CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 24258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Roma ha accolto l'appello del [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza gip/tribunale di La- tina 7.09.2022 avente ad oggetto la richiesta di applicazione nei confronti di MUS- [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi Kl, K2, K3 ed L, ritenendo sussistere l'esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell'art. 274, c.p.p. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, de- ducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis) e 274 lett. c) c.p.p. In particolare, dopo aver specificato che vengono impugnati tutti i capi e i punti dell'ordinanza in cui è stato ritenuto concreto e attuale il periculum libertatis in capo all'odierno indagato, si afferma che la concretezza del pericolo è certa- mente venuta meno all'indomani del decreto di perquisizione e sequestro, che fornisce una descrizione precisa dei fatti addebitati, dato che il [OSCURATO:PERSONA] risolveva consensualmente il rapporto di lavoro con la società [OSCURATO:SOCIETA] (i) decadendo dal ruolo di addetto commerciale; (li) essendogli revocata la procura agli acquisti; (iii) rinunciando al preavviso; (iv) cessando ogni collaborazione con la società; (v) non assumendo altri incarichi professionali della stessa indole; (vi) non assumendo qualsiasi altro incarico professionale in altre società; (vii) in definitiva, fuoriu- scendo dal tessuto economico reggiano. Ad avviso della difesa ciò renderebbe og- gettivamente impossibile la reiterazione dello schema di funzionamento già col- laudato per un numero astratto di ulteriori volte. Si sottolinea poi che il ricorrente è soggetto incensurato, la cui infiltrazione nell'organizzazione criminale sub L), secondo la stessa prospettazione d'accusa, troverebbe ragion d'essere unicamente nel ruolo da egli rivestito in [OSCURATO:SOCIETA], quale pivot del sistema carosello e mai atteggiandosi ad amministratore di fatto della società missing trader. La difesa sul punto afferma che "fuori da [OSCURATO:SOCIETA], il [OSCURATO:PERSONA] semplicemente non esiste", essendo "un disoccupato, persona fisica, incensurato, che non può ricadere nella commissione di ulteriori reati, poiché sog- gettivamente ed oggettivamente autolimitato" (pag. 4 ricorso per cassazioneNius- sini). Oltretutto si allega la circostanza per cui le risibili percentuali (dato emer- gente dalle captazioni telefoniche) potrebbero diventare quelli che il Tribunale di Roma definisce "lauti profitti illeciti" solo in presenza di enormi quantitativi di merce, che è possibile comprare, immagazzinare, vendere e spedire solo attra- verso una fitta rete di società missing traders e di logistica alle spalle, invece pre- cluse alle possibilità economiche e organizzative di una singola persona fisica. In definitiva, dunque, mancherebbe la concretezza del pericolo ex art. 274, lett. c) c.p.p. e, anche laddove si riscontri il pericolo come concreto, esso non sarebbe attuale: i Giudici, in primo luogo, ricavano l'attualità per cui procedere esclusiva- mente nella prospettiva che i fatti di causa siano tutti recenti; in secondo luogo, come tali aspetti non siano dirimenti perché, nel momento in cui la misura viene applicata (ovvero il gennaio 2023, cioè ad oltre 8 mesi dalla richiesta cautelare originaria, nonché quasi 3 mesi dopo la discussione dell'udienza in appello), i rap- porti fra presunti correi (non solo all'interno di [OSCURATO:SOCIETA], ma anche fra gli espo- nenti di [OSCURATO:SOCIETA] e gli altri membri della contestata associazione per delinquere) sarebbero già stati totalmente interrotti. Considerando, quindi, che dalla novella della I. 16.04.2015, n. 47 all'art. 274, lett. c) c.p.p. è richiesto che vi sia una valutazione prognostica fondata su elementi idonei a dar conto di un pericolo attuale di concretizzazione dei rischi da scongiurare e che tale prognosi induca a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" all'epoca in cui la misura viene applicata, la difesa sottolinea come non vi sia nulla che proietti in avanti il pericolo di reiterazione delle condotte criminose anche avendo riguardo al fatto che (i) i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ragion d'essere nei limiti in cui il primo era dipendente commerciale di [OSCURATO:SOCIETA]; (ii) le numerose altre società missing traders, necessarie per attuare il c.d. caro- sello, erano riconducibili al solo [OSCURATO:PERSONA]; (iii) l'attività criminale si sarebbe solo apparentemente e prudenzialmente interrotta, quindi non in via definitiva. In conclusione, si afferma che le difficoltà di monitoraggio della corretta esecuzione delle misure cautelari non possono essere citate quali elementi decisivi per l'affermazione delle esigenze cautelari stesse. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione, in riferimento agli art. 292, comma 2, lett. c), c-bis) e 275, comma 1, 2 e 3 c.p,p. Anche in questo caso preliminarmente ricordando che tutti i capi e punti dell'ordinanza sono da ritenere impugnati, in subordine a quanto già speso nel primo motivo, la difesa afferma che nell'applicazione della misura di massimo ri- gore nei confronti dell'indagato si sarebbe incorsi nella violazione dei principi che invece la vedono quale extrema ratio dell'ordinamento, ricordando ancora una volta come la situazione di fatto sia mutata dato che il [OSCURATO:PERSONA] è al di fuori di qualsiasi contesto imprenditoriale che possa fornire anche solo il mezzo di reite- razione di reati della stessa tipologia o indole alla luce della eco raggiunta dall'in- dagine penale, definita come "ben più assordante dell'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate" (pag. 11 ricorso [OSCURATO:PERSONA]). Cadrebbe poi in contraddi- zione il Tribunale del riesame di Roma laddove degrada la situazione familiare dell'odierno indagato a "mera argomentazione generica proposta dalla difesa", no- nostante lo stesso art. 274, lett. b) c.p.p. lo ritenga motivo idoneo a caducare il pericolo di fuga. Per tali ragioni discenderebbe anche la capacità di autodisciplina che porterebbe a dover rivedere la situazione cautelare formatasi. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis), comma 2-ter e 273 c.p.p. Ricordando che anche in relazione a questo motivo tutti i capi ed i punti della sentenza sono da ritenersi impugnati, la difesa afferma che non sono rinve- nibili elementi sufficienti a comprovare le condotte del [OSCURATO:PERSONA], sulla base del fatto che (i) non vi sono contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e soggetti riferibili a TECHNOIT e DATAMA- TIC; (il) non vi sono contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti di TECHNOIT e DATAMA- TIC; (iii) non vi sono elementi per affermare che il prezzo di vendita dei prodotti ceduti da [OSCURATO:SOCIETA] a TECHNOIT e [OSCURATO:SOCIETA] fossero fuori mercato, ovverosia palesemente sottocosto; (iv) nella formulazione del capo L) di imputazione, non vi è alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a TECHNOIT e [OSCURATO:SOCIETA] in generale. 3. In data 15.04.2023 in sede di memoria di replica alla requisitoria del P.G., la difesa del ricorrente, sostanzialmente (i) ribadisce l'ammissibilità e la fon- datezza del ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti; (ii) quanto al primo motivo, evidenzia che non si tiene adeguatamente conto delle peculiarità del caso e del ruolo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], incensurato e senza alcun rapporto lavorativo, né contatto con [OSCURATO:SOCIETA] e con gli altri coindagati: per potersi viceversa parlare di un periculum libertatis concreto ed attuale vi è necessità di un ruolo in [OSCURATO:SOCIETA], venuto meno il quale non sarebbe logicamente ipotizzabile che l'indagato possa replicare uno schema operativo illecito quale quello oggi contestatogli in concorso, non avendone neppure la forza economica; (iii) quanto al secondo mo- tivo, si evidenzia come il Tribunale pare ritenere probabile che [OSCURATO:PERSONA], privo di ruoli in AREA, sia in grado di ricreare una rete di rapporti commerciali con il solo utilizzo di telefono e computer, utilizzo che, peraltro, potrebbe essergli precluso con adeguata motivazione, omettendo peraltro di motivare in relazione agli ele- menti sulla cui base le altre misure coercitive ed interdittive (anche se applicate congiuntamente) sarebbero idonee a fronteggiare l'esigenza cautelare ritenuta sussistente così come in ordine alla inidoneità degli arresti donniciliari con le pro- cedure di controllo del caso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e succ. modd. ed integrazioni, è inammissibile. 2. Al fine, peraltro, di meglio lumeggiare le ragioni che hanno determinato l'approdo di questa Corte, tenuto conto dei plurimi vizi di violazione di legge e di natura motivazione, si rende necessario un inquadramento della vicenda. 3. Anzitutto, devono essere individuati i capi di imputazione cautelare per i quali si procede: Capo K1): del delitto transnazionale di cui agli artt. 61-bis, 110 c.p. e 2 del D.Igs. n. 74/2000 perché agendo in concorso tra loro al fine di evadere VIVA, - IBATTICI quale Pres. del CdA, - BERTOLINI quale [OSCURATO:PERSONA]. del CdA, - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile acquisti, - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile vendite, di [OSCURATO:PERSONA], corrente in [OSCURATO:PERSONA], società stabilmente inserita in una frode IVA c.d. carosello in qualità di organizzatrice, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2020 dalle società sotto indicate per gli importi sotto indi- cati: - MONITORE S.I.I.Q. S.r.I per euro 11.721.765 imponibili oltre IVA per euro 2.579.448; - [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 31.909.737 imponibili oltre IVA per euro 7.020.142; indicavano nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2020 elementi passivi fittizi di pari importo. Reato commesso col contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Capo K2): del delitto transnazionale di cui agli art. 61-bis, 110, 56 c.p. e artt. 2 e 6, comma 1-bis del D.Igs. n. 74/2000 perché agendo in concorso tra loro al fine di evadere VIVA per un valore complessivo superiore a 10 mln di Euro (calcolato tenendo conto VIVA evasa nell'intero carosello fraudolento interessante altri paesi UE), - IBATTICI quale Pres. del CdA , - BERTOLINI quale [OSCURATO:PERSONA]. del CdA, - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile acquisti, - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di respon- sabile vendite, di [OSCURATO:PERSONA], corrente in [OSCURATO:PERSONA], società stabilmente iscritta in una frode IVA c.d. carosello in qualità di organizzatrice, ricevevano fatture per operazioni inesistenti da: - [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 49.610.099,60 imponi- bili oltre IVA per euro 10.914.221,91, - [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 19.012.958,20 imponibili oltre IVA per euro 4.182.850,80, - [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 11.969.635 imponibili oltre IVA per euro 2.633.319,70 - [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 5.016.851 imponibili oltre IVA per euro 1.103.707 - [OSCURATO:SOCIETA] per euro 2.035.85 imponibili oltre IVA per euro 447.887,88 compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad avvalersi di esse nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2021. Reato commesso col contributo di un gruppo criminale organizzato impe- gnato in attività criminali in più di uno Stato. [OSCURATO:PERSONA] nel 2021 fino a tutt'oggi; Capo K3): del delitto transnazionale di cui agli artt. 61-bis, 81 cpv. e 110 c.p. e art. 8 del D.Igs. n. 74/2000 perché agendo in concorso fra loro, ai fine di consentire a terzi di evadere VIVA, - IBATTICI quale Pres. del CdA, - BORTOLINI quale [OSCURATO:PERSONA]. del CdA, - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile acquisti, - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile vendite di [OSCURATO:PERSONA], corrente in [OSCURATO:PERSONA], società stabilmente inserita in una frode IVA c.d. carosello in qualità di organizzatrice, dopo aver acquistando prodotti informatici dalla cartiera MONITORE S.I.I.Q. Sri e dalle società filtro [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] interposte tra esse, le società cartiere e gli effettivi fornitori esteri, emettevano fatture per operazioni inesistenti per i seguenti importi nei confronti delle società sotto indicate: - [OSCURATO:PERSONA] destinataria di fatture per euro 30.941.087 imponibili oltre IVA per euro 6.807.039 nel 2020 e per euro 39.969.683 imponibili oltre IVA per euro 8.793.330,26 nel 2021 - [OSCURATO:SOCIETA] destinataria nel 2021 di fatture per euro 15.544.615 imponibili oltre IVA per euro 3.419.815,30. Reato commesso col contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17.12.2071; Capo L): Del delitto di cui all'art. 416, commi 1 e 3, c.p. e art. 4 della L. n. 146/2006 perché si associavano stabilmente tra loro e con altri soggetti allo scopo di commettere più delitti tributari di cui agli artt. 2 e 8 del D.Igs. n. 74/2000 di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in frode all'IVA c.d. intra- comunitaria nel settore dei prodotti informatici e, in particolare, nel commercio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché più delitti di appropriazione indebita (646 c.p.) in ambito societario e riciclaggio/reimpiego/autoriciclaggio (648-bis, ter, iter c.p.) dei proventi illeciti accumulati, avvalendosi: a) di c.d. "società cartiere", quali [OSCURATO:PERSONA] qualità S.r.I., [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I., Zetatech S.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], e cioè imprese commerciali mancanti di strut- tura operativa, amministrate da prestanomi, ed esclusivamente destinate ad es- sere interposte tra gli effettivi destinatari finali dei prodotti e i fornitori esteri, per essere così caricate dell'IVA destinata a non essere versata e votate all'insolvenza, mediante l'acquisto non ivato di prodotti informatici da fornitori esteri e la rivendita ivata sottocosto dei medesimi prodotti informatici in ambito nazionale ad altre società filtro nella disponibilità dell'organizzazione, b) di società c.d. filtro, quali Tecno-Trades, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., destinate ad acqui- stare prodotti informatici sottocosto dalle società cartiere e a rivenderli alla società broker [OSCURATO:SOCIETA], incamerando quale profitto il margine percentuale destinato ad essere spartito tra gli organizzatori della frode (ovvero, - [OSCURATO:SOCIETA] per euro 49.610.099,60 imponibili oltre IVA per euro 10.914.221,91, - [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 19.012.958,20 imponibili oltre IVA per euro 4.182.850,80, - [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 19.969.635 Imponibili oltre IVA per euro 2.633.319,70 - [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 5.016.851 imponibili oltre IVA per euro 1.103.707 - [OSCURATO:SOCIETA] per euro 2.035.854 imponibili oltre IVA per euro 447.887,88), c) di società di logistica, quali [OSCURATO:SOCIETA]., presso le quali venivano staccati e smistati i prodotti informatici e verificati i numeri seriali di essi di modo che tali prodotti, spesso fatti girare più volte, con modalità di carosello chiuso, grazie alla complicità di società estere, non venissero venduti più volte al medesimo soggetto, ma venissero di volta in volta fatti girare su società acquirenti diverse, d) della società broker [OSCURATO:SOCIETA], fulcro dell'organizzazione, acquirente di prodotti infor- matici a prezzi concorrenziali, che poi rivendeva ad ulteriori società broker nazio- nali (tra cui [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) che, a loro volta, rivendevano i mede- simi prodotti informatici, o all'estero, così costituendosi (per effetto dell'acquisto ivato e della rivendita non ivata del medesimo prodotto) crediti IVA fittizi, e ali- mentando il carosello fraudolento attraverso la circolazione dei medesimi prodotti con modalità di carosello chiuso, o immettendo in consumo sul territorio nazionale i prodotti informatici ad un prezzo più che concorrenziale. Organizzazione dotata di mezzi quali: le società cartiere, filtro, logistiche e broker; provviste, accumulate anche all'estero da reinvestire, relazioni nel mondo bancario, relazioni con le so- cietà estere fornitrici. Rivestendo gli indagati i seguenti ruoli: BERTOLINI, ruolo di organizzatore del sodalizio poiché operando quale residente di [OSCURATO:SOCIETA], dava istruzioni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla costruzione e realizzazione del carosello fraudolento; [OSCURATO:PERSONA], ruolo di organizzatore del sodalizio poiché, operando quale responsabile acquisti di [OSCURATO:SOCIETA], dietro direttive del [OSCURATO:PERSONA] e di concerto col responsabile vendite [OSCURATO:PERSONA], gestiva direttamente l'operatività delle società filtro dande istruzioni agli amministratori di diritto teste di paglia, mante- 7 ic, neva i contatti sia coi fornitori esteri sia con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- squale, gestori di fatto delle società cartiere, sia con i gestori delle società logisti- che Molteni, Merli e Carcuro, organizzando la catena degli acquisti dall'estero fino ad Arca, fornendo altresì i prezzi relativi ad ogni passaggio di prodotto, ZOMPA- RELLI, ruolo di organizzatore del sodalizio poiché quale effettivo gestore delle so- cietà cartiere [OSCURATO:PERSONA] qualità srl, [OSCURATO:SOCIETA]., Zeta- tech S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della società filtro Tecno-Trades a partire da otto- bre 2021, manteneva stabili contatti con [OSCURATO:PERSONA] Corrado di Area; MOLTENI, partecipe, poiché quale gestore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., manteneva stabili rapporti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con gli amministratori delle società filtro, assicu- rando lo stoccaggio e la consegna dei prodotti commercializzati in frode all'IVA, eseguendo controlli sui numeri seriali dei prodotti di modo che i medesimi non circolassero più di una volta sui medesimi clienti di Area; CARCURO e MERLI, par- tecipi, poiché quali gestori della [OSCURATO:SOCIETA]., mantenevano stabili rapporti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con gli amministratori delle società filtro, assicu- rando lo stoccaggio e la consegna dei prodotti commercializzati in frode all'IVA, eseguendo controlli sui numeri seriali dei prodotti di modo che i medesimi non circolassero più di una volta sui medesimi clienti di Area; PISAPIA, partecipe, poi- ché quale gestore della società mista cartiera e filtro [OSCURATO:SOCIETA]., e mantenendo relazioni con gli effettivi gestori di società cartiere alimentanti il carosello fraudo- lento, prendeva accordi con [OSCURATO:PERSONA] al fine di partecipare in modo stabile al ca- rosello fraudolento organizzato da [OSCURATO:SOCIETA]; VECCHI, partecipe, poiché, quale titolare delle società filtro [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], e mantenendo relazioni con gli effettivi gestori di società cartiere alimentanti il carosello fraudolento, non- ché coi responsabili delle società logistiche coinvolte, prendeva accordi con MUS- SINI al fine di partecipare in modo stabile al carosello fraudolento organizzato da [OSCURATO:SOCIETA], FEI, partecipe, poiché quale titolare delle società filtro [OSCURATO:SOCIETA] e della neo costituita ALLTRADE, e mantenendo relazioni con gli effettivi gestori di società cartiere alimentanti il carosello fraudolento, nonché coi responsabili delle società logistiche coinvolte, prendeva accordi con [OSCURATO:PERSONA] al fine di partecipare in modo stabile al carosello fraudolento organizzato da [OSCURATO:SOCIETA], MASSA, parte- cipe quale amministratore della società filtro [OSCURATO:SOCIETA], nonché quale facilitatore nei rapporti con gli istituti di credito tramite la sua rete di relazioni e nel procurare società e relativi prestanomi da introdurre nel carosello IVA; intratteneva a tal fine rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con soggetti prestanonni, tra cui Cardarello, amministratore di diritto di Zetatech; coadiuvava [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di Ze- tatech e [OSCURATO:SOCIETA]; CICERANI, partecipe per aver coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nell'apertura di rapporti bancari per le società cartiere e nella gestione dei rapporti col ceto bancario, anche con modalità corruttive, onde ottenere lo sblocco di conti correnti sospesi o evitare l'invio di doverose segnalazioni di operazioni sospette, nonché nella gestione - di concerto con Zomparclli e Massa - dei prestanomi delle società cartiere e filtro Cardarello, Gatta e Citea. Associazione di carattere transnazionale impegnata in attività criminali in più Stati UE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri luoghi in permanenza attuale. 4. Enunciate quindi le imputazioni cautelari, può quindi passarsi ad esami- nare la vicenda processuale. 4.1. Con istanza depositata il 02.04.2022, il Pubblico ministero dello Euro- pean [OSCURATO:PERSONA] - Procura Europea ha chiesto al Gip di Latina di applicare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo K3), dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di FOI (capo K1), di tentativo di dichia- razione fraudolenta mediante utilizzo di FOI (capo K2) (tutti delitti contestati con l'aggravante del reato transnazionale di cui all'art. 61-bis c.p.), nonché per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416, comma 1 c.p. (capo L). In sostanza, secondo l'ipotesi accusatoria, il [OSCURATO:PERSONA] - unitamente a molti altri indagati per i quali sono stati iscritti separati appelli cautelari - avrebbe preso parte ad un'articolata organizzazione criminale dedita alla ideazione e consuma- zione di frodi all'IVA intra-comunitaria (c.d. frodi carosello). In particolare, per quanto concerne le frodi accertate in relazione ai periodi d'imposta 2020 e 2021, al [OSCURATO:PERSONA] si contesta, nella sua veste di dirigente della società e di organizzatore della frode, di aver concorso alla presentazione della dichiarazione annuale IVA della società [OSCURATO:SOCIETA] nella quale erano riportati elementi passivi risultanti dalle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altre società coin- volte nel carosello, nonché di aver concorso alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di altri operatori. Di qui le contestazioni del reato di cui all'art. 8 del D.Igs. n. 74/2000, nonché del reato di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74/2000, nella forma consumata per l'anno d'imposta 2020 e tentata per 2021. Di fronte ad un'attività illecita sistematica, posta in essere per anni e che ha visto coinvolte molteplici persone giuridiche (sia reali, che fittizie) e i rispettivi vertici aziendali (amministratori, direttori, ecc.) ope- ranti in stretto collegamento tra loro, il PM ha infine ipotizzato l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere (capo L), finalizzata alla consumazione di delitti di varia natura (soprattutto tributari): associazione nella quale l'odierno appellato avrebbe avuto il ruolo di organizzatore.4.2. Con ordinanza del 07.09.2022 il Gip di Latina rigettava la richiesta del PM non ravvisando per nessuno degli inda9ati - ivi incluso l'odierno ricorrente - gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati a loro contestati. In particolare, la valutazione complessiva delle risultanze probatorie non veniva ritenuta tale da ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con speci- fico riferimento alle singole condotte di omessa dichiarazione Iva ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, ipotizzando l'esistenza di una catena di acquisti e vendite di beni informatici da una società all'altra a prezzi inferiori con acquisti all'origine vantaggiosi in relazione al mancato versamento dell'IVA e con corri- spondente emissione di fatture per operazioni inesistenti. Oggetto delle vendite concerneva in prevalenza auricolari [OSCURATO:PERSONA] che la società [OSCURATO:PERSONA] acquistava e poi riven- deva ad AREA, successivamente rivenduti a TECNHOIT. Il quadro indiziario è ricostruito sulla base dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate, in cui si indicano i beni acquistati da TECNHOIT presso AREA e le fattura- zioni che inizialmente [OSCURATO:SOCIETA] non emette, fatture poi emesse a partire dal primo trimestre 2021: sui punto non venivano apprezzati gravi indizi di colpevolezza sulla base delle conversazioni intercettate riportate nella richiesta cautelare (nello specifico, i progressivi n. 1055, 1299 e 532). In particolare, veniva assunto che i passaggi intermedi della merce in ambito nazionale fossero soltanto cartolari ed effettuati mediante "cambio di allocazione sempre all'interno della logistica di turno", non risultando chiaro come il quadro indiziario potesse essere fondato sulla base di "liberatoria" (pag. 37 della richiesta cautelare) che sarebbe fornita dal venditore dopo aver ricevuto il pagamento da parte del cliente, e a risultati non diversi si perveniva con particolare riguardo ai documenti di trasporto indicati nelle mail del 1.02.2021 e 8.02.2021 che poco direbbero di una consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di partecipare ad una frode. Nemmeno chiaro sarebbe sembrato il mecca- nismo descritto alle pagg. 50-51 della richiesta cautelare, relativo al cambio dei numeri seriali impressi sui singoli Airpods poiché l'identità dei numeri seriali è ri- ferita a società diverse da quelle di cui alle condotte rubricate dal P.M. Quanto poi alla fattispecie contestate di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.Igs. n. 74/2000 la ricostruzione operata fa riferimento ad un ammontare IVA che sia riferibile alle fatture emesse per operazioni inesistenti, circostanze non documentate in capo a ciascuna società. In conclusione, difetterebbe il grave qua- dro indiziario delle fattispecie contestate ai fini dell'adozione della cautela perso- nale richiesta, anche con riguardo ai sequestri richiesti con riferimento agli ele- menti per ritenere sussistente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.4.3. Veniva tempestivamente interposto appello avverso la decisione del 7.09.2022, lamentando il sostanziale difetto di motivazione dell'ordinanza caute- lare, posto che il Gip, operando una sorta di esame "a campione" di alcune conte- stazioni, aveva escluso la gravità indiziaria per tutti i delitti, con una motivazione sostanzialmente apodittica e dunque senza vagliare i singoli elementi posti a fon- damento di ciascuna imputazione. Il PM appellante si doleva inoltre del fatto che il giudice emittente aveva proceduto ad una valutazione parcellizzata dei singoli indizi, svalutando eccessivamente il contenuto di conversazioni telefoniche che in- vece erano da ritenersi significative. Prima dell'udienza di trattazione del gravame, il PM ha trasmesso ulteriori atti a sostegno dell'appello, in particolare gli esiti delle perquisizioni a carico degli indagati da lui disposte nell'ottobre 2022, nonché dell'interrogatorio (me/ius, del rifiuto a rendere interrogatorio) dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]- parelli e delle sue spontanee dichiarazioni. 4.4. Il Tribunale di Roma in data 23.01.2023 accoglieva l'appello del PM. In particolare, dopo una premessa sull'ammissibilità del ricorso del PM (pagg. 10-12 ordinanza Trib. Roma), si riepilogava la genesi dell'indagine e le fonti di prova (pagg. 12-13 ordinanza Trib. Roma), nonché l'ipotesi accusatoria (pagg. 13-31 ordinanza Trib. Roma), e il Tribunale analizzava (i) il fenomeno delle frodi carosello sugli acquisiti infra-comunitari (pagg. 13-16 ordinanza Trib. Roma), (ii) la qualificazione giuridica delle condotte poste in essere nelle frodi carosello (pagg. 16-17 ordinanza Trib. Roma), (iii) il sistema fraudolento emerso dalle indagini e gli elementi di prova a carico (pagg. 17-30 ordinanza Trib. Roma), (iv) i motivi del rigetto dell'ordinanza appellata (pagg. 30-31 ordinanza Trib. Roma). Veniva poi analizzato il profilo relativo ai "reati fine" contestati all'indagato (pagg. 31-49 ordinanza Trib. Roma), con riguardo a (i) i reati commessi nell'am- bito di [OSCURATO:SOCIETA] (capi K1, K2, K3), la qualificazione giuridica dei fatti e l'imputa- bilità oggettiva e soggettiva delle condotte, con specifico riguardo al ruolo di Mus- sini (pagg. 31-47 ordinanza Trib. Roma); (ii) il reato associativo (capo L), localiz- zando l'esistenza dell'associazione in elementi come (a) la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (pag. 47 ordinanza Trib. Roma); (b) i reiterati contatti tra gli indagati (pagg. 47-48 or- dinanza Trib. Roma); (c) l'arco temporale (pag. 48 ordinanza Trib. Roma); (d) le modalità esecutive e la ripartizione di ruoli (pag. 48 ordinanza Trib. Roma); (e) la predisposizione di mezzi, la struttura organizzativa e l'esistenza di regole discipli- nanti i rapporti interni tra i sodali (pag. 48 ordinanza [OSCURATO:PERSONA]); (f) il programma criminoso (pagg. 48-49 ordinanza [OSCURATO:PERSONA]), illustrando infine gli argomenti a discarico allegati dalla difesa dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] aver esposto il proprio convincimento sui gravi indizi di colpevolezza (pag. 50 ordinanza Trib. Roma), per quanto concerne le esigenze cautelari e la scelta della misura (pagg. 50-55 ordinanza Trib. Roma), il Tribunale analizzava (i) le esigenze cautelari (pagg. 50-54 ordinanza Trib. Roma), (li) la scelta della misura cautelare (pagg. 54-55 ordinanza Trib. Roma) e (iii) si formulavano le conclusioni (pag. 55 ordinanza Trib. Roma), concludendo per l'accoglimento del ricorso del PM. 5. Tanto premesso in fatto, può quindi procedersi all'esame dei singoli mo- tivi di ricorso che, come anticipato, si espongono tutti al giudizio di inammissibilità. 6. I primi due motivi di ricorso riguardano le esigenze cautelari (in partico- lare, la lett. c) dell'art. 274 c.p.p.) e l'adeguatezza della misura carceraria. Preliminarmente, risulta doveroso richiamare anche in questa sede che la I. 16 aprile 2015, n. 47 ha modificato il testo dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., inserendo, in aggiunta a quello della concretezza, l'espressa previsione del requi- sito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato; così come è utile richiamare quell'orientamento di legittimità per cui "detta modifica normativa non implica che la valutazione prognostica affidata al giudice, oltre a fondarsi su elementi reali e non ipotetici, debba avere ad oggetto anche la previsione di una 'specifica occa- sione' per delinquere" (in tal senso, ex plurimis Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Rv. 266958 e Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674). Il giudizio previsto dal legislatore in materia di esigenze cautelari è, infatti, configurato come una prognosi riferita alla consumazione di delitti individuati con il ricorso a categorie assai ampie ("gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede"), rispetto ai quali, quindi, l'elevata pro- babilità di recidiva nel periodo di tempo in cui possono essere attive le cautele, da un canto non può essere temporalmente ancorata a parametri stringenti, quali l'immediatezza o l'imminenza, ma solo a parametri più elastici, come la prossimità o la vicinanza, e dall'altro non può essere desunta, in via esclusiva o prevalente, da condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato ("le specifiche occasioni" appunto), ma in primo luogo dalla sua per- sonalità e dalla sua capacità a delinquere. La necessità di valutare non solo la concretezza ma anche l'attualità del pericolo impone, al fine ultimo di scongiurare automatismi nell'applicazione della misura, di apprezzare il rischio di recidivanza che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare sotto il profilo della dimensione temporale; ne segue che tutti gli elementi posti a fondamento della prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis (le "specifiche modalità e circostanze del fatto", "la personalità della per- sona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali") devono essere valutati tenendo necessaria- mente conto dell'epoca in cui hanno assunto la specifica rilevanza loro assegnata; sicché per determinare la natura ed il livello di gravità del pericolo sussistente nella fattispecie concreta dovrà essere presa in considerazione non solo la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e il momento della decisione cautelare ma anche l'epoca di consumazione dei reati oggetto dei precedenti penali dell'indagato nonché, più in generale, la presenza di altri elementi indicativi della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui lo stesso è inserito purché non risalenti nel tempo ma recenti (sul punto, si vedano anche Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Rv 265985; Sez. 6 n. 15978 del 27/11/2015, Rv. 266988; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 e, più di recente, Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566, che hanno affermato il principio che "il re- quisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'im- minenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprez- zata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità crimi- nale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare"). Dunque, non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di "occasioni di riproduzione" della condotta illecita, le quali si connotano come ele- menti "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, dovendo ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla complessiva valutazione dei com- portamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso, ex plurimis, Sez. 1, n. 54163 del 21/09/2018, non massimata; Sez. 4, n. 27420 del 03/05/2018, in motivazione; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Rv. 270634).7. Orbene, con riguardo al primo motivo, in conclusione può affermarsi che l'apparato argomentativo sviluppato nell'ordinanza impugnata giustifica la persi- stenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa non con la previsione di prossime occasioni favorevoli per realizzarla, ma da elementi sintomatici di re- cente verificazione. Sebbene il ragionamento giudiziale prenda in esame talora argomenti in- conferenti con la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (come a pag. 53, quale la conversazione tra FEI e CERCURO presidente di [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest'ultimo si offre di introdurre FEI in altri caroselli IVA, diversi da quelli gestiti da AREA, elemento connesso con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] possa mettere al servizio di altri la vasta esperienza maturata nel settore delle frodi carosello), valide argomentazioni sono riscontrabili nell'irrilevanza che (i) AREA abbia deciso di dotarsi di modelli organiz- zativi ex D.Igs. n. 231/2001 per via della prossimità con la perquisizione (la deli- bera è del 18 ottobre 2022, mentre le perquisizioni del 12 ottobre 2022); (ii) AREA abbia deciso di interrompere le attività di B2B e quindi il commercio degli Airpods, potendo le frodi carosello riguardare qualunque prodotto commerciale e trattan- dosi di deliberazioni che possono tranquillamente essere revocate in qualunque momento dallo stesso organo che le ha adottate (pagg. 53-54 ordinanza Trib.Roma); (iii) soprattutto, assume valenza pregnante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia in- terrotto consensualmente il rapporto di lavoro con AREA, pur di fronte alla emer- sione "di fatti gravissimi a carico del dipendente nonché gravemente lesivi degli interessi societari" che non giustificherebbero l'atteggiamento "remissivo" della società. 7.1. In particolare, quanto ai gravi indizi di colpevolezza (i), l'ordinanza ha motivato che le fonti di prova acquisite, tenuto conto anche degli sviluppi che le indagini preliminari potranno avere, appaiono idonee e sufficienti a fondare a ca- rico dell'indagato, in relazione a tutti i delitti a lui ascritti, quella "qualificata pro- babilità di colpevolezza" che per costante giurisprudenza è necessaria e sufficiente per l'emissione di un provvedimento cautelare (allegando la sentenza della Cass., Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202001). 7.2. Quanto alle esigenze cautelari (il), il Tribunale ha poi ritenuto che sus- sistessero quelle di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., essendosi "in presenza di un'at- tività illecita sistematica, reiterata nel tempo e certamente non occasionale ed episodica (...) ed essendo accertati numerosi e gravi reati tributari e societari com- messi con modalità sostanzialmente analoghe che lasciano presumere l'esistenza di un consolidato schema di funzionamento".In particolare, "il [OSCURATO:PERSONA] agiva infatti secondo modalità professionali ed era soggetto estremamente esperto e scaltro nella creazione e gestione di società car- tiere e filtro, attività che lo stesso gestiva con estrema disinvoltura e che costituiva e costituisce la fonte di lauti profitti illeciti, più in generale riscontrandosi la ten- denza ad intessere e mantenere una fitta rete di relazioni personali nell'ambito della quale, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte, si assiste ad una insidiosa infiltrazione di comportamenti criminali all'interno del tessuto economico" (pag. 50-51 ordinanza Trib. Roma). Quanto, infatti, al requisito della concretezza del pericolo (a), vengono ci- tate le conversazioni nel quale l'indagato parla in maniera entusiastica dei suoi rapporti con loschi informatori esteri o nelle quali l'indagato allude chiaramente a condotte corruttive nei confronti di altri soggetti privati (ibidem). Con riferimento poi all'attualità del pericolo (b), si ricorda i) che i fatti sono tutti recenti (risalendo gli ultimi reati contestati al dicembre del 2021), il) che l'associazione era certamente ancora operativa nel 2022 ed è lecito ritenere che la stessa lo sia ancora (essendo gli indagati a conoscenza delle indagini avviate dall'agenzia delle entrate almeno dal maggio del 2021, epoca