzionava espressamente l’art. 706 c.c. (mala norma dispone che il testatore non può nominare esecutore un coeredeo un legatario) che, secondo l’opinione dottrinale più convincente,conferisce all’esecutore il potere di procedere alla divisione in sostituzionedel testatore, sicché la successiva attribuzione effettuata dall’esecutore haeffetti reali, dovendo intendersi il richiamo, all’art. 733 c.c. contenuto nellanorma al solo secondo comma, secondo cui la divisione proposta dallapersona indicata dal de cuius non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria,Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatoreo manifestamente iniqua.7. L’unico motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione 91 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55/2014, per aver la Corte d’appelloriformato la pronuncia sulle spese di primo grado sulla base del valoreindeterminabile medio della causa e non in base alla somma controversain appello, pari all’importo liquidato dal tribunale a titolo di risarcimentodel danno, e per aver disposto la condanna solidale dei convenuti,dovendo adottare liquidazioni separate.Il motivo è infondato.La liquidazione delle spese processuali doveva esser effettuata in baseall’esito finale della causa, conclusasi con il rigetto delle domanderisarcitorie in appello.In queste ipotesi, non esiste una somma “attribuita” e, in mancanza deldecisum, il valore della causa torna a essere determinato in base aldisputatum, cioè al valore richiesto dall’attore (Cass. SU 20805/2025).[OSCURATO:PERSONA] aveva -difatti - chiesto, oltre al rilascio dell’immobile, ilrisarcimento del danno nella misura da quantificare in corso di istruttoria(cfr. citazione pag. 13), senza operare alcuna quantificazione.Per il resto la sentenza è conforme al principio secondo cui, per lacondanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensidell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loroqualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendoanche discendere – come nel caso in esame - da una mera convergenza dida identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiestoal giudice, situazione ravvisabile nel caso in esame (Cass. SU 1536/1987;Cass. 6880/1997; Cass. 9876/2018).Sono quindi respinti sia il ricorso principale che quelli incidentali, concompensazione delle spese processuali.Numero registro generale 2510/2021Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 15716/2026Data pubblicazione 22/05/2026Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali e compensa le spese delpresente giudizio di legittimitàDà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 12.2.2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15716/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris