CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43437/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico ed indeducibile. Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 dei 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nel caso di specie in cui la pena risulta determinata in misura prossima al minimo edittale. La Corte di appello di Bari, ha comunque, seppur con sintesi, adeguatamente motivato in ordine alla deduzione con cui veniva censurata la quantificazione della pena richiamando la rilevante capacità a delinquere, per come già valutata in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., ragioni della decisione in punto di pena che, alla luce dei principi sopra richiamati e della complessiva determinata risultano adeguate e non sindacabile in sede di legittimità. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]