dei primi accessi ispettivi). Si valorizzano: a) gli esiti delle perquisizioni disposte dal PM ed eseguite nell'ottobre del 2022, in cui nella disponibilità dell'indagato sono stati rinvenuti numerosi documenti e fi/es relativi alle cartiere implicate nella frode, ma anche a numerose altre società (come la [OSCURATO:SOCIETA]., la MA&[OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA].) coinvolte nella frode carosello come buffer o broker (riepilogandosi quanto ripor- tato alle pagg. 3-7 della nota riepilogativa dell'ottobre 2022 della G.d.F., per cui si veda pag. 52, nota n. 9, ordinanza Trib. Roma); b) l'esame effettuato dalla P.G. dei PC sequestrati, che ha consentito di rinvenire negli stessi messaggi, relativi aventi ad oggetto cartiere, acquisti da fornitori comunitari e controlli di numeri seriali, che proseguono sino alla metà del 2022 (elemento che consente di ritenere "probabile che il [OSCURATO:PERSONA], tramite suo socio e strettissimo collaboratore, si sia pro- curato nuove cartiere da sostituire a quelle oggetto di indagine (tutte liquidate o chiuse) da inserire nel meccanismo fraudolento già descritto", a pag. 53 ordinanza Trib. Roma). 8. Quanto alla scelta della misura cautelare applicabile, censurata nel se- condo motivo di ricorso, il Tribunale ha sottolineato come la restrizione carceraria fosse l'unica in grado di evitare che l'indagato, come già fatto in occasione degli episodi oggetto di addebito, reiterasse le sue condotte criminose e come la misura della custodia cautelare in carcere fosse perfettamente proporzionata alla estrema gravità dei fatti: su questo punto il giudizio predittivo è stato formulato a partire da solide massime tratte dall'esperienza giudiziaria, applicate alla stregua di criteri di inferenza logica correttamente applicati. In particolare, oltre alla necessaria applicazione di misure cautelari coerci- tive custodiali, veniva rilevata l'inadeguatezza delle altre misure cautelari poten- zialmente irrogabili, quali (i) le misure di natura interdittiva, che sarebbero del tutto insufficienti ove si consideri che l'indagato non ha mai rivestito ruoli e inca- richi formali presso molte delle società e delle imprese implicate nella frode, ma sempre etero-dirette avvalendosi di soggetti terzi che rispondevano a lui e che a loro volta si celavano dietro prestanome e teste di legno; (il) le misure coercitive non custodiali, o di mera costrizione, che, lasciando all'indagato una quasi totale libertà di azione e di movimento, non consentirebbero il soddisfacimento delle ri- tenute esigenze cautelari e (iii) gli arresti domiciliari, siccome il [OSCURATO:PERSONA] gestiva il carosello e le società coinvolte tramite soggetti che usavano prestanome e opera- vano sui conti correnti delle stesse per lo più online e aveva già dimostrato di non offrire sufficienti garanzie in ordine al rispetto di prescrizioni. A pag. 55 dell'ordinanza, peraltro, si afferma come "quanto poi alle dedu- zioni della difesa, si deve prendere atto che si tratta di argomenti piuttosto gene- rici, che sono da disattendere sulla base delle motivazioni sin qui ampiamente esposte, tanto in punto di attualità del pericolo di recidiva quanto di indispensabi- lità della custodia in carcere" e come, del resto, anche "le esigenze familiari del prevenuto (cura e assistenza della madre di 78 anni), oltre a non essere state in alcun modo documentate (nel senso che non è provato che sia lui l'unico soggetto che può farsi carico dell'assistenza), non possono, per ovvie ragioni essere di osta- colo all'applicazione della misura - non ricorrendo peraltro in alcun modo i presup- posti per l'applicazione del divieto di custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p.". 9. Il terzo motivo di ricorso contesta il fumus delicti del reato di cui all'art. 8 del D.Igs. n. 74/2000: esso appare non solo generico e contestativo, ma si espone preliminarmente anche ad un giudizio di inammissibilità per carenza di interesse, in quanto dall'accoglimento non deriverebbe la caducazione della misura cautelare, applicata anche per altri tre capi di imputazione, oltre al capo K3) di imputazione. Ritiene la Corte che in ipotesi di ricorso per Cassazione dell'indagato in procedimento cautelare personale in tema di libertà, l'interesse infatti sia quello di ottenere il risultato di un provvedimento sulla libertà personale adeguato al singolo caso concreto: sicuramente quello, in presenza di gravi indizi, di maggior garanzia possibile delle esigenze cautelari, ma eventualmente anche quello di ottenere la liberazione dell'indagato o una misura per lui più favorevole, sempre relativamente al suo status libertatis. Nella specie, ferma la esistenza di gravi indizi di colpevo- lezza e di esigenze cautelari comportanti la custodia in carcere per gli altri reati contestati negli ulteriori capi contestati a carico del [OSCURATO:PERSONA] (K1, K2 ed L), non può riconoscersi l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo K3, capo di imputazione del tutto inin- fluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugna- zione esperita - si ripete - nell'ambito del procedimento cautelare de libertate (v., Cass. pen. Sez. VI, ud. 11-12-2008, dep. 30-12-2008, n. 48489; C., Sez. VI, 26.11-23.12.2021 n. 47084). 10. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. 11. Segue, infine, quanto previsto dall'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen., conseguendo all'inammissibilità del ricorso, l'esecuzione