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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 34156/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18664/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 280/2022 depositata i l 14/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento Ici, anno di imposta 2011, per euro 136.516,00 del Comune di Palermo;

2. ricorre in cassazione la Congregazione missionari servi dei poveri "boccone del povero"con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;

3. resiste con controricorso il Comune di Palermo che chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, rappresenta inoltre che le unità immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento risultano “locate ad altri soggetti, anche per lo svolgimento di attività commerciali”; chiedeva la condanna anche per lite temeraria con una somma da determinarsi d’ufficio. … [OSCURATO:PERSONA]

1. Sulla questione oggetto del ricorso (esenzione ICI per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, primo comma, lettera c, d.P.R. 917 del 1986, e scorporo delle superfici adibite ad attività diverse, art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504 del 1992) è pendente questione di legittimità costituzionale (sollevata dalla CGT di secondo grado del Piemonte con ordinanza del 22 gennaio 2024) con fissazione dell’udienza a breve, che potrebbe avere rilievo decisivo per la presente controversia.

Inoltre, la controversia potrebbe rientrare nella disciplina di cui all’art. 16bis, d. l. n. 131 del 2024 (de minimis), nel testo risultante dalla legge di conversione,la cui questione è stata rimessa, da questa Sezione tributaria, in pubblica udienza, per la decisione con l’apporto della discussione delle parti.

Conseguentemente si rinvia la controversia a nuovo ruolo. … P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18664/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 280/2022 depositata i l 14/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento Ici, anno di imposta 2011, per euro 136.516,00 del Comune di Palermo; 2. ricorre in cassazione la Congregazione missionari servi dei poveri "boccone del povero"con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria; 3. resiste con controricorso il Comune di Palermo che chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, rappresenta inoltre che le unità immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento risultano “locate ad altri soggetti, anche per lo svolgimento di attività commerciali”; chiedeva la condanna anche per lite temeraria con una somma da determinarsi d’ufficio. … [OSCURATO:PERSONA] 1. Sulla questione oggetto del ricorso (esenzione ICI per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, primo comma, lettera c, d.P.R. 917 del 1986, e scorporo delle superfici adibite ad attività diverse, art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504 del 1992) è pendente questione di legittimità costituzionale (sollevata dalla CGT di secondo grado del Piemonte con ordinanza del 22 gennaio 2024) con fissazione dell’udienza a breve, che potrebbe avere rilievo decisivo per la presente controversia. Inoltre, la controversia potrebbe rientrare nella disciplina di cui all’art. 16bis, d. l. n. 131 del 2024 (de minimis), nel testo risultante dalla legge di conversione,la cui questione è stata rimessa, da questa Sezione tributaria, in pubblica udienza, per la decisione con l’apporto della discussione delle parti. Conseguentemente si rinvia la controversia a nuovo ruolo. … P.Q.M. Ri
Sentenza Cassazione n. 34156/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris