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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 17978/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di tentata rapina impropria.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la carenza di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto il 23/9/2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, coli proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Cc. (dep. 22/11/2017 ) Rv. 271780).

Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo.

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso in Roma, 31/1/2023 Il consigliere relatore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di tentata rapina impropria. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto il 23/9/2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, coli proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Cc. (dep. 22/11/2017 ) Rv. 271780). Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 31/1/2023 Il consigliere relatore Il
Sentenza Cassazione n. 17978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris