Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21952/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

E D'APPELLO DI CALTANISSETTAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Caltanissetta harigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla revocazione della misura diprevenzione patrimoniale disposta con decreto emesso dal tribunale di Palermo il6 aprile 2018, confermato dalla Corte d'appello il 17 aprile 2023, con cui era statadisposta la confisca di una palazzina sita in Arenella, un terreno sito in Palermo edimmobili siti in un fabbricato di Palermo.

Nell'istanza si sosteneva che tali beni nonavrebbero dovuto essere sottoposti a confisca alla luce del novum costituito daidocumenti comprovanti che il relativo acquisto era avvenuto in un periodo nonrientrante nell'intervallo temporale in cui l'istante era stato ritenuto – dallepronunce sopra indicate - socialmente pericoloso.In particolare, si evidenziava che il Tribunale aveva collocato la pericolositàall’inizio del 2000, giungendo a termine entro la prima decade del 2000; viceversa,la Corte d’appello aveva ravvisato la pericolosità sociale qualificata dai “primi anni’90 … almeno sino al 2013”, seguita da un ulteriore biennio di pericolosità generica.Ciò era avvenuto, secondo la prospettazione difensiva, a causa dell’erroneadi un altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], co-proposto del primo.2.

Presentando ricorso per cassazione, la difesa del proposto ribadisce la tesidifensiva, ponendo alla base della propria deduzione difensiva la violazione dilegge (ex art. 606. lett. b e c, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 28 d. lgs.159/2011 e la conseguente illegittimità della confisca disposta nei suoi confronti.In particolare, la affermazione (che si legge nel provvedimento impugnato) diinconducenza del riferimento all’errore commesso dai giudici della prevenzione,non si concilia con quanto statuito dalla Suprema Corte nei confronti sempre diAngelo [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del diverso ma parallelo procedimento per ricorsostraordinario per errore di fatto, ove si era statuito che il rimedio per sanareeventuali errori fosse la revoca, espressamente prevista dalla disciplina speciale.La sentenza 17519 del 2024 che aveva concluso il procedimento diprevenzione aveva stabilito che era stato operato un ingiustificato ampliamentodel periodo rilevante ai fini della confisca, con ciò rendendosi evidente l’erroneitàdel decreto della Corte d’appello di Palermo, con riferimento alla perimetrazionedella ‘pericolosità sociale’ dell’[OSCURATO:PERSONA].Da parte sua, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza 17519/2024, èincorsa in un errore di fatto, poiché non si è avveduta che nell’atto di ricorso erastato dedotto specificamente che la Corte d’appello, confondendo la posizione diGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA], avesse errato nella retrodatazione della pericolositàsociale del secondo, così sottoponendo a confisca, erroneamente edillegittimamente, i beni appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su un motivo manifestamenteinfondato.2.

Con la propria decisione, la Corte d’appello ha rigettato l’istanza direvocazione della disposta misura di sicurezza della confisca degli immobili inArenella, di proprietà del proposto, evidenziando, quale unico e preliminareparametro di diniego della istanza, la insussistenza della condizione acché larevocazione possa avere luogo, costituita dalla indicazione di una prova nuova,cioè una prova non conosciuta e non conoscibile da parte dell’istante all’epoca disvolgimento del processo il decreto finale si intenda ‘sradicare’.

Ogni altraquestione è stata giustamente ritenuta ‘inconducente’ (pg. 3) dalla Corted’appello, in particolare con riferimento alla questione della erroneità dellaal (quasi) omonimo co-proposto [OSCURATO:PERSONA], ed alla conseguentevalutazione della sua pericolosità.

È infatti corretta la affermazione della Corte,per cui il giudizio di revocazione della confisca ha un orizzonte circoscritto ed unapremessa obbligata, costituita dalla sussistenza di una delle circostanze elencateal comma 1 dell’art. 28 d. lgs. 159/2011 (c.d.

Codice antimafia), tra le quali nonrientra, invece, l’error in procedendo o in iudicando.A ciò si aggiunge, con riferimento alla circostanza dedotta nel caso specifico,costituita dalla allegazione di documentazione ‘nuova’, attestante l’epoca diacquisto dell’immobile confiscato, che prova nuova in tema di confisca diprevenzione è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento diprevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente maincolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva (SU, n. 43668del 26/05/2022 Cc. [OSCURATO:PERSONA]. 283707 – 01).Ciò deriva dal fatto che l'istituto della revocazione presuppone, in lineagenerale (con l’eccezione del n. 3 – falsità della documentazione o illiceità), lasopravvenienza o la scoperta di un quid novi, legittimante la lesione della forza delgiudicato "debole" che connota i provvedimenti in materia di prevenzione, postoche, in difetto del novum, l'indiscriminata possibilità di chiedere la revocazione sitradurrebbe nel completo superamento della definitività della decisione sullaconfisca (Sez. 6, n. 3933 del 08/01/2026, D’Onghia, Rv. 289253 – 01) e quindinella trasformazione della revocazione da rimedio straordinario in una sorta diimpugnazione tardiva.Questi principi, oramai acquisiti nella giurisprudenza di legittimità nellainterpretazione dell’istituto, hanno avuto corretta applicazione nel caso di specie,ove, secondo quanto si legge nella motivazione (profilo con cui il ricorso nemmenosi confronta), che gli atti di acquisto allegato all’istanza “avrebbero dovuto essereallegati, ove non lo fossero stati in primo grado, già in sede di appello delprovvedimento del Tribunale che ne aveva disposto la confisca”.

O comunque, alpiù tardi (come si legge tra pg. 3 e pg. 4) con il ricorso per cassazione (avverso ilprovvedimento della Corte d’appello che aveva confermato la confisca) giacché,pur avendo proposto un motivo attinente alla perimetrazione del periodo dipericolosità, la difesa non lo aveva supportato (così peccando per aspecificità emancata allegazione, secondo quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza17519/2024) con indicazioni e documentazioni relative alla data di acquisto deisingoli beni, al fine di consentire di accertare se l'ampliamento del periodo dipericolosità effettuato dai giudici di secondo grado - in maniera indebita, secondoil ricorrente - avesse effettivamente arrecato un concreto pregiudizio al proposto.Quell’onere dimostrativo incombeva al proposto, secondo il principio dell’onusprobandi incumbit ei qui dicit, ed andava assolto tempestivamente, nel corso delgiudizio di prevenzione.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19 Marzo 2026Il consigliere relatore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E D'APPELLO DI CALTANISSETTAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Caltanissetta harigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla revocazione della misura diprevenzione patrimoniale disposta con decreto emesso dal tribunale di Palermo il6 aprile 2018, confermato dalla Corte d'appello il 17 aprile 2023, con cui era statadisposta la confisca di una palazzina sita in Arenella, un terreno sito in Palermo edimmobili siti in un fabbricato di Palermo. Nell'istanza si sosteneva che tali beni nonavrebbero dovuto essere sottoposti a confisca alla luce del novum costituito daidocumenti comprovanti che il relativo acquisto era avvenuto in un periodo nonrientrante nell'intervallo temporale in cui l'istante era stato ritenuto – dallepronunce sopra indicate - socialmente pericoloso.In particolare, si evidenziava che il Tribunale aveva collocato la pericolositàall’inizio del 2000, giungendo a termine entro la prima decade del 2000; viceversa,la Corte d’appello aveva ravvisato la pericolosità sociale qualificata dai “primi anni’90 … almeno sino al 2013”, seguita da un ulteriore biennio di pericolosità generica.Ciò era avvenuto, secondo la prospettazione difensiva, a causa dell’erroneadi un altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], co-proposto del primo.2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa del proposto ribadisce la tesidifensiva, ponendo alla base della propria deduzione difensiva la violazione dilegge (ex art. 606. lett. b e c, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 28 d. lgs.159/2011 e la conseguente illegittimità della confisca disposta nei suoi confronti.In particolare, la affermazione (che si legge nel provvedimento impugnato) diinconducenza del riferimento all’errore commesso dai giudici della prevenzione,non si concilia con quanto statuito dalla Suprema Corte nei confronti sempre diAngelo [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del diverso ma parallelo procedimento per ricorsostraordinario per errore di fatto, ove si era statuito che il rimedio per sanareeventuali errori fosse la revoca, espressamente prevista dalla disciplina speciale.La sentenza 17519 del 2024 che aveva concluso il procedimento diprevenzione aveva stabilito che era stato operato un ingiustificato ampliamentodel periodo rilevante ai fini della confisca, con ciò rendendosi evidente l’erroneitàdel decreto della Corte d’appello di Palermo, con riferimento alla perimetrazionedella ‘pericolosità sociale’ dell’[OSCURATO:PERSONA].Da parte sua, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza 17519/2024, èincorsa in un errore di fatto, poiché non si è avveduta che nell’atto di ricorso erastato dedotto specificamente che la Corte d’appello, confondendo la posizione diGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA], avesse errato nella retrodatazione della pericolositàsociale del secondo, così sottoponendo a confisca, erroneamente edillegittimamente, i beni appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su un motivo manifestamenteinfondato.2. Con la propria decisione, la Corte d’appello ha rigettato l’istanza direvocazione della disposta misura di sicurezza della confisca degli immobili inArenella, di proprietà del proposto, evidenziando, quale unico e preliminareparametro di diniego della istanza, la insussistenza della condizione acché larevocazione possa avere luogo, costituita dalla indicazione di una prova nuova,cioè una prova non conosciuta e non conoscibile da parte dell’istante all’epoca disvolgimento del processo il decreto finale si intenda ‘sradicare’. Ogni altraquestione è stata giustamente ritenuta ‘inconducente’ (pg. 3) dalla Corted’appello, in particolare con riferimento alla questione della erroneità dellaal (quasi) omonimo co-proposto [OSCURATO:PERSONA], ed alla conseguentevalutazione della sua pericolosità. È infatti corretta la affermazione della Corte,per cui il giudizio di revocazione della confisca ha un orizzonte circoscritto ed unapremessa obbligata, costituita dalla sussistenza di una delle circostanze elencateal comma 1 dell’art. 28 d. lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), tra le quali nonrientra, invece, l’error in procedendo o in iudicando.A ciò si aggiunge, con riferimento alla circostanza dedotta nel caso specifico,costituita dalla allegazione di documentazione ‘nuova’, attestante l’epoca diacquisto dell’immobile confiscato, che prova nuova in tema di confisca diprevenzione è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento diprevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente maincolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva (SU, n. 43668del 26/05/2022 Cc. [OSCURATO:PERSONA]. 283707 – 01).Ciò deriva dal fatto che l'istituto della revocazione presuppone, in lineagenerale (con l’eccezione del n. 3 – falsità della documentazione o illiceità), lasopravvenienza o la scoperta di un quid novi, legittimante la lesione della forza delgiudicato "debole" che connota i provvedimenti in materia di prevenzione, postoche, in difetto del novum, l'indiscriminata possibilità di chiedere la revocazione sitradurrebbe nel completo superamento della definitività della decisione sullaconfisca (Sez. 6, n. 3933 del 08/01/2026, D’Onghia, Rv. 289253 – 01) e quindinella trasformazione della revocazione da rimedio straordinario in una sorta diimpugnazione tardiva.Questi principi, oramai acquisiti nella giurisprudenza di legittimità nellainterpretazione dell’istituto, hanno avuto corretta applicazione nel caso di specie,ove, secondo quanto si legge nella motivazione (profilo con cui il ricorso nemmenosi confronta), che gli atti di acquisto allegato all’istanza “avrebbero dovuto essereallegati, ove non lo fossero stati in primo grado, già in sede di appello delprovvedimento del Tribunale che ne aveva disposto la confisca”. O comunque, alpiù tardi (come si legge tra pg. 3 e pg. 4) con il ricorso per cassazione (avverso ilprovvedimento della Corte d’appello che aveva confermato la confisca) giacché,pur avendo proposto un motivo attinente alla perimetrazione del periodo dipericolosità, la difesa non lo aveva supportato (così peccando per aspecificità emancata allegazione, secondo quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza17519/2024) con indicazioni e documentazioni relative alla data di acquisto deisingoli beni, al fine di consentire di accertare se l'ampliamento del periodo dipericolosità effettuato dai giudici di secondo grado - in maniera indebita, secondoil ricorrente - avesse effettivamente arrecato un concreto pregiudizio al proposto.Quell’onere dimostrativo incombeva al proposto, secondo il principio dell’onusprobandi incumbit ei qui dicit, ed andava assolto tempestivamente, nel corso delgiudizio di prevenzione.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19 Marzo 2026Il consigliere relatore Il presidente
Decreto Cassazione n. 21952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris