CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ROSARlA PACILLI; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 24 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città 1'8 gennaio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al rea1:o di cui all'art. 648 cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione/quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione/e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 3.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che l'imputato non aveva dato spiegazioni plausibili sulla detenzione dell'assegno. Così argomentando, il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolrnente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. E, nel caso di specie, la mancata giustificazione della detenzione del titolo di credito, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nessun vizio inficia la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il delitto di ricettazione. 3.2 Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale„ nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ha posto in risalto che l'assegno, di importo pari a 3.427,00, non aveva valore irrisorio. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. cod. pen., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]. Paola )) I: DEPOS