CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2025
Cassazione n. 16803/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Padova il 9/9/2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 quater d.lgs. 286/1998; Rilevato che con il ricorso e con le conclusioni pervenute il 24 febbraio 2025 si denuncia la mancata considerazione e motivazione in ordine allo stato di indigenza così come sarebbe risultato dalle testimonianze dei testi dell'accusa; Rilevato che la doglianza oggetto dell'unico motivo di ricorso è manifestamente infondatat in quanto il giudice di merito, preso atto della mancata presenza dell'imputato e dato atto che lo stesso non ha ritenuto di addurre alcuna giustificazione in ordine al mancato adempimento all'ordine di allontanamento esi è conformato ai principi enucleati da questa Corte per cui è , comunque onere dell'imputato giustificare la propria condotta, altrimenti essendo neutra la mera indigenza così come rilevata dagli operanti (specifica sul punto Sez 1, n. 7915 del 12/10/2017, dep. 2018, Pm in Boka, n.m.), ciò anche considerato che la documentazione che la difesa avrebbe allegato sul punto non è indicata nel ricorso né è possibile, pertanto, apprezzarne la rilevanza, così che il motivo è da ritenersi aspecifico; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.