CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 01192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 29/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unito motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in riferimento al difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza. Nello specifico, si lamenta l'errore materiale di cui al dispositivo della sentenza impugnata, la quale avrebbe errato nel calcolo complessivo della pena (anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 3000 di multa, cui aggiungere, a titolo di continuazione, anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4500 di multa e pervenire a una pena complessiva pari ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 7500 di multa), irrogando una pena complessiva pari ad anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 7500 di multa. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, che deduce, come unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA], il Giudice si sarebbe limitato a dichiarare che, in atti, non si rinveniva alcuna prova dell'innocenza dell'imputato, né dell'estinzione del reato o della mancanza di condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., senza, però, argomentare tale scelta e senza l'enunciazione delle prove che avrebbero determinato il convincimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e deve, conseguentemente, essere rettificata la pena inflittagli, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Rileva questa Corte che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] appare accoglibile laddove il giudice, nel provvedere in sentenza sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato, come da verbale di udienza, sulla quale aveva espresso il proprio consenso il pubblico ministero, ha modificato la quantità della pena detentiva, pervenendo alla applicazione all'imputato della pena di anni due e mesi dieci di reclusione, anziché della pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione. 2.1. Alla Corte peraltro è peraltro consentito di procedere alla rettificazione della pena, senza pervenire ad annullamento della sentenza, laddove l'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. contempla la rettifica della specie e della quantità della pena quando essa sia frutto di errore di denominazione o di computo, trattandosi di ipotesi che non involge valutazioni di merito, sostanziandosi nella sostituzione della misura della pena indicata in dispositivo con quella specificata nell'accordo delle parti (Sez. 2, n. 2214 del 6/11/2013, Marzano, Rv. 258192; Sez. 5, n. 5197 del 20/10/1999, Rv. 214606). Trattasi di ipotesi che non involge valutazioni di merito, sostanziandosi nella semplice sostituzione della misura della pena indicata in dispositivo con quella specificata nell'accordo delle parti. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve dichiararsi inammissibile posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge ivi tassativamente indicate. Invero "In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate" (Cass., Sez. F-, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.279761 -01). 3.1. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Visto l'art. 619 cod. proc. pen., rettifica la misura della pena detentiva applicata a [OSCURATO:PERSONA], che determina in anni due e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]