CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e, con unico ricorso del loro comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e per la contravvenzione di cu all'art. 697, cod. pen.. Tutti i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stato ritenuto il loro concorso nella detenzione degli stupefacenti e delle munizioni da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA], inoltre, censurano la mancata riqualificazione della detenzione di stupefacenti nell'ipotesi lieve (comma 5 del cit. art. 73). La difesa di questi ultimi ha depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso secondo la procedura ordinaria. 2. I ricorsi sono inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2.1. L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (per tutte: Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, il ragionamento della Corte d'appello non presenta un tale vizio, fondandosi, anzi, su una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, che, valutati in reciproca interazione tra loro, sorreggono ampiamente sul piano logico la conclusione: quella, cioè, per cui gli imputati, sorpresi dalla p.g. nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] attorno ad un tavolo su cui vi erano numerose dosi di cocaina e cannabis, materiale e strumenti per il confezionamento, denaro e contabilità dello "spaccio", non fossero semplici acquirenti ivi trattenutisi in conversazione amichevole con l'unico detentore, bensì suoi collaboratori in quell'attività illegale (pagg. 5 s., sent.). Irrilevante, a fronte di tanto, si presenta la diversa decisione adottata dal Tribunale del riesame nei confronti di uno degli altri presenti: essa, infatti, è intervenuta in una fase iniziale del procedimento; non si adduce se il quadro investigativo fosse lo stesso di quello poi esaminato nel processo; i due ricorrenti hanno tenuto contegni ulteriori rispetto a quel terzo, incensurato e semplicemente ivi presente (circostanze per lui valorizzate dal Tribunale del riesame). 2.2. La motivazione dell'esclusione dell'ipotesi lieve è corretta, avendo la sentenza dato rilievo al significativo dato quantitativo, alla presenza di sostanze di diverso tipo, alla destinazione dell'appartamento a "piazza di spaccio" ed alla logica deduzione del collegamento di quei soggetti con circuiti illegali più ampi, plausibilmente concludendo per l'assenza di una lesività minima della condotta. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Co