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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24066/2025

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guente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 8863 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di SERAFINISALVATORE, rappresentati e dife s i dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procur a in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente – N. 18863/22R.G. avverso l a sentenza del la Corte d’appello di Lecce n. 619 /202 2 pubblicata i l 25.5.2022; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 0 . 6 .2025 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 28.3.2014, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Lecce la declaratoria della responsabilità del Comune di Galatina per le lesioni fisiche patite in conseguenza del sinistro occorsogli il 19.3.2013 alle ore 12 circa, in Galatina, alla [OSCURATO:PERSONA], all’altezza del civico 28, per essere incappato, in sella al suo velocipede, in una sconnessione del manto stradale; invocando la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2051 c.c. , chiese la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 239.906,00, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] si costituì, contestando le avverse domande e comunque chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essere eventualmente da questa manlevato nell’ipotesi di sua condanna.

La terza chiamata si costituì in giudizio, sostenendo la assoluta estraneità ai fatti in questione ed alle relative responsabilità da essi discendenti.

Essendo frattanto deceduto l’attore, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituirono in giudizio gli eredi, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

Istruita la causa anche mediante CTU, con sentenza del 6.4.2020 il Tribunale di Lecce accolsela domanda e, dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di Galatina, lo condannò al pagamento, in favore degli attori, della complessiva N. 18863/22R.G. somma di € 102.924,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori, regolando le spese.

Avverso detta sentenza proposetempestivamente appello il Comune di Galatina.

L’adita Corte d’appello di Lecce, nella resistenza degli eredi Serafini e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenza del 25.5.2022 accolseintegralmente il gravame, riformando la sentenza di primo grado e rigettando le domande degli appellati eredi Serafini.

Osservò la Corte leccese che il sinistro era da ascrivere ad esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che aveva improntato la propria condotta di guida del velocipede a negligenza e imprudenza, così interrompendo il nesso di causalità tra la res custodita e l’evento; che infatti la buca in cui era incorso il Serafini era sì di larghe dimensioni, ma era posta al centro della carreggiata, sicché l’originario attore avrebbe potuto evitarla ove si fosse attenuto all’obbligo di tenere rigorosamente la destra e comunque tenendo un comportamento più accorto.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un formale unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi il Comune di Galatina e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata comunicata alle parti proposta di definizione anticipata del ricorso, nel senso della sua inammissibilità, per investire l’unico motivo profili di fatto, riservati al giudice del merito.

I ricorrenti hanno tempestivamente avanzatomotivata istanza di decisione del ricorso.

Fissata l’odierna adunanza camerale, il Comune ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.

N. 18863/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la carenza ed illogicità della motivazione.

I ricorrenti lamentano l’erroneità della decisione per aver la Corte leccese ritenuto – nonostante le contrarie evidenze probatorie - che il de cuius non avesse tenuto, nell’occorso, un comportamento adeguato e prudente in relazione alle condizioni della strada, così ritenendo eliso il nesso di causalità tra la res e l’evento di danno. 2.1 – Ritiene la Corte di dover convintamente ribadire la valutazione di inammissibilità già espressa con la proposta di definizione anticipata, perché i ricorrenti – con l’unico articolato mezzo – si limitano in realtà a contesta re la ricostruzione del fatto in ordine alla sussistenza o meno della condotta (dal giudice di merito ritenuta) imprudente di [OSCURATO:PERSONA] , senza però formulare censure sussumibili nell’ambito della previsione dell’art. 360, comma 1, c.p.c.

Infatti, con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello leccese ha fatto corretta applicazione dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo provato il nesso di causalità, ma al contempo ritenendo sussistere il caso fortuito, costituito dal comportamento imprudente del danneggiato.

Ciò con valutazione di mero fatto, che il mezzo –per come è stato formulato - non è idoneo ad incidere.

Sul punto, è noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez.

Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto N. 18863/22R.G. condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.

Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento di danno (ossia, per rapportare il concetto alle concrete evenienze di causa, tra la buca esistente sul manto stradale e la caduta accidentale,questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma v. anche, tra l’altro, Cass. n. 1404/2025): a)la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b)il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; c)se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; N. 18863/22R.G. d)se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d’)valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d’’)valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d’’’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d’’’’)considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 2.2 –Ora, la Corte d’appello ha esattamente applicato detti principi, perché – avendo ritenuto visibile la grossa buca –ha ritenuto così integrata la prova del caso fortuito, mandando assolto il Comune da responsabilità; infatti, secondo quanto apprezzato dal giudice d’appello, il danneggiat o avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, usando l’ordinaria diligenza, ossia anzitutto tenendo rigorosamente la destra, in conformità al comportamento richiesto dalle norme sulla circolazione stradale, posto che la buca, per quanto di grosse dimensioni, si trovava esattamente al centro della carreggiata; ed in secondo luogo, proprio perché di grosse dimensioni, ritenendo che la stessa era ampiamente visibile, dunque evitabile dal danneggiato, ove egli avesse adottato la necessaria cautela nell’affrontare il tratto di strada interessato dalla buca, tanto più che l’intera strada si trovava in condizioni non ottimali.La circostanza N. 18863/22R.G. di non aver così operato, dunque, nella valutazione del giudice d’appello, integra un fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità, perché costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile.

Non solo non può, pertanto , configurarsi la prospettata violazione di norme di diritto, essendosi correttamente applicato l’art. 2051 c.c., come correntemente interpretato da questa Corte, anche in relazione al corrispondente onere della prova, ma il mezzo si rivela senz’altro inammissibile, perché, sotto il velo della pretesa violazione di norma di diritto, si censura in realtà proprio l’apprezzamento fattuale operato dalla Corte leccese, ad essa esclusivamente riservato e comunque congruamente motivato. 2.3– A quanto già espresso con la proposta di definizione anticipata, può anche aggiungersi che il mezzo è, nella sua enunciazione, vieppiù inammissibile perché cumula il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con un preteso vizio motivazionale, senza vincolo di subordinazione neanche logica, donde la sua intrinseca contraddittorietà (o la motivazione è errata in iure, e dunque esiste, benché appunto erronea, oppure è omessa o apparente, ma in facto, quindi non esiste: i vizi denunciati dai ricorrenti, cioè, non possono coesisteregià sul piano logico, come invece sostanzialmente postulato dal mezzo in esame); né, in ogni caso, il profilo motivazionale risulta minimamente illustrato nel corpo del motivo, fatti salvi episodici riferimenti alla illogicità della motivazione, pur sempre esplicati con riguardo alla pretesa violazione di legge.

N. 18863/22R.G. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che i ricorrenti va nno anche condannat i ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo.

In relazione alla data di proposizione delricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Infine, vista la causa petendi, va disposto l’oscuramento dei dati deiricorrenti e del de cuius.

P.Q.M la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi in favore del Comune di Galatina,nonché in € 5.500,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre (per entrambi i controricorrenti) € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore d i entramb i i controricorrenti, della somma di € 3.000,00, nonché in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, rispettivamente commi 3 e 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di N. 18863/22R.G. contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 8863 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di SERAFINISALVATORE, rappresentati e dife s i dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procur a in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente – N. 18863/22R.G. avverso l a sentenza del la Corte d’appello di Lecce n. 619 /202 2 pubblicata i l 25.5.2022; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 0 . 6 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 28.3.2014, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Lecce la declaratoria della responsabilità del Comune di Galatina per le lesioni fisiche patite in conseguenza del sinistro occorsogli il 19.3.2013 alle ore 12 circa, in Galatina, alla [OSCURATO:PERSONA], all’altezza del civico 28, per essere incappato, in sella al suo velocipede, in una sconnessione del manto stradale; invocando la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2051 c.c. , chiese la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 239.906,00, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] si costituì, contestando le avverse domande e comunque chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essere eventualmente da questa manlevato nell’ipotesi di sua condanna. La terza chiamata si costituì in giudizio, sostenendo la assoluta estraneità ai fatti in questione ed alle relative responsabilità da essi discendenti. Essendo frattanto deceduto l’attore, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituirono in giudizio gli eredi, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l’accoglimento della domanda risarcitoria. Istruita la causa anche mediante CTU, con sentenza del 6.4.2020 il Tribunale di Lecce accolsela domanda e, dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di Galatina, lo condannò al pagamento, in favore degli attori, della complessiva N. 18863/22R.G. somma di € 102.924,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori, regolando le spese. Avverso detta sentenza proposetempestivamente appello il Comune di Galatina. L’adita Corte d’appello di Lecce, nella resistenza degli eredi Serafini e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenza del 25.5.2022 accolseintegralmente il gravame, riformando la sentenza di primo grado e rigettando le domande degli appellati eredi Serafini. Osservò la Corte leccese che il sinistro era da ascrivere ad esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che aveva improntato la propria condotta di guida del velocipede a negligenza e imprudenza, così interrompendo il nesso di causalità tra la res custodita e l’evento; che infatti la buca in cui era incorso il Serafini era sì di larghe dimensioni, ma era posta al centro della carreggiata, sicché l’originario attore avrebbe potuto evitarla ove si fosse attenuto all’obbligo di tenere rigorosamente la destra e comunque tenendo un comportamento più accorto. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un formale unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi il Comune di Galatina e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata comunicata alle parti proposta di definizione anticipata del ricorso, nel senso della sua inammissibilità, per investire l’unico motivo profili di fatto, riservati al giudice del merito. I ricorrenti hanno tempestivamente avanzatomotivata istanza di decisione del ricorso. Fissata l’odierna adunanza camerale, il Comune ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. N. 18863/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la carenza ed illogicità della motivazione. I ricorrenti lamentano l’erroneità della decisione per aver la Corte leccese ritenuto – nonostante le contrarie evidenze probatorie - che il de cuius non avesse tenuto, nell’occorso, un comportamento adeguato e prudente in relazione alle condizioni della strada, così ritenendo eliso il nesso di causalità tra la res e l’evento di danno. 2.1 – Ritiene la Corte di dover convintamente ribadire la valutazione di inammissibilità già espressa con la proposta di definizione anticipata, perché i ricorrenti – con l’unico articolato mezzo – si limitano in realtà a contesta re la ricostruzione del fatto in ordine alla sussistenza o meno della condotta (dal giudice di merito ritenuta) imprudente di [OSCURATO:PERSONA] , senza però formulare censure sussumibili nell’ambito della previsione dell’art. 360, comma 1, c.p.c. Infatti, con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello leccese ha fatto corretta applicazione dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo provato il nesso di causalità, ma al contempo ritenendo sussistere il caso fortuito, costituito dal comportamento imprudente del danneggiato. Ciò con valutazione di mero fatto, che il mezzo –per come è stato formulato - non è idoneo ad incidere. Sul punto, è noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto N. 18863/22R.G. condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento di danno (ossia, per rapportare il concetto alle concrete evenienze di causa, tra la buca esistente sul manto stradale e la caduta accidentale,questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma v. anche, tra l’altro, Cass. n. 1404/2025): a)la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b)il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; c)se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; N. 18863/22R.G. d)se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d’)valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d’’)valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d’’’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d’’’’)considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 2.2 –Ora, la Corte d’appello ha esattamente applicato detti principi, perché – avendo ritenuto visibile la grossa buca –ha ritenuto così integrata la prova del caso fortuito, mandando assolto il Comune da responsabilità; infatti, secondo quanto apprezzato dal giudice d’appello, il danneggiat o avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, usando l’ordinaria diligenza, ossia anzitutto tenendo rigorosamente la destra, in conformità al comportamento richiesto dalle norme sulla circolazione stradale, posto che la buca, per quanto di grosse dimensioni, si trovava esattamente al centro della carreggiata; ed in secondo luogo, proprio perché di grosse dimensioni, ritenendo che la stessa era ampiamente visibile, dunque evitabile dal danneggiato, ove egli avesse adottato la necessaria cautela nell’affrontare il tratto di strada interessato dalla buca, tanto più che l’intera strada si trovava in condizioni non ottimali.La circostanza N. 18863/22R.G. di non aver così operato, dunque, nella valutazione del giudice d’appello, integra un fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità, perché costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile. Non solo non può, pertanto , configurarsi la prospettata violazione di norme di diritto, essendosi correttamente applicato l’art. 2051 c.c., come correntemente interpretato da questa Corte, anche in relazione al corrispondente onere della prova, ma il mezzo si rivela senz’altro inammissibile, perché, sotto il velo della pretesa violazione di norma di diritto, si censura in realtà proprio l’apprezzamento fattuale operato dalla Corte leccese, ad essa esclusivamente riservato e comunque congruamente motivato. 2.3– A quanto già espresso con la proposta di definizione anticipata, può anche aggiungersi che il mezzo è, nella sua enunciazione, vieppiù inammissibile perché cumula il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con un preteso vizio motivazionale, senza vincolo di subordinazione neanche logica, donde la sua intrinseca contraddittorietà (o la motivazione è errata in iure, e dunque esiste, benché appunto erronea, oppure è omessa o apparente, ma in facto, quindi non esiste: i vizi denunciati dai ricorrenti, cioè, non possono coesisteregià sul piano logico, come invece sostanzialmente postulato dal mezzo in esame); né, in ogni caso, il profilo motivazionale risulta minimamente illustrato nel corpo del motivo, fatti salvi episodici riferimenti alla illogicità della motivazione, pur sempre esplicati con riguardo alla pretesa violazione di legge. N. 18863/22R.G. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che i ricorrenti va nno anche condannat i ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo. In relazione alla data di proposizione delricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Infine, vista la causa petendi, va disposto l’oscuramento dei dati deiricorrenti e del de cuius. P.Q.M la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi in favore del Comune di Galatina,nonché in € 5.500,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre (per entrambi i controricorrenti) € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore d i entramb i i controricorrenti, della somma di € 3.000,00, nonché in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, rispettivamente commi 3 e 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di N. 18863/22R.G. contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità e
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